CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18607 depositata l’ 8 giugno 2026
Lavoro – Conferimento del ramo d’azienda – Autonomia funzionale ed organizzativa del ramo ceduto – Declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia della cessione – Soluzione di continuità – Onere probatorio – Rigetto
Fatti di causa
1.- E.B. e gli altri indicati in epigrafe avevano lavorato alle dipendenze di B. spa nell’ambito della funzione NPL, acronimo di “(…)”, nell’ambito della struttura “recupero crediti”, sino al 31/05/2019, quando erano stati ceduti a (…) spa (già F.S. spa) a seguito di conferimento del ramo d’azienda, di cui inizialmente B. spa deteneva il 100% del capitale sociale.
Ricorrevano al Tribunale di Milano deducendo che l’operazione non era genuina in considerazione di una pluralità di circostanze analiticamente indicate, che escludevano sia il requisito della preesistenza sia quello dell’autonomia funzionale ed organizzativa del ramo ceduto.
Pertanto chiedevano la declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia della cessione di ramo d’azienda e l’ordine di ripristino del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di B. spa a decorrere dal 31/05/2019, senza soluzione di continuità.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, acquisiti i verbali delle udienze istruttorie svoltesi dinanzi al Tribunale di Roma in un giudizio identico promosso da altri lavoratori appartenenti al medesimo ramo e parimenti trasferiti alla cessionaria, rigettava le domande.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai lavoratori.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) il Tribunale ha ritenuto preesistente il ramo aziendale ceduto, quantomeno dal 2017, come si evinceva dalla relazione allegata al contratto di conferimento di ramo d’azienda, relazione nella quale si stima il valore del ramo aziendale ceduto e si certifica la sua capacità di generare ricavi in proiezione temporale fino al 2028; ha ritenuto altresì provato il trasferimento di tutti e cinque i settori del “recupero crediti”, deputati anche anteriormente alla cessione alla realizzazione del risultato della gestione dei crediti in sofferenza; ha ritenuto irrilevante che i due uffici “partnership” e “gestione amministrativa” non fossero stati ceduti, in quanto aventi funzione meramente ancillare e di collaborazione con gli uffici facenti parte del ramo, ma che non svolgevano direttamente attività di recupero crediti in sofferenza;
b) il Tribunale ha ritenuto sussistente anche l’autonomia funzionale del ramo, considerando che solo il 30% dell’attività della cessionaria è svolta per la gestione del portafoglio BMP, mentre per il restante 70% è svolto per la gestione del portafoglio di altro soggetto giuridico (L., società di cartolarizzazione dei crediti), estraneo a B.; per quel 30% il collegamento con la cedente è indispensabile e non attenua l’autonomia funzionale ed operativa del ramo ceduto presso la cessionaria, posto che si tratta di crediti rimasti nella titolarità di B., con tutta la relativa documentazione; ha ritenuto irrilevante il fatto – dedotto dai lavoratori e non contestato – della ricostituzione in B., all’indomani del trasferimento del ramo aziendale, di una struttura che avrebbe continuato a svolgere attività di recupero credito, a meno che si provi che tale operazione sia dolosamente preordinata all’estromissione di un nucleo di lavoratori, prova che nella specie era del tutto mancata;
c) alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione sull’art. 2112 c.c. e dalla giurisprudenza comunitaria, la decisione di primo grado va confermata;
d) a tale conclusione si giunge in applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, che pone a carico di chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. l’onere di fornire la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di operatività;
e) i fatti di causa sono in larga parte documentati; i dipendenti coinvolti nella cessione sono 153 e tutti addetti ai cinque uffici appartenenti al settore “recupero crediti”; contestualmente alla cessione B.B. ha stipulato con CFLS, conferendo alla stessa apposita procura, un contratto di servicing per gestire sia lo stock di vecchi crediti a sofferenza non veduto alla società di cartolarizzazione L., sia l’80% dei futuri crediti che sarebbero stati classificati a sofferenza per i successivi dieci anni;
f) è vero che del settore “recupero crediti” sono rimasti in B. le articolazioni “gestione partnership” e “recupero crediti leasing”, ma, come eccepito dalla banca, oggetto della cessione erano solo le articolazioni che si occupavano del recupero crediti in sofferenza, mentre quelle due articolazioni non se ne occupavano, donde la loro irrilevanza ai fini della preesistenza del ramo aziendale;
