AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 17 del 25 giugno 2026
Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza: novità dichiarative a seguito dell’introduzione del dazio temporaneo forfettario
Con il Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio è stata disposta, con decorrenza 1° luglio 2026, l’eliminazione della franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009.
Contestualmente, è stata altresì prevista dal 1°luglio 2026 al 1° luglio 2028 una misura transitoria consistente nell’applicazione del dazio doganale forfettario di 3 EUR per ciascun articolo contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 EUR, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate.
Le disposizioni attuative e integrative sono contenute nel Regolamento Delegato UE 2026 in fase di pubblicazione che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (RD) e nel Regolamento di Esecuzione UE 2026/1200 del 5/06/2026 della Commissione che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 (RE).
La presente circolare fornisce le istruzioni operative di carattere generale in relazione ai nuovi obblighi dichiarativi applicabili alle importazioni e-commerce di modico valore.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DAZIO TEMPORANEO 3 EUR
Ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382, il dazio temporaneo 3 EUR si applica a partire dal 1° luglio 2026:
a) alle merci la cui importazione beneficia dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva 2006/112/CE (NOTA 1), nell’ambito del regime Import One Stop Shop (beni venduti tramite il sistema di riscossione IVA IOSS/ Regime dello sportello unico per le importazioni);
b) alle merci contenute in spedizioni postali ai sensi dell’articolo 1, punto 24, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Per merci in spedizioni postali, ai sensi dell’articolo 1, punto 24) del RD, come modificato dal nuovo Regolamento delegato, si intendono le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, oggetto di vendite a distanza di beni importati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE (beni venduti tramite il metodo di riscossione IVA del regime speciale del pagamento dell’IVA2 o del regime IVA standard), sono escluse le merci la cui importazione è esente da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della medesima Direttiva nell’ambito del regime IOSS e le merci che beneficiano di misure tariffarie preferenziali e quelle previste nell’ambito di accordi di unione doganale.
Si specifica che per spedizione si intendono le merci, trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, e provenienti dallo stesso territorio o Paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o imballate insieme, nell’ambito dello stesso contratto di trasporto.
Di conseguenza, le merci spedite dallo stesso mittente allo stesso destinatario che sono state ordinate e spedite separatamente devono essere considerate spedizioni separate anche nel caso in cui, pur arrivando lo stesso giorno, vengano consegnati ma come pacchi separati a destinazione. Analogamente, le merci oggetto di un unico ordine effettuato dalla stessa persona, ma spedite separatamente, dovrebbero essere considerate spedizioni separate.
Si precisa, inoltre, che il dazio di importo fisso per articolo, introdotto in sostituzione della soppressa franchigia per le spedizioni di valore trascurabile di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009, opera quale regime speciale integralmente sostitutivo del previgente meccanismo di esenzione. Tale sostituzione riguarda anche le altre misure di natura tariffaria applicate all’importazione, ivi incluse espressamente le misure di difesa commerciale, quali i dazi antidumping e compensativi.
1.1 NOZIONE DI VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI
Ai fini dell’applicazione del dazio forfettario di 3 EUR, assume rilievo il concetto di vendita a distanza di beni importati, di cui all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE.
Si precisa che rientrano in tale nozione le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto anche indirettamente, da un Paese terzo o territorio terzo verso i soggetti situati in uno Stato membro individuati da tale disposizione normativa. In particolare, affinché una cessione possa qualificarsi come vendita a distanza devono quindi ricorrere congiuntamente i seguenti elementi:
– il fornitore (anche presunto/piattaforma online) deve essere un soggetto passivo IVA;
– l’acquirente deve essere qualsiasi altra persona non soggetto passivo (consumatore), un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non siano soggetti a IVA in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva IVA;
– al momento della vendita, le merci devono trovarsi in un Paese o territorio terzo rispetto al territorio IVA unionale;
– il trasporto o la spedizione devono essere effettuati dal fornitore o per suo conto, anche in forma indiretta;
– i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto.
