Riassunto

L’articolo esamina la nuova presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa introdotta dall’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026. La questione centrale è se la nuova disposizione costituisca una semplice codificazione della precedente presunzione giurisprudenziale o se, invece, ne abbia modificato significativamente l’ambito applicativo. La risposta che emerge dall’analisi è la seconda: il legislatore ha trasformato la precedente presunzione semplice di matrice pretoria in una presunzione legale relativa, subordinandola all’accertamento di specifici componenti reddituali, ossia componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti. 

La nuova disciplina restringe quindi il precedente orientamento giurisprudenziale, soprattutto con riguardo ai costi effettivamente sostenuti ma indeducibili, e introduce rilevanti problemi interpretativi sul rapporto tra maggior reddito fiscale e ricchezza effettivamente distribuibile ai soci. Particolarmente significativo è il confronto con Cass. n. 22570/2026, che aveva ammesso la presunzione anche in una fattispecie di plusvalenza contabilizzata ma successivamente non dichiarata nelle quote rateizzate.

Risposta e conclusione

La risposta alla questione centrale è dunque negativa: l’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 non si limita a codificare il diritto vivente, ma introduce una disciplina più restrittiva e tipizzata. La ristrettezza della base partecipativa non è più sufficiente, da sola, a collegare qualsiasi maggior reddito societario alla distribuzione ai soci; occorre che il maggior imponibile derivi da una delle fattispecie espressamente individuate dal legislatore. La nuova disciplina realizza così un passaggio dalla presunzione pretoria alla tipizzazione legislativa del fatto-base, rafforzando la distinzione tra maggior imponibile accertato e ricchezza concretamente distribuibile.

Ne consegue che l’art. 23 rappresenta non soltanto una codificazione, ma una vera riperimetrazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, con importanti conseguenze probatorie, interpretative e intertemporali.

La disposizione in esame introduce inoltre un’altra novità: in deroga al consolidato orientamento giurisprudenziale, essa prevede che la stessa tassazione si applichi in capo ai soci anche in relazione agli utili o ai dividendi non in nero.

Parole chiave: presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; società a ristretta base partecipativa; utili extracontabili; art. 23 d.lgs. n. 148/2026; presunzione legale relativa; distribuzione presunta degli utili ai soci; utili occulti; accertamento tributario; componenti reddituali non contabilizzati e non dichiarati; costi inesistenti; prova contraria del socio; art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992; art. 2729 c.c.; Cass. n. 22570/2026; presunzioni tributarie; riforma fiscale 2026; maggior reddito societario; successione delle leggi tributarie.

Sommario: 1. Introduzione: la cornice della legge delega n. 111/2023 (art. 17), l’eccesso di delega e il problema della divergenza letterale. – 2. La genesi pretoria della presunzione e la struttura inferenziale complessa: gli artt. 2727 e 2729 c.c. e la centralità della ristrettezza partecipativa secondo Cass. n. 18764/2024. – 3. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità (2020-2026): periodizzazione metodologica, l’ampliamento del perimetro e la pronuncia di snodo Cass. n. 22570/2026. – 4. Dalla presunzione semplice di matrice pretoria alla tipizzazione legislativa: la discontinuità strutturale dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026. – 5. L’analisi puntuale del contenuto precettivo dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026: presupposti soggettivi, oggettivi e meccanismo applicativo. – 6. L’esame dettagliato del testo dell’art. 23: fattispecie, elementi certi e precisi, e presunzione legale relativa. – 7. L’indagine dogmatica sul perimetro oggettivo: tassonomia dei componenti, il requisito cumulativo della non contabilizzazione e i casi dubbi (plusvalenze rateizzate e sovrafatturazioni). – 8. L’esclusione selettiva dei costi effettivi ma indeducibili e il superamento del modello giurisprudenziale previgente alla luce del dibattito dottrinale (il contributo di Paola Coppola). – 9. Il regime dell’onere della prova e la prova contraria: il coordinamento tra l’art. 2697 c.c., l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, e la portata restrittiva di Cass. n. 17215/2026. – 10. La struttura bifasica della presunzione legale e il rapporto tra il fatto-base e gli artt. 2727-2729 c.c. – 11. Il coordinamento sistematico e la disciplina transitoria: il rapporto tra d.P.R. n. 917/1986 e d.lgs. n. 117/2026. – 12. La tassazione degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci – 13. La doppia collocazione normativa: l’interazione tra l’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026, l’art. 256-bis del testo unico dell’accertamento e il regime transitorio. – 14. Profili intertemporali, successione delle norme, efficacia temporanea ex art. 35 del d.lgs. n. 148/2026, giudizi pendenti e insostenibilità della tesi ricognitiva. – 15. Il microsistema dei costi e delle presunzioni nella riforma del 2026: la procedimentalizzazione legislativa dell’inferenza nel raccordo con gli artt. 22 e 24. – 16. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione: la cornice della legge delega n. 111/2023 (art. 17), l’eccesso di delega e il problema della divergenza letterale

