CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20621 depositata il 18 giugno 2026

Licenziamento orale – Natura subordinata del rapporto di lavoro – Risarcimento danno per illegittima risoluzione anticipata del rapporto – Pagamento delle retribuzioni e dei trattamenti economici – Onere della domanda – Principio di non contestazione – Rigetto

Fatti di causa

1.Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da A.G., volta ad ottenere in via principale l’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di T. s.r.l. da maggio 2010 ad aprile 2017, l’accertamento della nullità del licenziamento orale e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno e al pagamento delle retribuzioni e dei trattamenti economici che le sarebbero spettati fino alla naturale scadenza del contratto (31.12.2020), nonché al pagamento dell’indennità mensile di garanzia soppressa a partire da gennaio 2017, alla condanna della società datrice di lavoro alla perequazione del regime ricevuto per il periodo intercorrente da maggio 2010 ad aprile 2017 con l’applicazione dei parametri economici previsti dal richiamato CCNL; in via subordinata l’accertamento della nullità del licenziamento e la condanna della società al risarcimento del danno commisurato al trattamento di fatto in corso alla data della risoluzione del rapporto, nonché al pagamento dell’indennità mensile di garanzia ingiustificatamente soppressa a decorrere da gennaio 2017.

La G. aveva dedotto di avere sottoscritto tre distinti contratti a termine: il primo da maggio 2010 al 15.12.2014, il secondo (in sostituzione del primo) dal 17.2.2012 al 15.12.2017 ed il terzo in data 15.12.2015 di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 1.1.2016 al 31.12.2020, assumendo la conversione ex lege del rapporto in contratto di lavoro subordinato data l’insussistenza dei presupposti per ricondurre la fattispecie al contratto a progetto ed in subordine ha chiesto il risarcimento del danno subito per effetto dell’anticipata cessazione del rapporto, disposta dalla controparte rispetto alla scadenza convenzionale del 31.12.2020.  

Aveva inoltre precisato di avere svolto mansioni di operatore telefonico, dal 17.2.2012 per la promozione di “prodotti e servizi multi utility (comunicazioni, energia e media), e dal 1.1.2016 per la promozione e vendita dei prodotti “Cassine di Pietra”, azienda veneta specializzata nella vendita di olio e vino; aveva allegato che il contratto del 17.2.2012 aveva previsto la corresponsione di un’indennità di garanzia di € 450,00 mensili, soppressa con il contratto sottoscritto in data 15.12.2015.

2. La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da A.G., ha condannato T. s.r.l. al pagamento in favore della medesima della somma di € 600,00 mensili a titolo risarcitorio dal 19.7.2017 al 31.12.2020, oltre indennità di garanzia nella misura spettante, oltre interessi sulle somme così determinate dalla maturazione al soddisfo.

3. Riguardo all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione anticipata del rapporto, la Corte territoriale, condividendo la decisione del Tribunale, ha escluso che avesse operato alcuna decadenza.  

4. Ha ritenuto ricorrenti e validi i progetti allegati ai contratti ed ha pertanto escluso la conversione ope legis dei contratti ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003; valutate le risultanze istruttorie, ha poi confermato il carattere parasubordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

5. Ha evidenziato che il rapporto di lavoro era cessato in via anticipata rispetto alla scadenza prevista dai contratti per unilaterale volontà del datore di lavoro e che era incontestata la percezione, da parte della G., di una retribuzione mensile media di € 600,00 nell’ultimo periodo e di un’indennità fissa di garanzia in misura di € 450,00 mensili non più corrisposta dal 15.12.2015.

6. Ha pertanto riconosciuto alla G. la somma mensile di € 600,00 a titolo risarcitorio dal 19.7.2017, data di cessazione del rapporto,  al 31.12.2020, data di scadenza del contratto, nonché l’indennità di garanzia nella misura di € 450,00 mensili da gennaio 2017 (come richiesto nel ricorso di primo grado) al 31.12.2020.  

7.  Avverso tale sentenza T. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, illustrati da memoria.

8. A.G. ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434, primo comma, 414 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale accolto la domanda relativa all’indennità di garanzia, non riproposta dalla G. nel giudizio di appello.

Evidenzia che dalla sentenza impugnata risulta la proposizione di tale domanda nel ricorso di primo grado; sostiene l’inesistenza delle conclusioni nel ricorso della G. del 28.2.2020.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 437, primo comma, 438, primo comma, e 430 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale illegittimamente trasformato la condanna generica contenuta nel dispositivo letto all’udienza di discussione, in una condanna specifica.

Evidenzia la contraddizione tra i due tipi di pronuncia tra il dispositivo e la motivazione, nonché tra il tenore e la misura delle due pronunce.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 436 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.

Lamenta l’omesso esame delle eccezioni con cui T. s.r.l. nel giudizio di primo grado aveva contestato la stipula di un contratto in data 15.12.2015, nonché la percezione dell’indennità di garanzia nella misura fissa di € 450,00 mensili, nonché della documentazione prodotta a sostegno di tali eccezioni nei gradi di merito.

