CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19606 depositata il 13 giugno 2026
Lavoro – Indennità di accompagnamento – Condizione di non autosufficienza – Opposizione ad accertamento tecnico preventivo – Requisito sanitario – Decorrenza della prestazione assistenziale – Prestazione assistenziale richiesta – Violazione del parametro normativo – Accoglimento
Fatti di causa
1. (…) ha proposto opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445-bis, sesto comma cod. proc. civ., per contestare la decorrenza del requisito sanitario della prestazione assistenziale richiesta, riconosciuta soltanto dal mese di gennaio 2024 e non dalla domanda amministrativa.
2. Ha valorizzato, in proposito, la documentazione specialistica già prodotta in sede di ATP e, in particolare, il certificato del Centro specializzato per le demenze dell’ASL di Reggio Emilia del 5 luglio 2022, che attestava una condizione di non autosufficienza e di necessità di assistenza continua anche anteriore alla domanda amministrativa.
3. Con sentenza n. 2877/2025, pubblicata il 26 giugno 2025 e successivamente corretta per errore materiale con provvedimento del 1° ottobre 2025, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione, recependo le conclusioni del consulente tecnico e confermando la decorrenza della prestazione dal gennaio 2024.
4. Avverso tale sentenza (…) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria depositata in prossimità dell’udienza.
5. L’INPS ha resistito con controricorso.
6. La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine di sessanta giorni per il deposito della decisione.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 18 del 1980, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la spettanza dell’indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 18 luglio 2023, nonostante la documentazione specialistica in atti attestasse una condizione di non autosufficienza, di necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana già da epoca anteriore.
2. Il motivo è fondato, emergendo la violazione del parametro normativo richiamato.
3. In materia di indennità di accompagnamento, infatti, l’art. 1 della legge n. 18 del 1980 richiede, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua.
Questa Corte ha costantemente affermato che non è sufficiente una mera difficoltà, ma è necessario che la limitazione sia tale da escludere l’autonomia dell’interessato nello svolgimento delle attività fondamentali ovvero nella deambulazione in condizioni di sicurezza.
Più di recente, è stato altresì chiarito che la necessità di supervisione continua nella deambulazione integra il requisito dell’aiuto permanente dell’accompagnatore, poiché la supervisione esclude comunque l’autonomia dell’atto motorio quando sia continuativa e funzionalmente diretta a prevenire situazioni di pericolo (cfr. in argomento Cass. n. 28212/2025).
4. Tale è l’evenienza che ricorre nel caso in esame.
La sentenza impugnata ha recepito le conclusioni del consulente tecnico circa la decorrenza del beneficio dal gennaio 2024, sul rilievo che solo da tale momento risulterebbero integrati i requisiti richiesti dalla legge, ritenendo che dal certificato del 5 luglio 2022, rilasciato dal Centro specializzato per le demenze dell’ASL di Reggio Emilia, già ritualmente prodotto in sede di ATP e valorizzato dal ricorrente, non potesse desumersi la sussistenza del requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa del 18 luglio 2023.
5. Ed invece, il certificato del 5 luglio 2022, riportato nel ricorso e richiamato dal giudice di merito, a ben vedere, descrive una condizione di demenza di Alzheimer in fase florida e avanzata, con “necessità di assistenza nelle ventiquattro ore e di supervisione continua per assistenza e aiuto nelle attività di base della vita quotidiana”.
Una simile descrizione clinico-funzionale, in mancanza di specifici elementi contrari, è giuridicamente rilevante ai fini dell’accertamento dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, che integra uno dei presupposti alternativi richiesti dalla norma per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
6. La sentenza impugnata non si sottrae, allora, alla censura di violazione di legge, perché, nonostante documentazione specialistica pubblica (del 5.07.2022) che attesta un bisogno di “assistenza continuativa nelle 24 ore per alterazione del giudizio critico che espone la paziente a situazioni di pericolo per la propria ed altrui incolumità e supervisione continua per assistenza e aiuto nelle attività di base della vita quotidiana che verosimilmente aumenterà nel futuro”, esclude la spettanza della prestazione nel periodo compreso tra la domanda amministrativa del 18 luglio 2023 e il mese di gennaio 2024, in tal modo non correttamente applicando il parametro legale di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980.
Il richiamo, operato dal consulente e recepito dal Tribunale, al carattere cronico-progressivo della patologia imponeva di verificare se quel quadro clinico fosse già sussumibile nella previsione dell’art. 1 della legge n. 18 del 1980 alla data della domanda amministrativa, senza poterlo degradare a mera difficoltà o ad un bisogno di aiuto non qualificato.
Il Tribunale ha dunque errato nella applicazione dell’art.1 della legge n.18/1980, laddove ha ritenuto che la necessità di «assistenza e di supervisione continua» non rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione applicata.
7. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la questione della decorrenza della prestazione assistenziale attenendosi al seguente principio “in tema di indennità di accompagnamento, la documentazione specialistica pubblica che attesti, in epoca anteriore alla domanda amministrativa, una condizione di necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana deve essere valutata alla luce del corretto parametro normativo di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, verificando se essa integri già, alla data della domanda, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, senza poter essere svalutata mediante il solo richiamo alla natura progressiva della patologia, in assenza di specifici elementi contrari”.
8. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone che, in caso di riproduzione, utilizzazione o diffusione di questo provvedimento in qualsiasi forma, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata, venendo in considerazione dati di natura personale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.