CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20526 depositata il 18 giugno 2026
Irpef – Cartella di pagamento – Prescrizione – Procura alle liti – Incaricato per l’esazione – Inammissibilità – Accoglimento
Fatti di causa
1. L’Incaricato per l’esazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava il 13 aprile 2018 a Pa.Ge. la cartella di pagamento n. (…) mediante la quale richiedeva il pagamento di quasi centomila Euro per Irpef 1995, accessori ed altre voci minori.
2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta contestando, innanzitutto, il vizio di motivazione della cartella esattoriale e la prescrizione della pretesa creditoria. La CTP rilevava d’ufficio che non vi era prova in atti della procura conferita dal ricorrente al difensore, e dichiarava inammissibile il ricorso.
3. Pa.Ge. spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo che la CTP avesse erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non avendo prima disposto l’integrazione della procura. Riproponeva, anche, i suoi originari argomenti. La CTR rigettava il ricorso e confermava la decisione di primo grado.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, avverso la decisione sfavorevole adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo d’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
4.1. La causa era chiamata per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della quinta sezione civile (tributaria), per l’udienza del 24.5.2022 ma il Collegio, con ordinanza interlocutoria dep. 20.7.2022, n. 22704, ritenuto il possibile rilievo nomofilattico della questione oggetto del processo, riteneva opportuno rimettere la decisione alla pubblica udienza della sezione tributaria.
4.2. Il giudizio era rifissato per la trattazione all’udienza pubblica del 24.1.2023 quando il Collegio, con ordinanza interlocutoria 28.2.2023, n. 6084, riteneva necessario disporre un ulteriore rinvio della definizione del processo, al fine di acquisire in forma integrale i fascicoli dei gradi di merito del giudizio. Pervenuti i fascicoli è stato possibile fissare nuovamente l’udienza per la trattazione del giudizio di legittimità.
4.3. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s. Procuratore Generale Paola Filippi, ed ha domandato accogliersi il ricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione dell’art. 18, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 125 e 182 c.p.c., per avere il giudice erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di procura, ma senza ordinare la produzione del ricorso così come notificato con procura allegata, e senza richiedere l’integrazione della procura.
2. In sostanza il ricorrente sostiene che tanto nel giudizio tributario quanto nel giudizio ordinario, il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione della parte, non deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ma deve fissare un termine per la regolarizzazione, oltre al fatto che nel caso di specie la procura era stata allegata al ricorso notificato, ma il giudice non ha disposto la produzione di tali documenti alla controparte.
2.1. La CTR ha osservato che “Il ricorso de quo è stato sottoscritto dal difensore, senza però alcuna delega in atti che gli consenta di sottoscrivere validamente lo stesso ricorso… la mancanza di sottoscrizione da parte del soggetto titolare della posizione azionata e l’assenza di una procura a un difensore tecnico… è certamente una nullità non sanabile, essendo ormai scaduto il termine per impugnare . il fatto,dunque, che la procura non ci sia assolutamente, o che, seppur indicata a margine o in calce al ricorso, non sia stata sottoscritta, comporta le medesime conseguenze, essendo in ogni caso inesistente” (sent. CTR, p. 2 s.).
2.2. Merita di essere evidenziato che, tenuto conto del vizio denunciato, questa Corte di legittimità ha ritenuto di poter esaminare a tal fine i fascicoli processuali dei gradi di merito del giudizio, riscontrando che nessuna valida procura risultava allegata dal contribuente al ricorso depositato in primo grado.
Occorre quindi ricordare che il valore della causa eccede quello che consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio tributario, e comunque il ricorso risulta sottoscritto dal solo difensore, e non anche dal contribuente personalmente.
Tanto premesso, il foglio allegato destinato alla procura, nel ricorso depositato, non riporta la sottoscrizione del ricorrente e l’autentica del difensore, bensì le espressioni in stampatello: “F.TO Pa.Ge. e “F.TO AVV. S.P.”.
2.3. Ciò precisato, invero la sezione tributaria di questa Corte di legittimità ha già avuto modo di scrutinare la questione oggetto del giudizio, ed ha espresso un orientamento interpretativo al quale si intende assicurare continuità.
Si è infatti recentemente confermato che nel processo tributario il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall’art. 83 c.p.c., manca o è invalida – nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo l’interpretazione della Corte cost. n. 189 del 2000, ed anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) – invita la parte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa inammissibilità, Cass. sez. V, 10.5.2024, n. 12831.
Già in precedenza si era statuito, del resto, che il giudice tributario, ove la procura alle liti – le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 c.p.c. – manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (avendo riguardo all’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000) deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal professionista abilitato in forza di mandato contenuto nelle osservazioni ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, ma allegato al ricorso e notificato, unitamente a questo, all’altra parte), Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5426.
Del resto, questo indirizzo interpretativo trova anche autorevole fondamento nella giurisprudenza delle stesse S.U. della Suprema Corte che non hanno mancato di affermare che il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso, ma a norma degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 (nell’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), dovendo dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità, Cass. S.U., 30.9.2009, n. 15241.
Né può trovare applicazione, con riferimento alla presente controversia, il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità con la recente pronuncia Cass. S.U. 21.12.2022, n. 37434, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, trattandosi di principio espresso in ordine al giudizio civile ordinario, e pertanto
prescindendo dalle peculiarità del rito speciale tributario disciplinante i gradi di merito, trovando applicazione per esso le norme del codice di rito civile per quanto non disposto dalle norme del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis, e con esse compatibili.
2.4. Il ricorso deve perciò essere accolto e la pronuncia impugnata conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da Pa.Ge. cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo esame, provvedendo anche in materia di spese di lite del giudizio di legittimità.