1.2 MERCI VINCOLATE AL REGIME DI DEPOSITO DOGANALE
Le merci che, al momento della cessione ai soggetti previsti per tali vendite, si trovano già vincolate al regime di deposito doganale nel territorio dell’Unione europea non rientrano, in linea generale, nella nozione di vendita a distanza di beni importati. In tale ipotesi, infatti, le merci non risultano spedite o trasportate da un Paese terzo o territorio terzo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE.
Diversamente, il dazio 3 EUR continua ad applicarsi qualora la vendita avvenga anteriormente all’introduzione delle merci nel deposito doganale e tale introduzione costituisca esclusivamente una fase logistica temporanea finalizzata alla distribuzione finale delle merci.
A tal proposito, il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 243 RE introduce una specifica clausola antiabuso finalizzata a contrastare pratiche elusive nell’ambito delle vendite a distanza. La norma prevede che, qualora dalle attività di controllo emerga che la dichiarazione doganale riguarda merci oggetto di una catena di vendite successive concluse prima dell’introduzione delle stesse nel territorio doganale dell’Unione e nel caso in cui una di tali cessioni integri una vendita a distanza di beni importati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE, le autorità doganali debbano tenere conto esclusivamente di tale vendita ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al regime doganale richiesto.
1.3 DICHIARANTE
Le modifiche introdotte al RD prevedono specifiche disposizioni per l’individuazione del dichiarante nelle operazioni di commercio elettronico relative a merci oggetto di vendite a distanza di beni importati. In particolare, per le merci contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, la normativa unionale introduce un criterio gerarchico volto a individuare il soggetto che, in relazione al modello operativo utilizzato, dispone delle informazioni necessarie per la presentazione della dichiarazione doganale e per l’adempimento degli obblighi connessi.
Ai sensi delle nuove disposizioni, il dichiarante è individuato secondo il seguente ordine di priorità:
1. il soggetto passivo che utilizza il regime IOSS oppure il relativo rappresentante indiretto;
2. il soggetto che applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA oppure il relativo rappresentante indiretto;
3. il rappresentante indiretto dell’importatore qualora non siano utilizzati i regimi di riscossione iva indicati ai punti 1 e 2;
4. in via residuale, ove non si applicano le precedenti fattispecie (1,2,3) qualsiasi altro soggetto in grado, contestualmente, di:
– presentare le merci in dogana;
– fornire o rendere disponibili alle Autorità doganali le informazioni necessarie per l’espletamento delle formalità doganali.
1.4 NUOVA DEFINIZIONE DI ARTICOLO E IMPATTI DICHIARATIVI
Il dazio doganale forfettario di EUR 3 è applicato per ciascun articolo, come definito dal nuovo punto 61) dell’articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, dove l’articolo è definito come una o più merci contenute in una spedizione che presentano la medesima classificazione tariffaria e la stessa descrizione e che, qualora l’indicazione dell’origine sia prevista dai requisiti informativi applicabili alla dichiarazione doganale o ai dati da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, condividono altresì la medesima origine.
Ai fini dichiarativi, ciascun articolo è normalmente rappresentato da una distinta linea della dichiarazione. Al riguardo, l’articolo 222 RE stabilisce che, se una dichiarazione in dogana riguarda due o più merci, le indicazioni contenute in tale dichiarazione relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione in dogana distinta. Tuttavia, a norma dell’articolo 228, paragrafo 1, RE modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2026/1200, il raggruppamento di articoli non è consentito quando si applica il dazio doganale temporaneo di 3 EUR. Pertanto, si applicherà tale dazio per linea di dichiarazione indipendentemente dalla quantità (numero di articoli) indicate in tale linea di dichiarazione, a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 EUR.
Ne consegue che la dichiarazione di merci identiche su linee separate comporta l’applicazione del dazio per ciascun articolo così individuato. Per contro, qualora più merci possano essere legittimamente ricondotte a un unico articolo in conformità ai requisiti del dataset dichiarativo e alle vigenti regole di compilazione, il dazio forfettario si applicherà un’unica volta.
Qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le ulteriori indicazioni fornite nella presente Circolare, sarà, pertanto, possibile presentare un’unica dichiarazione in cui siano presenti articoli dichiarati con preferenza “5” e articoli per cui vengono indicate preferenze differenti (“2”, “3”, “4”).