L’emanazione del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale attuativa della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, offre all’interprete l’occasione per rimeditare l’istituto della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti delle società di capitali a ristretta base partecipativa. L’articolo 23 del decreto in esame si inserisce direttamente nel solco tracciato dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, della legge n. 111/2023, il quale aveva delegato il Governo a limitare la possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi di accertata esistenza di «componenti reddituali positivi non contabilizzati o […] componenti negativi inesistenti», richiedendo contestualmente che l’esistenza di tali componenti fosse accertata «sulla base di elementi certi e precisi».

La formulazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 non coincide, tuttavia, integralmente con quella della norma delegante. Mentre l’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, della legge n. 111/2023 individuava quali limiti della presunzione i casi di accertata esistenza di «componenti reddituali positivi non contabilizzati o […] componenti negativi inesistenti», l’art. 23 del decreto correttivo introduce, per i positivi, il requisito concorrente della mancata dichiarazione e, per quelli negativi, specifica che l’indeducibilità deve dipendere dalla loro inesistenza.

Tale divergenza letterale solleva un delicato problema di delimitazione dell’ambito della delega legislativa e impone di verificare se il legislatore delegato sia incorso in un vizio di eccesso di potere legislativo ex art. 76 Cost. Per superare un’analisi meramente superficiale della difformità, occorre interrogarsi su diversi profili dogmatici:

  1. Se il termine «non contabilizzati» impiegato nella legge delega avesse già un’ampiezza tale da implicare logicamente e sistematicamente anche la non dichiarazione;

  2. Se l’aggiunta dell’inciso «e non dichiarati» costituisca una specificazione meramente esplicativa, finalizzata a evitare distorsioni interpretative, ovvero una restrizione autonoma;

  3. Se il legislatore delegato potesse introdurre una condizione ulteriore in sede di coordinamento tecnico e attuativo;

  4. Se la limitazione si riveli comunque coerente con la ratio complessiva della delega, orientata a impedire che qualsiasi maggior reddito societario (inclusi i costi indeducibili per ragioni di inerenza o competenza) potesse produrre automaticamente l’imputazione presuntiva ai soci.

L’indagine che segue si propone di esaminare la portata innovativa dell’art. 23, verificandone i punti di discontinuità rispetto al diritto vivente, i problemi dogmatici sottesi alla tipizzazione dei presupposti oggettivi, la natura giuridica della presunzione, il regime della successione delle leggi nel tempo e il raccordo con il disegno sistematico della riforma del 2026.

2. La genesi pretoria della presunzione e la struttura inferenziale complessa: gli artt. 2727 e 2729 c.c. e la centralità della ristrettezza partecipativa secondo Cass. n. 18764/2024

Prima dell’intervento normativo del 2026, la presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base non trovava una specifica e organica disciplina positiva nella legislazione tributaria. Essa traeva fondamento dall’elaborazione pretoria della Corte di Cassazione, la quale riconduceva l’istituto nell’alveo delle presunzioni semplici disciplinate dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 24 luglio 2020, n. 15895).

Sotto il profilo della struttura inferenziale, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i contorni della regola di giudizio. Come ribadito, tra l’altro, da Cass. civ., sez. V, 9 luglio 2024, n. 18764, il ragionamento presuntivo si fonda su fatti noti complessi: la ristrettezza della compagine partecipativa e il vincolo di solidarietà, reciproca conoscenza e controllo che la connota costituiscono il presupposto soggettivo e strutturale, mentre l’accertamento del maggior reddito extracontabile rappresenta il dato materiale al quale viene ricollegato l’effetto inferenziale della distribuzione pro quota.

3. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità (2020-2026): periodizzazione metodologica, l’ampliamento del perimetro e la pronuncia di snodo Cass. n. 22570/2026

L’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità nell’arco temporale compreso tra il 2020 e l’intervento legislativo del 2026 consente di ricostruire l’itinerario interpretativo attraverso una periodizzazione metodologica — qui proposta in via sistematica — articolata in quattro fasi:

  1. Prima fase (Modello fondato sul ricavo occulto): Caratterizzata dall’applicazione della presunzione semplice fondata sulla ristretta base e sulla presunta esistenza di vendite in nero o ricavi non contabilizzati (Cass. civ., sez. V, 24 luglio 2020, n. 15895).

