MINISTERO dell’AMBIENTE – Decreto ministeriale del 7 maggio 2026

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell’8 settembre 2025 mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Art. 1

  1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il punto 7 a) è sostituito dal seguente:

TABELLA

(Testo dell’allegato)

Art. 2

  1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, i punti 7 c)-I e 7 c)-II sono sostituiti dai seguenti:
«7 c)-IComponenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramicaSi applica a tutte le categorie e scade il 30 giugno 2027.
7 c)-IIPiombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superioreSi applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV) e scade il 31 dicembre 2027.»

Art. 3

  1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dopo il punto 7 c)-IV sono aggiunti i seguenti punti 7 c)-V e 7 c)-VI:
«7 c)-VComponenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o in una matrice di vetro che svolge una delle funzioni seguenti:

(1)  protezione e isolamento elettrico nelle perle di vetro di diodi ad alta tensione e negli strati di vetro dei wafer;

(2)  sigillatura ermetica tra parti in ceramica, metallo e/o vetro;

(3)  a fini di legame in una finestra di parametri di processo con una temperatura < 500 °C combinata con una viscosità di 1 013,3 dPas (“temperatura di transizione vetrosa”);

(4)  uso come materiale resistivo, ad esempio inchiostri, con una resistività compresa tra 1 ohm/quadrato a 100 megohm/quadrato, esclusi i potenziometri trimmer;

(5)  uso in superfici di vetro modificate chimicamente per piastre a microcanali (MCP), elettromoltiplicatori a canale unico (CEM) e prodotti in vetro resistivo (RGP).

Si applica a tutte le categorie e scade il 31 dicembre 2027.
7 c)-VIComponenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nella ceramica che svolge una delle funzioni seguenti:

(1)  uso in ceramiche piezoelettriche contenenti piombo-zirconato di titanio (PZT);

(2)  conferimento di un coefficiente di temperatura positivo alle ceramiche.

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-II, 7 c)-III e 7 c)-IV del presente allegato e alla voce 14 dell’allegato IV) e scade il 31 dicembre 2027.»

Art. 4

  1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, i punti 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituiti dai seguenti:
«6 a)Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in pesoScade l’11 dicembre 2026.
6 a)-IPiombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso (*)Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 a)-IIPiombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti

contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso (*)

Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 b)Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in pesoScade l’11 giugno 2027.
6 b)-IPiombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*)Scade l’11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.

Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11.

6 b)-IIPiombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso (*)Scade l’11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.

Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11*.

6 b)-IIIPiombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*)Scade il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10.
6 c)Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso (*)Scade il 30 giugno 2027.

(*) L’esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d’uso normali o prevedibili. Si applica tuttavia nei casi in cui è possibile dimostrare quanto segue:

– che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm² all’ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e,

– per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d’uso dell’AEE normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini della presente nota si ritiene che un’AEE o una parte accessibile di un’AEE possano essere messe in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.».