g) questa tesi risulta confermata dall’istruttoria testimoniale acquisita al giudizio, dalla quale emerge che “gestione partnership” si occupava della gestione del processo di terziarizzazione delle pratiche verso fornitori esterni e “recupero crediti leasing” gestiva esclusivamente pratiche di leasing, connotate da maggiore complessità delle procedure, che pertanto richiedevano una maggiore preparazione professionale dei relativi addetti;
h) dalle deposizioni testimoniali è emerso che anche prima della cessione quelle due articolazioni erano autonome rispetto alla generale attività di recupero crediti;
i) la deduzione degli appellanti, secondo cui sarebbero rimaste in B. unità della più vasta struttura NPL Unit, tale da dimostrare l’insussistenza del requisito della preesistenza, è infondato;
j) dall’esame delle attività proprie di quelle unità si evince che si tratta di attività diverse dalla ceduta attività di recupero crediti in sofferenza, in quanto non afferiscono al recupero del credito, ma ad attività di tipo accessorio o strumentale, come peraltro confermato anche dalle deposizioni testimoniali, sicché resta irrilevante il fatto che quelle unità siano rimaste in B.;
k) quanto al requisito dell’autonomia funzionale, è significativo il fatto che dopo la cessione CFLS gestisce i crediti in sofferenza riferiti a due distinti portafogli, quelli della società L. (per circa il 70%) e quelli di B. (per circa il 30%);
l) in relazione ai crediti di L., CFLS opera senza alcun rapporto o interazione con B., come confermato dai testimoni;
m) quanto alla gestione dei crediti in sofferenza di B., i descritti – dai testimoni – collegamenti fra l’attività di CFLS e le strutture interne di B. non siano indicativi di un difetto di autonomia funzionale del ramo ceduto, quanto siano “strumentali al corretto espletamento del servizio affidato per effetto del contratto di servicing”;
n) infatti, la dipendenza funzionale è risultata limitata a profili che attengono esclusivamente alla titolarità dei crediti rimasta in capo alla cedente, dal momento che è logico che la relativa documentazione sia nella disponibilità esclusiva di B., che la mette a disposizione di CGLS tramite la funzione “supporto amministrativo”;
o) la permanenza di diversi punti di contatto fra cedente e cessionaria è da ritenersi correlata al rapporto di mandato con rappresentanza fra loro instaurato in forza del contratto di servicing, anche quanto alla documentazione necessaria per l’espletamento del mandato, come peraltro insegna Cass. n. 2149/2000 proprio in tema di mandato;
p) è poi legittima anche la cessione di un ramo “dematerializzato” o “leggero” dell’impresa, nel quale cioè il fattore della produzione rappresentato dal personale è preponderante rispetto ai beni, qualora il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know-how, ossia di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche;
q) nel caso in esame tutto il personale addetto al recupero credito, compresi i responsabili, è stato ceduto ed ha continuato ad occuparsi dell’attività di recupero crediti; sono rimasti esclusi solo quelli che, secondo espressa previsione dell’accordo sindacale, hanno esercitato l’opzione in quanto avrebbero subito altrimenti un trasferimento di oltre 50 Km dalla sede di assegnazione, oppure che sono andati in pensione;
r) i lavoratori al momento della cessione appartenevano al “recupero crediti” da un periodo lungo (alcuni dal 1986, altri dal 2017) o comunque significativo, ed avevano un comune know-how, come si evince dai curricula e dalle schede professionali, nonché dalle deposizioni testimoniali;
s) non sono rilevanti i trasferimenti denunziati dai lavoratori da o verso il ramo ceduto, in quanto risalenti ad almeno un anno prima della cessione e comunque giustificati da specifiche esigenze, come riferito dai testimoni;
t) i lavoratori trasferiti hanno continuato a svolgere presso la cessionaria la stessa attività di recupero crediti svolta in precedenza, con identiche modalità;
u) quanto al motivo di appello incentrato sull’asserita inidoneità dei mezzi conferiti, è pacifico che sono stati trasferiti i beni materiali necessari per lo svolgimento dell’attività (computer, stampanti sim), che i dipendenti già utilizzavano in B.; oltre alla proprietà dei beni mobili trasferiti, CFLS ha ottenuto l’uso degli immobili (uffici) con i contratti di locazione;
v) del tutto irrilevante resta la circostanza che successivamente, in B., sia stato ricostituito in B. un settore che svolge attività del tutto corrispondente a quella oggetto della cessione.