  2. Seconda fase (Estensione ai costi indeducibili): La giurisprudenza ha progressivamente ampliato, non senza oscillazioni e tensioni ricostruttive, il perimetro applicativo ad altre tipologie di rettifiche reddituali, ritenendo che il meccanismo potesse operare anche in presenza di costi effettivamente sostenuti e fiscalmente indeducibili, secondo un orientamento che ha ricondotto alla medesima logica presuntiva rettifiche fondate su ragioni diverse dall’inesistenza del componente (Cass. civ., sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass. civ., sez. V, 4 aprile 2022, n. 10679; Cass. civ., sez. V, 25 agosto 2022, n. 25322).

  3. Terza fase (Consolidamento della struttura presuntiva e riparto dell’onere probatorio): Rappresentata da arresti quali la citata Cass. n. 18764/2024, Cass. civ., sez. V, 1° giugno 2026, n. 17215 e Cass. civ., sez. V, 3 giugno 2026, n. 17689, incentrati sulla tenuta del riparto dell’onere probatorio e sull’impatto dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992.

  4. Quarta fase (Ulteriore espansione del concetto di componente positivo omesso): Segnata dalla rilevante ordinanza Cass. civ., sez. V, 1° luglio 2026, n. 22570. Quest’ultima pronuncia ha ritenuto applicabile la presunzione in un caso in cui la società aveva contabilizzato una plusvalenza e optato per la rateizzazione, omettendo successivamente di indicare le quote residue nelle dichiarazioni fiscali. Tale arresto costituisce il banco di prova ideale per misurare la portata e le potenziali frizioni con il nuovo art. 23.

4. Dalla presunzione semplice di matrice pretoria alla tipizzazione legislativa: la discontinuità strutturale dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026

L’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 segna una discontinuità netta rispetto alla precedente esperienza ordinamentale. Mentre il diritto vivente aveva progressivamente esteso l’ambito applicativo della presunzione oltre il paradigma originario, ricomprendendovi anche rettifiche derivanti da costi indeducibili per inerenza o competenza, la nuova disposizione tipizza analiticamente i presupposti oggettivi.

La ristrettezza della base partecipativa conserva la funzione di presupposto soggettivo della disciplina, ma perde la capacità, che il diritto vivente le aveva riconosciuto, di fungere da premessa sufficiente per l’inferenza distributiva in presenza di un generico maggior reddito societario. La riforma supera così la frammentarietà casistica della giurisprudenza attraverso una norma a fattispecie vincolata.

5. L’analisi puntuale del contenuto precettivo dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026: presupposti soggettivi, oggettivi e meccanismo applicativo

L’articolo 23 del d.lgs. n. 148/2026 codifica per la prima volta in modo organico la disciplina della presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, strutturandola attorno a tre nuclei precettivi essenziali:

  1. Il presupposto soggettivo (la ristrettezza della compagine): La norma circoscrive l’ambito di applicazione alle società di capitali caratterizzate da una ristretta base partecipativa, confermando il dato strutturale tradizionalmente valorizzato dalla giurisprudenza quale presupposto di fatto idoneo a fondare il vincolo di solidarietà, reciproca conoscenza e controllo tra i soci.

  2. I presupposti oggettivi tipizzati (il perimetro dei componenti reddituali): A differenza del modello pretorio previgente — che consentiva l’operatività della presunzione a fronte di qualsiasi maggior reddito accertato in capo alla società —, l’art. 23 tipizza rigorosamente le voci reddituali rilevanti. L’effetto presuntivo presuppone l’accertamento:

    • di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;

    • ovvero di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti.

  3. Le modalità di accertamento e la regola inferenziale: Il comma 1 specifica che l’accertamento dei predetti componenti deve avvenire «sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva». Tale locuzione segna il passaggio definitivo da una presunzione giudiziale (semplice) a una presunzione legale relativa: l’Amministrazione finanziaria non deve più limitarsi a dimostrare genericamente l’esistenza di un maggior reddito sociale, ma è onerata della prova rigorosa del fatto-base normativamente tipizzato, al verificarsi del quale la legge ricollega direttamente la presunzione di distribuzione pro quota ai soci.

6. L’esame dettagliato del testo dell’art. 23: fattispecie, elementi certi e precisi, e presunzione legale relativa

Entrando analiticamente nel dettaglio del testo normativo, l’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 stabilisce che, nei confronti dei soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa, la distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società non opera più in via generale per qualsiasi rettifica reddituale, ma viene circoscritta mediante una tecnica di tipizzazione rigorosa.

