AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026

Chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Articolo 1, commi 56-58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito alla portata applicativa dell’articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2025, n.199 (“legge di bilancio 2026”), che – per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi – dispone la deducibilità, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito.

Nello specifico, il dubbio posto è se le svalutazioni dei crediti, in relazione alle quali opera, ai fini della loro deducibilità, il differimento temporale introdotto dal citato comma 56, debbano essere assunte al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono rilevate le predette svalutazioni conformemente all’applicazione del principio IFRS 9.

Ciò premesso, l’IFRS 9 – International Financial Reporting Standard – “Strumenti finanziari”, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 e applicabile, in via ordinaria, «a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva» (cfr., IFRS 9, par. 7.1.1), ha introdotto modifiche significative al sistema di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, con l’adozione di un nuovo modello di impairment dei crediti basato sulle perdite attese (ECL), che impone di tener conto delle probabilità di insolvenza anche prima della reale manifestazione dell’evento, in luogo del metodo fondato sulle perdite sostenute (incurred losses) di cui al previgente IAS 39, che richiedeva di procedere alla rilevazione esclusivamente in caso di inadempimento o insolvenza del debitore (trigger event).

Con riferimento alla riduzione di valore dei crediti, il principio IFRS 9, paragrafo 5.5, prevede, in particolare, che l’entità deve rilevare, nelle altre componenti di conto economico complessivo, un “fondo a copertura perdite” per perdite attese, senza procedere alla riduzione dell’attività finanziaria nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. L’entità è tenuta, inoltre, a valutare, a ogni data di riferimento del bilancio, se il rischio di credito relativo allo strumento finanziario abbia subito aumenti significativi dopo la rilevazione iniziale.

Sotto il profilo contabile, le perdite attese sono dunque rilevate a conto economico in contropartita del fondo a copertura perdite, a prescindere dal fatto che le circostanze di rischio (nei diversi “stage”) si siano già manifestate o si realizzeranno in futuro, con aggiornamento periodico alla data di riferimento di ciascun bilancio.

Per quanto d’interesse in questa sede, si ritiene utile ricordare che, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, sono state emanate le disposizioni di coordinamento delle norme che disciplinano la determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP con le modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari previste dall’IFRS 9.

L’articolo 7 del d.m. 10 gennaio 2018 disciplina, tra l’altro, gli effetti fiscali concernenti la riduzione di valore dei crediti «rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese» in conformità al paragrafo 5.5 dell’IFRS 9, stabilendo, al comma 1, che a tali perdite (a regime) «si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR».

Analoga previsione di rilevanza fiscale è stabilita, ai fini IRAP, nel successivo comma 2, in base al quale, per «i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, alla riduzione di valore di cui al comma 1 relativa ai crediti verso la clientela si applicano, rispettivamente, le lettere c-bis) del comma 1 dell’articolo 6 e b-bis) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto IRAP».

Per gli intermediari finanziari, l’articolo 106, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone, in particolare, che «le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio».

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inoltre, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari le «rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo».

La rilevazione delle perdite attese sui crediti secondo il c.d. “Expected Credit Losses o ECL model”, di cui al paragrafo 5.5 dell’IFRS 9, determina, dunque, per gli intermediari finanziari l’immediata deduzione di oneri futuri.

In deroga al regime di deducibilità integrale di cui alle richiamate norme, tuttavia, l’articolo 1, comma 56, della legge di bilancio 2026, dispone che, «per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi».

Il successivo comma 57 stabilisce, altresì, che i «commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119».

Ai sensi del comma 58 si prevede, infine, che nella «determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57».

Tenuto conto delle intervenute modifiche normative, pertanto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi (i.e. 2026-2029 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), le svalutazioni dei crediti verso la clientela, derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese di cui all’IFRS 9, per i crediti appartenenti ai cc.dd. stage 1 e 2, sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti (“quinti”) nell’esercizio di rilevazione in bilancio e nei quattro successivi.

Al riguardo, tenuto conto del funzionamento “a sistema” delle norme che regolano la deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, nonché del tenore letterale dell’articolo 1, comma 56, della legge n. 199 del 2025, si ritiene che le svalutazioni dei crediti, in relazione alle quali opera il regime di deducibilità per quinti previsto dal citato comma 56, debbano essere assunte al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta in cui sono rilevate le predette svalutazioni, ove queste ultime siano rilevate contabilmente in conformità all’applicazione del principio IFRS 9.

In buona sostanza, la previsione contenuta nel più volte richiamato comma 56 deve essere interpretata nel senso che le suddette svalutazioni devono essere assunte «al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio».

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.