1.5 UFFICIO DOGANALE COMPETENTE PER LA DICHIARAZIONE DELLE MERCI
Al fine di garantire il coordinamento tra le nuove disposizioni relative all’applicazione temporanea del dazio doganale e le modalità di riscossione dell’IVA nell’ambito delle vendite a distanza di merci provenienti da Paesi o territori terzi, è stato conseguentemente modificato l’articolo 221, paragrafo 4 RE.
In particolare, qualora non venga utilizzato il regime IOSS, la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica delle merci deve essere presentata presso un ufficio doganale situato nello Stato membro di destinazione dei beni, dove si concludono il trasporto e la consegna.
Diversamente, qualora sia utilizzato il regime IOSS, la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica può essere presentata presso un ufficio doganale situato in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.
2. NUOVI CODICI E AGGIORNAMENTI GENERALI DEI TRACCIATI DICHIARATIVI
Le modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative comportano aggiornamenti dei dataset H1, H6 e H7. In linea generale, ai sensi dell’articolo 143 bis modificato del RD, a partire dal 1° luglio 2026 è possibile dichiarare per l’immissione in libera pratica le merci soggette al dazio temporaneo di 3 EUR utilizzando il dataset previsto per la colonna H7 dell’allegato B del medesimo Regolamento, a condizione che le merci contenute in tale spedizione, indipendentemente dal loro valore, non siano soggette a divieti e restrizioni; in tal caso, bisognerà quindi necessariamente fare ricorso al tracciato standard H1.
Tale ultimo tracciato dovrà essere usato anche per beni soggetti ad accisa o che beneficiano di misure preferenziali, incluse quelle previste dagli accordi unionali doganali. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2026/382, per le merci non-IOSS di valore intrinseco non superiore a 150 EUR dichiarate mediante H1, sarà infatti possibile richiedere il trattamento preferenziale utilizzando i codici previsti dalla normativa unionale (preferenze “2”, “3” o “4”) all’interno del Data Element 14 11 000 000 – Preferenza; resta fermo che, in conformità alla disciplina unionale in materia di vendite a distanza di beni importati di modico valore, le merci importate nell’ambito del regime IOSS devono essere invece assoggettate in ogni caso al dazio forfettario pari a 3 EUR.
Ai sensi della normativa unionale la dichiarazione H6 può essere usata solo su base volontaria per merci aventi per spedizione un valore non superiore a 1000 EUR a condizione che le merci non siano soggette a divieti e restrizioni o ad accisa.
Inoltre, è necessario utilizzare i seguenti codici di procedura IVA:
– F48 per il regime IOSS;
– F49 in caso di utilizzo del regime speciale di pagamento IVA;
– F53 qualora si ricorra al regime di IVA standard.
È stato, pertanto, eliminato il riferimento al precedente codice C07 collegato alla franchigia daziaria soppressa e introdotto il nuovo codice F53 per le importazioni di beni oggetto di vendite a distanza per le quali non si applicano né il regime speciale IOSS né il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento e dell’IVA all’importazione.
Al fine di consentire l’applicazione del nuovo dazio forfettario per le merci vendute a distanza dichiarate con il tracciato H1, è stato inoltre introdotto uno specifico codice di preferenza “5”. L’utilizzo di tale codice identifica le merci assoggettate al regime di tassazione forfettaria e comporta l’applicazione del dazio pari a 3 EUR per articolo, secondo le modalità previste dalla normativa unionale e dalle relative specifiche dichiarative.
Qualora venga presentata una dichiarazione con il tracciato H7 il sistema procederà automaticamente alla contabilizzazione del dazio temporaneo forfettario di 3 EUR per ciascun articolo dichiarato, mediante l’attribuzione del corrispondente codice tributo A00. In caso di presentazione di un tracciato H1, l’operatore è tenuto a dichiarare il dazio forfettario di 3 EUR nel codice tributo A00.
Qualora gli operatori intendano utilizzare il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, è richiesto l’inoltro di preventiva comunicazione a questa Direzione.