Il meccanismo applicativo delineato dal testo normativo si articola nei seguenti passaggi essenziali:

  • La selezione tassativa del fatto-base: L’Ufficio finanziario non può fondare la presunzione di distribuzione su un qualsiasi accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito societario, ma deve necessariamente dimostrare l’esistenza di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, oppure di componenti negativi indeducibili in quanto inesistenti.

  • Il vincolo probatorio primario: La norma impone che l’esistenza di tali componenti debba risultare «sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva». Questa formulazione giuridica vincola l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria a uno standard di prova qualificato, escludendo automatismi basati su mere congetture o su indizi generici ed estensivi.

  • La traslazione ope legis dell’effetto distributivo: Una volta provato il fatto-base tipizzato, opera direttamente la presunzione legale relativa di percezione da parte dei soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, spostando l’onere della prova in capo al contribuente, il quale potrà opporre le difese e le prove contrarie tipiche della categoria (come l’effettivo reinvestimento o la non percezione).

7. L’indagine dogmatica sul perimetro oggettivo: tassonomia dei componenti, il requisito cumulativo della non contabilizzazione e i casi dubbi (plusvalenze rateizzate e sovrafatturazioni)

Il comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 circoscrive l’operatività della presunzione alle ipotesi in cui siano accertati componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati, ovvero componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti.

La formulazione impone di esaminare la tassonomia dei componenti e di risolvere nodi esegetici di notevole spessore dogmatico:

  • Il requisito cumulativo della non contabilizzazione e Cass. n. 22570/2026: La norma richiede testualmente che i componenti positivi siano “non contabilizzati e non dichiarati”. L’utilizzo della congiunzione coordinante “e” solleva una questione fondamentale se raffrontata con il caso esaminato da Cass. n. 22570/2026 (plusvalenza regolarmente contabilizzata nell’anno di realizzo, ma con quote residue omesse nelle successive dichiarazioni a causa della rateizzazione).

    • Se il requisito della “non contabilizzazione” è riferito alla mancata rilevazione del componente nella contabilità dell’esercizio di competenza, la fattispecie esaminata da Cass. n. 22570/2026 sembrerebbe estranea alla nuova previsione, essendo la plusvalenza stata originariamente contabilizzata, ancorché le quote successive non siano state dichiarate.

    • Se, invece, il riferimento è inteso in senso tributario-funzionale, come mancata emersione del componente nella determinazione del reddito imponibile dell’annualità considerata, il risultato potrebbe essere diverso. L’alternativa rimane aperta sul piano dogmatico.

  • Le sovrafatturazioni e l’inesistenza parziale: Di fronte a un costo documentato di 100 relativo a un’operazione effettiva solo per 60 e inesistente per 40, l’interprete deve evitare formulazioni generiche di “ricchezza sottratta”. La presunzione dovrebbe essere quantitativamente circoscritta alla quota di componente inesistente, in quanto soltanto tale eccedenza rappresenta, sul piano economico-patrimoniale, ricchezza non corrispondente a un’effettiva uscita correlata all’operazione.

8. L’esclusione selettiva dei costi effettivi ma indeducibili e il superamento del modello giurisprudenziale previgente alla luce del dibattito dottrinale (il contributo di Paola Coppola)

La scelta del legislatore di circoscrivere i componenti negativi ai soli costi indeducibili perché inesistenti segna il superamento dell’indirizzo inaugurato da Cass. n. 25322/2022 e Cass. n. 10679/2022, che avevano esteso la presunzione a qualsiasi costo indeducibile per inerenza o competenza.

Tale orientamento pretorio era stato oggetto di significative critiche in dottrina — tra cui si segnala il puntualissimo contributo di Paola Coppola — sul rilievo che il maggior imponibile derivante dal disconoscimento di un costo effettivamente sostenuto non coincide necessariamente con una corrispondente maggiore disponibilità patrimoniale suscettibile di distribuzione. L’art. 23 recepisce tale istanza critica, espungendo dal perimetro presuntivo i costi effettivi ma indeducibili per difetto di inerenza o competenza.

9. Il regime dell’onere della prova e la prova contraria: il coordinamento tra l’art. 2697 c.c., l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, e la portata restrittiva di Cass. n. 17215/2026

L’art. 23 si inserisce nel quadro processuale governato dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla l. n. 130/2022). Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. n. 18764/2024; Cass. civ., sez. V, 3 giugno 2026, n. 17689), tale norma non ha scalfito l’art. 2697 c.c. né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici.