4.- Avverso tale sentenza B.E. e gli altri indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
5.- B.B. s.p.a. e G.L.S. spa (già CFLS. spa) hanno resistito con controricorso.
6.- Tutte le parti hanno depositato memoria.
7.- E.B. ha depositato atto di rinunzia poi accettata dalle controparti.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Ragioni della decisione
1.- La rinunzia al ricorso presentata dalla B. comporta l’estinzione, per lei, del giudizio, senza che sia necessario provvedere sulle spese, vista l’accettazione delle controparti.
2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente in ordine allo specifico know-how posseduto dai dipendenti trasferiti, tale da consentire di identificare un ramo d’azienda “leggero o dematerializzato”.
Il motivo è infondato.
A pag. 20 della sentenza impugnata si legge: “… E’ stato anche provato che i dipendenti trasferiti avevano una specifica professionalità e uno specifico know-how in materia di recupero crediti, la circostanza emerge dai curricula e dalle schede professionali prodotte (doc. 3 B. in I grado) …
Si tratta infatti di attività professionale che senza dubbio richiede una specifica competenza ed esperienza nella valutazione delle più efficaci iniziative da intraprendere per il recupero dei crediti, nonché conoscenze normative sulla materia.
Detta attività è certamente ben differenziata dall’attività tipica bancaria (il “core business”), di raccolta del risparmio e di erogazione del credito e, pertanto, richiede rispetto ad essa una specifica professionalità”.
Si tratta di una motivazione che non solo esiste graficamente, ma che, l’ungi dall’essere apparente, soddisfa ampiamente il minimo costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014), dal momento che consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dai Giudici d’appello per pervenire al loro ben determinato convincimento.
3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, ossia il mancato trasferimento del software e degli applicativi informatici indispensabili al proseguimento delle attività.
Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.).
Peraltro, i ricorrenti non hanno indicato, come invece era loro onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né hanno allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).
4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente in ordine al requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto.
Il motivo è palesemente infondato.
Come risulta dalla sintesi della sentenza impugnata, sopra riportata, la Corte territoriale ha ritenuto in primo luogo significativo il fatto che dopo la cessione CFLS gestisce i crediti in sofferenza riferiti a due distinti portafogli, quelli della società L. (per circa il 70%) e quelli di B. (per circa il 30%).
Ha precisato che in relazione ai crediti di L., CFLS opera senza alcun rapporto o interazione con B., come confermato dai testimoni e che, quanto alla gestione dei crediti in sofferenza di B., i descritti – dai testimoni – collegamenti fra l’attività di CFLS e le strutture interne di B. non sono indicativi di un difetto di autonomia funzionale del ramo ceduto, quanto piuttosto “strumentali al corretto espletamento del servizio affidato per effetto del contratto di servicing”.
In particolare ha evidenziato che la dipendenza funzionale è risultata limitata a profili che attengono esclusivamente alla titolarità dei crediti rimasta in capo alla cedente, ritenendo logico che la relativa documentazione sia nella disponibilità esclusiva di B., che la mette a disposizione di CGLS tramite la funzione “supporto amministrativo”.