2.1 MODALITÀ DICHIARATIVE SPECIFICHE
Al fine di rafforzare le attività di analisi del rischio e di controllo nel settore e-commerce, la normativa unionale introduce specifici obblighi informativi relativi ai Product Identifier (PID). L’acquisizione di tali dati è finalizzata a migliorare la tracciabilità delle merci e l’efficacia delle attività di controllo doganale; queste informazioni devono essere fornite mediante il data element 12 03 000 000 – Documenti giustificativi della dichiarazione doganale.
A tal fine, sono stati istituiti a livello unionale i seguenti codici documento:
– C127 – identificativo del prodotto attribuito dal venditore (merchant product identifier);
– C128 – identificativo del produttore non standardizzato (non-standardised manufacturer product identifier);
– C129 – identificativo del produttore standardizzato (standardised manufacturer product identifier);
– Y081 – dichiarazione attestante l’assenza di un identificativo standardizzato del prodotto.
I suddetti codici documento sono facoltativi a decorrere dal 1° luglio 2026 ed obbligatori a decorrere dal 1° novembre 2026.
In caso di utilizzo del regime IOSS, a decorrere dal 1° luglio 2026, la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 – Dilazione di pagamento diverrà obbligatoria. Tale adempimento si rende necessario ai fini della corretta gestione e contabilizzazione del dazio doganale temporaneo applicabile alle operazioni in questione, nonché per consentirne il pagamento secondo le modalità previste dalla normativa unionale.
3. COSTITUZIONE DELLA GARANZIA
In linea generale, ai fini dello svincolo delle merci, il dazio doganale dovuto deve essere corrisposto ovvero adeguatamente garantito. In applicazione degli articoli 89, paragrafo 5, e 95 del Codice doganale dell’Unione (CDU), per le operazioni effettuate mediante dichiarazioni multiple riferite a un determinato periodo temporale è obbligatorio il ricorso a una garanzia globale.
In particolare, ai fini dell’assolvimento degli oneri doganali, per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro, l’ottenimento dell’autorizzazione per una garanzia globale (CGU) è obbligatorio qualora si intendano coprire più operazioni o dichiarazioni.
La garanzia può essere costituita sotto forma di deposito in contanti o impegno da parte di un fideiussore e l’importo di riferimento garanzia deve corrispondere a una stima dei dazi all’importazione e degli altri oneri che si prevede sorgano.
Si precisa che, ai sensi dell’attuale quadro normativo, come peraltro specificato dalla Commissione, non è consentita la riduzione della garanzia al 30% dell’importo di riferimento per i dazi delle operazioni e-commerce.
Tuttavia, è possibile accettare stime dinamiche per periodi brevi (mensile o trimestrale) e gli operatori economici possono ricorrere a pagamenti intermedi o depositi cauzionali per mitigare i costi amministrativi derivanti dalle fluttuazioni stagionali dei volumi commerciali
3.1 MONITORAGGIO DELL’IMPORTO DI RIFERIMENTO
Il monitoraggio dell’importo di riferimento della garanzia è una responsabilità condivisa tra il soggetto obbligato e le autorità doganali.
Il dichiarante è tenuto a verificare tempestivamente che l’importo di riferimento sia congruo rispetto al debito maturato e l’ufficio doganale di garanzia provvede al riesame dell’importo di propria iniziativa o su istanza di parte, adeguandolo in coerenza con le disposizioni unionali.
3.2 PAGAMENTO DEL DAZIO DI 3 EURO
Il dichiarante — individuato gerarchicamente tra il titolare IOSS, il soggetto aderente agli Special Arrangements o il rappresentante indiretto — è il debitore principale responsabile del pagamento del dazio forfettario. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Il trattamento fiscale del dazio diverge in base al regime IVA applicato:
– Regime IOSS: Il dazio di 3 euro è esente dall’IVA all’importazione e non deve essere incluso nella base imponibile;
– Regimi non-IOSS: L’IVA è dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include il dazio di 3 euro.