Sul versante della prova contraria spettante al socio, Cass. civ., sez. V, 1° giugno 2026, n. 17215 chiarisce che la mera estraneità alla gestione non costituisce di per sé prova contraria sufficiente; tale estraneità gestionale può diventare rilevante solo se si traduce in concreta estraneità alla vita societaria e nell’impossibilità di esercitare i poteri informativi e di controllo, ovvero se viene provato l’effettivo accantonamento o reinvestimento degli utili o la loro percezione da parte di terzi. Tale rigoroso orientamento si salda con i principi affermati in materia (cfr. Cass. civ., sez. V, 24 ottobre 2021, n. 24870).

10. La struttura bifasica della presunzione legale e il rapporto tra il fatto-base e gli artt. 2727-2729 c.c.

L’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 delinea una struttura bifasica della presunzione legale relativa, articolata in sequenza logica:

  1. Gli elementi probatori dedotti dall’Ufficio;

  2. L’accertamento giudiziale o amministrativo del fatto-base tipizzato (componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, ovvero componenti negativi indeducibili perché inesistenti);

  3. L’operatività dell’effetto presuntivo legale di distribuzione ai soci;

  4. La facoltà per il contribuente di fornire la prova contraria.

Il vero nodo dogmatico risiede nel rapporto che il primo segmento intriga con gli artt. 2727 e 2729 c.c. Poiché la norma autorizza l’accertamento del fatto-base «sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva», l’interprete deve stabilire se tale formula costituisca una clausola autonoma o un rinvio implicito al canone della gravità, precisione e concordanza. La tesi più persuasiva è che il ricorso agli indizi per la dimostrazione del fatto-base debba comunque misurarsi con i rigorosi criteri logici delle presunzioni semplici, evitando tuttavia di confondere la fase prodromica di accertamento del fatto-base con l’effetto presuntivo legale tipizzato dalla norma.

11. Il coordinamento sistematico e la disciplina transitoria: il rapporto tra d.P.R. n. 917/1986 e d.lgs. n. 117/2026

Il comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 stabilisce che gli utili presuntivamente distribuiti concorrono alla formazione del reddito dei soci secondo le regole dettate per i dividendi, richiamando espressamente gli articoli 47, 59 e 89 del d.P.R. n. 917/1986.

Sul piano terminologico, mentre la legge delega (art. 17) fa riferimento alla nozione di «reddito finanziario conseguito dai predetti soci», la tecnica impositiva del TUIR riconduce i dividendi alle categorie reddituali pertinenti in base alla soggettività del percipiente (redditi di capitale per le persone fisiche fuori d’impresa, reddito d’impresa per gli imprenditori individuali e le società). Tale assetto si coordina con la transizione verso il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (efficace dal 1° gennaio 2027), configurando un quadro normativo in evoluzione.

12. La tassazione degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci

Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda il trattamento fiscale degli utili che, una volta accertati i presupposti della presunzione prevista dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 148/2026, si considerano distribuiti ai soci. Il comma 2 della disposizione stabilisce infatti che gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 del d.P.R. n. 917/1986 (dal 1° gennaio 2027 saranno sostituiti dagli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117). Il legislatore, mediante tale rinvio, riconduce quindi la tassazione del provento presuntivamente attribuito al socio alle regole proprie dei dividendi, differenziate in funzione della natura del percettore.

La disposizione assume rilievo perché conferma la distinzione tra l’accertamento del fatto-base in capo alla società e la successiva imputazione presuntiva del relativo utile al socio. Il primo momento riguarda l’accertamento, nei confronti della società a ristretta base partecipativa, di uno dei componenti reddituali tipizzati dal comma 1 dell’art. 23; il secondo riguarda, invece, l’effetto presuntivo che, salvo prova contraria, fa discendere da tale accertamento la distribuzione dell’utile ai soci. La disposizione induce quindi a distinguere che il maggior reddito accertato in capo alla società e l’importo oggetto della presunzione di distribuzione non devono essere necessariamente considerati concettualmente coincidenti: la presunzione opera in relazione agli utili corrispondenti ai componenti reddituali posti a fondamento dell’accertamento.

Sotto questo profilo, l’art. 23 non introduce una nuova e autonoma categoria di reddito in capo al socio. Il provento presuntivamente distribuito viene infatti assoggettato, per espresso rinvio legislativo, alle disposizioni che disciplinano la tassazione degli utili e dei dividendi. La qualificazione e il trattamento fiscale del provento dipendono pertanto dalla soggettività del socio e dal regime applicabile alla partecipazione.