Ha poi aggiunto che la permanenza di diversi punti di contatto fra cedente e cessionaria è da ritenersi correlata al rapporto di mandato con rappresentanza fra loro instaurato in forza del contratto di servicing, anche quanto alla documentazione necessaria per l’espletamento del mandato, come peraltro insegna Cass. n. 2149/2000 proprio in tema di mandato.
Ha infine premesso di ritenere legittima anche la cessione di un ramo “dematerializzato” o “leggero” dell’impresa, nel quale cioè il fattore della produzione rappresentato dal personale è preponderante rispetto ai beni, qualora il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know-how, ossia di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche.
Ha quindi accertato che nel caso in esame tutto il personale addetto al recupero credito, compresi i responsabili, è stato ceduto ed ha continuato ad occuparsi dell’attività di recupero crediti; che sono rimasti esclusi solo quelli che, secondo espressa previsione dell’accordo sindacale, hanno esercitato l’opzione in quanto avrebbero subito altrimenti un trasferimento di oltre 50 Km dalla sede di assegnazione, oppure che sono andati in pensione.
Ha infine precisato che i lavoratori al momento della cessione appartenevano al “recupero crediti” da un periodo lungo (alcuni dal 1986, altri dal 2017) o comunque significativo, ed avevano un comune know-how, come si evince dai curricula e dalle schede professionali, nonché dalle deposizioni testimoniali.
Dunque si è al cospetto di un’ampia motivazione, che va ben oltre il minimum costituzionale necessario.
5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
A fronte dell’ampio ed articolato accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, i ricorrenti sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento e una diversa valutazione di quegli stessi elementi, attività interdette in sede di legittimità, in quanto riservate al giudice di merito.
Peraltro, i Giudici d’appello hanno anche ampiamente motivato – e quindi giustificato – il proprio convincimento circa l’irrilevanza della persistente dipendenza limitata a profili che attengono esclusivamente alla titolarità dei crediti rimasta in capo alla cedente, ritenendo logico che la relativa documentazione fosse rimasta nella disponibilità esclusiva di B., che la metteva a disposizione di CGLS tramite la funzione “supporto amministrativo”.
Hanno altresì accertato ed aggiunto che la permanenza di diversi punti di contatto fra cedente e cessionaria è da ritenersi correlata al rapporto di mandato con rappresentanza instaurato fra cedente e cessionaria in forza del contratto di servicing, anche quanto alla documentazione necessaria per l’espletamento del mandato.
Al cospetto di questi accertamenti di fatto, dunque, la norma dell’art. 2112 c.c. risulta correttamente applicata.
6.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito della preesistenza del ramo ceduto.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
A fronte dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, i ricorrenti sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento e una diversa valutazione di quegli stessi elementi, attività interdette in sede di legittimità, in quanto riservate al giudice di merito.
Peraltro, i Giudici d’appello hanno anche ampiamente motivato – e quindi giustificato – il proprio convincimento circa l’irrilevanza del fatto che alcune unità – già facenti parte del settore “recupero crediti” (“gestione partnership” e “recupero crediti leasing”) – fossero rimaste in B.
Al riguardo hanno evidenziato che “gestione partnership” si occupava della gestione del processo di terziarizzazione delle pratiche verso fornitori esterni e “recupero crediti leasing” gestiva esclusivamente pratiche di leasing, connotate da maggiore complessità delle procedure, che pertanto richiedevano una maggiore preparazione professionale dei relativi addetti.
Hanno aggiunto che dalle deposizioni testimoniali era emerso che anche prima della cessione quelle due articolazioni erano autonome rispetto alla generale attività di recupero crediti.
Donde la conclusione dell’irrilevanza della loro persistenza in B. e, quindi, della loro esclusione dall’oggetto della cessione, identificato nel ramo aziendale dedicato esclusivamente al recupero crediti in sofferenza.
Al cospetto di questi accertamenti di fatto, dunque, la norma dell’art. 2112 c.c. risulta correttamente applicata.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per B.E.; rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, escluso B.E., a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 in favore di ciascuna controricorrente, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, esclusa B.E., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.