4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.  

Deduce che la G. non aveva fornito alcuna prova della sussistenza del suo diritto all’indennità di garanzia.

Evidenzia che dai contratti 2012 e del 2015 prodotti dalla G. non si evince la sussistenza di tale diritto, tanto è vero che non le era stata corrisposta fino a dicembre 2015, come risulta dai prospetti paga prodotti dalla stessa G., contraddicendo quanto dedotto nei ricorsi depositati dalla medesima, e che T. aveva fornito la prova contraria.

5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Evidenzia che nelle memorie difensive dei gradi di merito T. s.r.l. aveva eccepito che la G. prima del gennaio 2016 non aveva percepito l’indennità di garanzia tout court, avendo invece percepito in forza del contratto del 29.12.2015 i compensi previsti dal CCNL di riferimento per i collaboratori telefonici dei call center del 22.7.2013 e dal contratto collettivo aziendale di prossimità 26.11.2015 (indennità mensile di garanzia pari ad € 450,00 lordi in caso di lavorazione di un minimale di contatti mensili oppure di € 0,25 a contatto utile della durata minima di un minuto, nonché un’indennità variabile provvigionale in base al fatturato, al netto dei resi, prodotto nell’arco del mese solare, variabile in relazione a scaglioni di fatturato e a tipologia di cliente).

Lamenta l’omesso esame di tale eccezione da parte della Corte territoriale,  che ha ritenuto erroneamente incontestate le relative deduzioni della G., nonché l’omesso esame dei prospetti paga prodotti dalla lavoratrice per gli anni dal 2012 al 2017.  

Si duole della violazione del principio dell’onere della prova.

6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113,  115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Addebita alla Corte territoriale di non avere esplicitato le ragioni per le quali dal gennaio 2016 alla G. sarebbe spettata l’indennità di garanzia “non più corrisposta a far tempo dalla data di stipula di altro contratto in data 15.12.215”.

Evidenzia che alcuna norma di legge aveva comportato il diritto della lavoratrice a continuare a percepire dopo il 31.12.2015 l’indennità di garanzia, asseritamente corrisposta fino a tale data, considerato che dal 1° gennaio 2016 i rapporti parasubordinati sono stati regolati da altro tipo di contratto, imposto dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015.

Sostiene l’insussistenza di un diritto quesito della G. a mantenere un trattamento economico di cui godeva in precedenza.

Lamenta la violazione di ogni principio processuale in tema di onere della domanda e di criteri ai quali il giudice si deve attenere nella pronuncia del provvedimento decisorio, oltre che di ripartizione dell’onere probatorio nel processo civile.

Riguardo al risarcimento del danno per anticipata risoluzione, evidenzia che T. s.r.l. nei gradi di merito aveva contestato sia la sussistenza della risoluzione del rapporto da parte sua, sia la misura media del compenso percepito mensilmente dalla G.

7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434, primo comma e 414 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Lamenta che la sentenza impugnata ha accolto la domanda risarcitoria mai riproposta dalla G.

Sostiene l’inesistenza delle conclusioni nel ricorso di primo grado.

8. Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 436 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Evidenzia che la sentenza impugnata non ha indicato la sede in cui sarebbe stato acclarato che il rapporto era cessato in via anticipata ed in cui era stata documentata la circostanza che la G. percepiva una retribuzione mensile media di € 600,00.

Insiste nel sostenere che T. s.r.l. nei gradi di merito aveva contestato la cessazione anticipata del rapporto e la corresponsione di un compenso mensile medio di € 600,00 alla G.

Contesta la veridicità delle circostanze dedotte nel ricorso di primo grado dalla G. riguardo alle modalità di assunta cessazione del rapporto, contestualmente alla cessazione del rapporto della lavoratrice M.S., le cui domande sono state rigettate dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 8366/2018, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato.

Evidenzia che la G. era stata indicata ed escussa come teste in quel giudizio, come la S. è stata indicata ed escussa come teste dei fatti dedotti dalla G.

Richiama le dichiarazioni della S. nel suo interrogatorio libero ed in sede di deposizione testimoniale, evidenziando che aveva falsamente indicato la data di cessazione del suo rapporto di lavoro e di quello della G. nel 19.4.2017 ed aveva falsamente dichiarato che per i primi due anni entrambe avevano lavorato a Napoli in Via Crispi; sostiene l’inattendibilità di tale deposizione, in contrasto con il suo stesso ricorso, con quello della G. e con quanto riferito dalle lavoratrici.

Richiama altresì le deposizioni della teste A.D.V. e del teste D.S., evidenziando che quest’ultimo aveva affermato di non di avere licenziato le due lavoratrici (le quali avevano invece sollecitato l’invio di una lettera di licenziamento); sostiene che il D.S. non le aveva licenziate, né aveva contestato alla G. la cessazione anticipata dal servizio.  