Per le persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, il provento presuntivamente distribuito rientra nel regime fiscale proprio degli utili percepiti dalle persone fisiche e, in via ordinaria, è assoggettato al prelievo del 26 per cento previsto per i dividendi. In tale ipotesi, pertanto, l’accertamento della società costituisce il presupposto della successiva imposizione in capo al socio, ma non determina di per sé l’applicazione al socio dell’intero maggior reddito accertato: occorre previamente individuare l’utile del quale l’art. 23 presume la distribuzione.

Diverso è il trattamento del socio che esercita attività d’impresa. Per l’imprenditore individuale trova applicazione l’art. 59 TUIR, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2026. La disposizione stabilisce che gli utili relativi alle partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73 TUIR concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare. La disciplina oggi vigente dell’art. 59 TUIR prevede, per gli utili ivi contemplati, la concorrenza al reddito complessivo nella misura del 58,14%, senza subordinare tale regime alle soglie partecipative o di valore fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2026 e successivamente abrogate con effetto dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, per gli imprenditori individuali, il concorso al reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento costituisce la regola generale per gli utili riconducibili alle partecipazioni indicate dall’art. 59, comma 1, TUIR. Il provento presuntivamente distribuito ai sensi dell’art. 23 deve dunque essere assoggettato a tale regime, una volta individuato l’ammontare dell’utile che la disposizione presume distribuito.

Anche per i soggetti passivi IRES occorre applicare la disciplina propria dei dividendi prevista dall’art. 89 TUIR. Nella disciplina vigente, gli utili percepiti concorrono ordinariamente alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento, mediante l’esclusione dal reddito del restante 95 per cento, secondo le condizioni e le modalità previste dalla disposizione. Non è pertanto corretto fare riferimento, con riguardo al regime attualmente vigente, alle soglie del 5 per cento della partecipazione o di 500.000 euro di valore fiscale della partecipazione che erano state introdotte nell’ambito della riforma della tassazione dei dividendi e successivamente eliminate.

La conseguenza sistematica è significativa. La presunzione di distribuzione prevista dall’art. 23 non determina l’applicazione di un regime impositivo autonomo e uniforme, ma comporta l’assoggettamento del provento presuntivamente attribuito al socio alle regole proprie dei dividendi. L’onere tributario effettivo dipenderà, quindi, dalla natura del socio e dal regime fiscale applicabile alla partecipazione nel periodo d’imposta di riferimento. La disposizione realizza in tal modo un collegamento tra la disciplina dell’accertamento della società a ristretta base partecipativa e quella, ordinaria, della tassazione dei dividendi.

Deve inoltre escludersi che la tassazione del socio possa essere determinata automaticamente sulla base del solo maggior reddito accertato in capo alla società. L’art. 23 individua infatti specificamente i presupposti oggettivi della presunzione: da un lato, componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; dall’altro, componenti reddituali negativi che abbiano concorso a formare il reddito ma siano indeducibili perché inesistenti. Solo quando tali elementi siano accertati sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, opera la presunzione legale relativa di distribuzione.

Ne deriva che deve essere mantenuta distinta la maggiore base imponibile accertata in capo alla società dall’utile del quale la legge presume la distribuzione. Il reddito del socio non può essere costruito mediante un automatismo che trasferisca sul socio l’intero risultato dell’accertamento societario, indipendentemente dalla natura e dall’entità del componente reddituale che costituisce il fatto-base della presunzione. La portata dell’art. 23 è infatti circoscritta agli utili corrispondenti ai componenti reddituali individuati dal comma 1.

La distinzione assume particolare rilievo nell’ipotesi di accertamento di componenti negativi inesistenti. In tale fattispecie, l’inesistenza del componente negativo determina un incremento del reddito imponibile della società; tuttavia, ai fini della successiva imputazione ai soci, occorre individuare l’utile che, secondo la struttura della presunzione legale, corrisponde al componente oggetto di recupero. Non sembra quindi coerente con il dato normativo identificare automaticamente il reddito presunto del socio con qualsiasi maggiore imponibile societario risultante dall’accertamento, senza considerare il rapporto tra quest’ultimo e il componente reddituale tipizzato dall’art. 23.

La nuova disciplina assume, sotto questo profilo, una portata particolarmente significativa anche sul piano dell’onere probatorio. La presunzione di distribuzione non nasce dal solo fatto che la società sia caratterizzata da una ristretta base partecipativa e abbia subito un accertamento di maggior reddito. Il legislatore richiede, infatti, che siano previamente accertati, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, gli specifici componenti reddituali indicati dal comma 1. Solo a seguito di tale accertamento si produce l’effetto presuntivo della distribuzione, salva la prova contraria del socio.

