La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11884 depositata il 12 maggio 2017 intervenendo in tema di TOSAP ha affermato che, come previsto dall’art. 38 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/1993,  sono tassabili ai fini TOSAP “le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province” (comma 1); “Sono parimenti soggette alla tassa … le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa” (comma 2).

La vicenda ha riguardato una società  che gestisce la somministrazione di gas attraverso le condutture situate sul suolo pubblico in forza di concessione dell’ente locale a cui veniva notificato un avviso di accertamento relativo alla TOSAP in quanto utilizzatrice delle occupazioni effettuate con cavi, impianti e condutture, quale gestore della rete di distribuzione del gas in forza di concessione dell’ente locale.

La società avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze della società ricorrente. La contribuente impugnava la decisione di primo grado proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza impugnata. In particolare i giudici di appello  è soggetto obbligato al pagamento della tassa in quanto soggetto utilizzatore delle aree occupate dagli impianti.

La società avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini respingono il ricorso della contribuente applicando alla lettera, considerando soggetto passivo chiunque occupi, indipendentemente dal titolo posseduto, aree pubbliche.

Per i giudici di legittimità la norma non prevede alcuna esenzione per i titolari di atti di concessione precisando che “Ne discende che anche nelle occupazioni poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, il presupposto normativo della tassa è costituito dal fatto materiale dell’occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici e non dall’atto di concessione amministrativa in forza del quale l’occupazione stessa è stata compiuta (Cass. n. 25479/2008; n. 1974/2005). Ulteriori argomenti a sostegno della conclusione appena esposta si traggono anche dall’art. 39 del D.Lgs. 507 del 1993, secondo cui “La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”, considerato che, in ultima analisi, la disposizione individua nella persona dell’occupante di fatto il soggetto passivo d’imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.”