9. Con il nono motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 436 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Lamenta l’omesso esame dell’eccezione con cui T. s.r.l. nei gradi di merito aveva contestato la corresponsione di un compenso mensile medio di € 600,00 alla G., nonché della documentazione prodotta dalle parti e dell’istruttoria svolta.  

10. Il primo, il secondo ed il settimo motivo, che per ragioni di connessione logica e giuridica vanno trattati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità.

Al di là della modalità di proposizione delle censure, che denunciano il vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. (e non come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.), senza dedurre la nullità della sentenza impugnata, tali motivi non assolvono agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono integralmente il ricorso di primo grado e l’atto di appello.

Tali censure sono comunque infondate.

Dalla sentenza impugnata risulta che nel giudizio di primo grado era stata proposta sia in via principale che in via subordinata la domanda volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di garanzia e che nel giudizio di appello, in caso di riconoscimento della natura autonoma del rapporto, la G. aveva ribadito la richiesta subordinata di condanna di T. s.r.l. al risarcimento del danno per anticipata risoluzione del rapporto.    

Dalla medesima sentenza risulta che la G. nel ricorso di primo grado aveva chiesto la condanna di T. s.r.l. al pagamento dell’indennità mensile di garanzia soppressa a partire da gennaio 2017 (e dunque una condanna generica), pur avendo nella parte espositiva del ricorso quantificato tale indennità in € 450,00 mensili, ed avendo dedotto che era stata soppressa con il contratto del 15.12.2015.  

Da quanto trascritto nel ricorso risulta che nel ricorso di primo grado la G. ha chiesto in via principale la domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita del posto di lavoro che avrebbe dovuto occupare e tenere fino al 31.12.2020 “perequandolo ai trattamenti economici e normativi del personale inquadrato nel quarto livello del CCNL commercio o a quello doveroso ritenuto più confacente e più perequato”, nonché la condanna della società al pagamento della somma di € 82.095,00, oltre accessori e “ riceversi il trattamento economico e normativo del quarto livello del CCNL Commercio… dal maggio 2010 al 19.4.2017  o a quello diverso e distinto ritenuto più adeguato condannando la resistente in via generica al pagamento degli importi in tal guisa dovuti”.

Sempre dal ricorso risulta che nell’atto di appello la G. aveva dedotto che l’”indennità reclamata in ricorso…deve essere riconosciuta come dovuta” ed aveva chiesto l’accoglimento della domanda introduttiva del giudizio in via principale ovvero in via gradata con quella reclamata “nella ipotesi in cui si ritenga la natura autonoma dello stesso…”.  

Tanto la domanda risarcitoria quanto la domanda relativa all’indennità di garanzia sono state dunque riproposte nel giudizio di appello.

Risulta inoltre che la Corte territoriale ha condannato T. s.r.l al pagamento, in favore della G., dell’indennità di garanzia “nella misura spettante”; in motivazione ha evidenziato che era incontestato e documentato che la ricorrente nell’ultimo periodo aveva percepito un’indennità fissa di garanzia in misura di € 450,00 mensili, non più corrisposta dalla data di stipula di altro contratto “in data 15.12.215”.

Il giudice di appello ha pronunciato nei limiti della domanda, essendovi corrispondenza tra la richiesta di condanna generica nel ricorso e la condanna emessa nel dispositivo, riferito alla misura spettante di tale indennità.

Non sussiste il denunciato contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo  la sentenza impugnata, dato atto del difetto di contestazione sulla quantificazione di tale indennità e del periodo in cui era stata percepita per dare contezza delle ragioni del riconoscimento di tale emolumento.  

11. Le censure di omesso esame proposte nel terzo, nel quinto, nel sesto nell’ottavo e nel nono motivo, che per ragioni di connessione logica e giuridica vanno trattate congiuntamente, sono inammissibili.

L’omesso esame di eccezioni e contestazioni non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).  

Va inoltre rammentato che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).

12. Le censure di violazione di legge proposte nell’ambito del sesto motivo sono inammissibili.

Il motivo difetta di chiarezza, in quanto prospetta genericamente, peraltro ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la violazione di ogni principio processuale in tema di onere della domanda.

La censura non coglie il decisum, risultando dalla sentenza impugnata che la G. ha fondato le domande riguardanti le differenze di retribuzione sul diritto a percepire il trattamento economico e normativo del quarto livello del CCNL Commercio da maggio 2010 al 19.4.2017, e non sui contratti individuali.

Nel prospettare che dal 1° gennaio 2016 i rapporti parasubordinati sono stati regolati da altro tipo di contratto, imposto dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, che nel caso di specie ha escluso l’eterodirezione delle modalità di tempo e di luogo della prestazione ed ha ritenuto il carattere parasubordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito facendo leva sul principio di non contestazione.

13. Le restanti censure sono inammissibili in quanto sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura delle risultanze istruttorie.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

14. Il ricorso va pertanto rigettato.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

16. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.