La disciplina conferma, dunque, una struttura logicamente articolata in due momenti dell’istituto. In una prima fase deve essere accertato, nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa, uno dei fatti-base individuati dall’art. 23, comma 1: l’esistenza di componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure di componenti negativi inesistenti che abbiano concorso alla formazione del reddito. In una seconda fase, quale conseguenza legale dell’accertamento, salvo prova contraria, si presume la distribuzione ai soci dei corrispondenti utili. Questi ultimi, a loro volta, sono assoggettati alle regole di imposizione dei dividendi richiamate dal comma 2, ossia agli artt. 47, 59 e 89 TUIR. (dal 1° gennaio 2027 saranno sostituiti dagli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)

La tassazione del socio costituisce pertanto un effetto successivo e dipendente dall’accertamento del fatto-base societario, ma non una conseguenza automatica di qualsiasi maggior reddito accertato in capo alla società. La corretta applicazione dell’art. 23 impone, al contrario, di mantenere distinti il fatto-base dell’accertamento, l’utile oggetto della presunzione di distribuzione e il successivo regime impositivo applicabile al socio in funzione della sua soggettività fiscale.

Il rinvio agli artt. 47, 59 e 89 TUIR (dal 1° gennaio 2027 saranno sostituiti dagli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117) deve infine essere letto nel quadro della disciplina transitoria connessa all’entrata in vigore del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Per la fase nella quale trova applicazione il d.P.R. n. 917/1986, sono pertanto le disposizioni richiamate dall’art. 23, comma 2, a individuare il regime fiscale applicabile al provento presuntivamente distribuito. La successiva entrata in vigore del nuovo Testo unico imporrà il coordinamento della disciplina dell’art. 23 con le corrispondenti disposizioni del nuovo testo normativo.

In definitiva, l’art. 23 configura un meccanismo nel quale l’accertamento societario rappresenta il presupposto necessario, ma non sufficiente in termini meramente quantitativi, dell’imposizione in capo al socio. Occorre infatti individuare lo specifico componente reddituale che integra il fatto-base della presunzione, determinare il corrispondente utile del quale la legge presume la distribuzione e, solo successivamente, applicare al socio il regime fiscale proprio dei dividendi in relazione alla sua natura soggettiva. La tassazione del socio costituisce, pertanto, un effetto derivato dalla presunzione legale di distribuzione e non una mera trasposizione, in capo al partecipante, del maggior reddito accertato nei confronti della società.

13. La doppia collocazione normativa: l’interazione tra l’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026, l’art. 256-bis del testo unico dell’accertamento e il regime transitorio

Il comma 2 dell’art. 23 mantiene il rinvio agli artt. 47, 59 e 89 del d.P.R. n. 917/1986, mentre il comma 3 dell’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 introduce nel testo unico dell’accertamento (d.lgs. n. 141/2026) l’articolo 256-bis, il cui comma 2 rinvia agli artt. 49, 70 e 98 del nuovo TUIR (d.lgs. n. 117/2026).

Più che di un semplice rinvio dinamico, ci troviamo di fronte a una tecnica di disciplina transitoria e successiva trasposizione della fattispecie nel testo unico dell’accertamento: il comma 3 inserisce immediatamente l’art. 256-bis nel testo unico, mentre la sua effettiva vigenza e applicazione a regime decorrono in armonia con l’operatività complessiva del d.lgs. n. 141/2026.

14. Profili intertemporali, successione delle norme, efficacia temporanea ex art. 35 del d.lgs. n. 148/2026, giudizi pendenti e insostenibilità della tesi ricognitiva

L’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 148/2026 stabilisce che i commi 1 e 2 dell’art. 23 sono efficaci fino al termine di decorrenza previsto dall’art. 368 del d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, momento a partire del quale la disciplina sarà trasfusa a regime nell’art. 256-bis del medesimo testo unico.

14.1. La disciplina dei giudizi pendenti e la successione delle leggi

La mera posteriorità di un atto impositivo notificato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2026 (avvenuta il 12 agosto 2026) per periodi d’imposta anteriori non è sufficiente a determinare l’applicazione automatica della nuova disciplina a fatti imponibili già perfezionatisi, alla luce del principio generale di irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi, ferma la distinzione dogmatica tra norme sostanziali, processuali, probatorie e la disciplina della legge più favorevole.

14.2. L’infondatezza della tesi ricognitiva

Si deve escludere che l’art. 23 possa essere qualificato come norma meramente interpretativa o ricognitiva. L’introduzione testuale di requisiti tassativi e innovativi — quali il requisito concorrente della mancata dichiarazione per i componenti positivi e la limitazione dei negativi ai soli costi inesistenti — osta radicalmente a una qualificazione retroattiva. Se la norma è innovativa nella selezione legislativa del fatto-base, essa non può essere utilizzata come interpretazione autentica della disciplina preesistente; al più, la scelta legislativa costituisce un autorevole argomento sistematico per delimitare, sul piano interpretativo, la portata della precedente elaborazione pretoria, priva tuttavia di efficacia retroattiva.

14.3. L’infondatezza della tesi ricognitiva alla luce dei criteri di qualificazione delle norme interpretative

A conferma dell’intrinseca insostenibilità della tesi ricognitiva, soccorrono i rigorosi princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione autentica e di efficacia temporale delle disposizioni normative. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito con fermezza che

«una disposizione di legge può qualificarsi come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – solo se sia univocamente espresso l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro» (Cass. Sez. U., n. 9941 del 2009; conformi Cass. n. 24086 del 2024; Cass. n. 21242 del 2026).

Alla stregua di tale consolidato indirizzo, l’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 non presenta i requisiti propri della norma di interpretazione autentica. La disposizione non si limita a recepire o chiarire una regola giurisprudenziale preesistente, ma introduce una disciplina normativa nuova e puntuale della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, individuandone autonomamente e specificamente i presupposti, tra i quali il requisito concorrente della mancata dichiarazione per i componenti positivi e la limitazione dei componenti negativi ai soli costi inesistenti.

In assenza di un’espressa disposizione che ne stabilisca l’efficacia retroattiva, la norma soggiace alla regola generale dell’art. 11 delle preleggi. Ne consegue che la sua applicazione a fattispecie sostanziali anteriori alla sua entrata in vigore non può essere affermata in via automatica per il solo fatto che l’accertamento sia successivo, dovendosi invece verificare, alla luce della natura sostanziale della disciplina introdotta, il momento di insorgenza della fattispecie cui la norma ricollega i propri effetti.

Si impone, pertanto, una rigorosa distinzione tra rapporti d’imposta ormai definiti, fattispecie sostanziali anteriori ancora sub iudice e procedimenti accertativi instaurati nella vigenza della nuova disciplina transitoria, non potendo la mera posteriorità dell’attività accertativa rispetto all’entrata in vigore dell’art. 23 determinare, di per sé, l’applicazione della nuova disciplina a fattispecie sostanziali già perfezionatesi anteriormente.

15. Il microsistema dei costi e delle presunzioni nella riforma del 2026: la procedimentalizzazione legislativa dell’inferenza nel raccordo con gli artt. 22 e 24

L’art. 23 si inserisce in un più ampio disegno di tipizzazione e rigore probatorio tracciato dal d.lgs. n. 148/2026, che salda tre disposizioni chiave:

  1. L’art. 22: Interviene sui componenti negativi a efficacia pluriennale;

  2. L’art. 23: Tipizza i costi inesistenti quali presupposti della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base;

  3. L’art. 24: Interviene sull’accertamento per antieconomicità, prevedendo che la difformità tra corrispettivo e valore di mercato possa assumere valore sintomatico solo in presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ovvero quando la difformità sia manifesta e rilevante.

Le tre disposizioni concorrono a delineare una vera e propria procedimentalizzazione legislativa dell’inferenza, individuando rigorosamente sia il materiale fattuale utilizzabile sia la soglia probatoria oltre la quale esso può produrre effetti presuntivi nell’accertamento tributario.

16. Considerazioni conclusive

L’art. 23 non elimina, dunque, il ragionamento inferenziale, ma ne modifica fonte, oggetto e struttura: alla presunzione semplice di matrice pretoria sostituisce una presunzione legale relativa, la cui operatività è subordinata alla previa dimostrazione di un fatto-base normativamente tipizzato. Ne deriva uno spostamento del baricentro probatorio: nel modello previgente l’inferenza muoveva principalmente dalla ristrettezza della compagine sociale e dal maggior reddito accertato; nel nuovo modello, invece, la ristrettezza costituisce il presupposto soggettivo della disciplina, mentre l’effetto presuntivo è subordinato all’accertamento di specifiche categorie di componenti reddituali selezionate dal legislatore.

È proprio tale spostamento del baricentro probatorio che impone di rimeditare il confine tra maggior imponibile societario e ricchezza effettivamente distribuibile, offrendo un argine normativo alle precedenti estensioni pretorie relative ai costi effettivi ma indeducibili e aprendo, al contempo, nuovi problemi esegetici in materia di componenti positivi contabilizzati ma non dichiarati, sovrafatturazioni e operazioni parzialmente inesistenti.