Si rammenta, infine, che il dazio pagato per merci successivamente restituite al venditore non è oggetto di rimborso o sgravio sulla base della sola invalidazione della dichiarazione per reso, fatta salva l’applicazione delle disposizioni ordinarie per merci difettose o non conformi, come riportato nel successivo paragrafo.
3.3. GESTIONE DELLO SPECIAL ARRANGEMENT
Per quanto riguarda la gestione delle importazioni nell’ambito del regime speciale IVA (special arrangement) è previsto l’utilizzo di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento – DPO (NOTA 3), per le diverse esigenze tecniche e operative legate alla specificità del flusso e-commerce in tale fattispecie. (NOTA 4)
In particolare, a decorrere dal 1° luglio:
– la notifica del debito per il dazio di 3 euro e per la correlata IVA all’importazione non avviene al momento dello svincolo della dichiarazione di immissione in libera pratica, bensì al ricevimento della comunicazione dell’IVA riscossa (articolo 102, paragrafo 4, CDU), gestendo tali operazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 369-septvicies ter e la conseguente contabilizzazione interviene entro 25 giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione, in relazione al mese di riferimento;
– la contabilizzazione, sia del dazio sia dell’IVA (ove riscossa), sono effettuati contestualmente alla ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa (art. 105, paragrafo 1, comma 2);
– il pagamento avviene mediante il ricorso alla dilazione di pagamento di cui agli articoli 110 e 111 del CDU, previa costituzione di idonea garanzia, con la possibilità di effettuare il versamento entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 6, secondo comma, del CDU.
4. INVALIDAMENTO E RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE
Si richiama l’attenzione sulla modifica dell’articolo 148, paragrafo 3 RD, in forza della quale non è più consentito invalidare, dopo lo svincolo delle merci, la dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a beni venduti a distanza e contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, successivamente restituiti oppure non ritirati dal destinatario. Conseguentemente, il dazio forfettario di 3 EUR corrisposto per tali merci non può essere oggetto di rimborso sulla base dell’invalidazione della dichiarazione.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 116 del CDU in materia di rimborso o sgravio dei dazi all’importazione per i casi specificamente previsti dalla normativa unionale, inclusa l’ipotesi di merci difettose o non conformi alle condizioni contrattuali ai sensi dell’articolo 118 del CDU.
Inoltre, al fine di evitare incongruenze contabili, nella fase iniziale non sarà possibile modificare i codici di procedura aggiuntiva o la preferenza 5.
5. DATA DI AVVIO DELLA CONTABILIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO A COPERTURA DELLE SPESE COLLEGATE ALLE IMPORTAZIONI DI PICCOLE SPEDIZIONI DI VALORE INFERIORE AI 150 EURO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 128, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026).
Come noto, l’articolo 1, commi da 126 a 129, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito un contributo di 2 euro per ciascuna spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro proveniente da Paesi terzi, finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali.
In merito alla decorrenza di tale misura, si richiama l’articolo 5 del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale ha disposto che il suddetto contributo non si applichi alle spedizioni di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026. Tale sospensione è stata, ulteriormente, estesa al 1° ottobre 2026 con l’approvazione del Decreto Legge recante Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Pertanto e fatte salve ulteriori proroghe, per tutte le spedizioni di modico valore importate a decorrere dal 1° ottobre 2026, le attività di contabilizzazione e riscossione del contributo verranno integralmente attivate secondo le istruzioni operative già impartite con la Circolare n. 37/2025.
Con riguardo a quest’ultima, si fa presente che a partire dal 1° ottobre il contributo sarà liquidato direttamente in dichiarazione, diversamente da come indicato nella predetta circolare (NOTA 5).
Per ulteriori approfondimenti di carattere normativo e tecnico-informatico si fa rinvio, rispettivamente, alle Linee guida unionali, pubblicate sul sito della Commissione europea (NOTA 6) ed alle specifiche tecniche pubblicate nella sezione dedicata sul sito internet di questa Agenzia.
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Note:
(1) Il Decreto legislativo 25 maggio 2021, n.83 ha introdotto nel DPR 633/1972 l’articolo 74-sexies.1 (Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) ai fini del recepimento delle modifiche apportate alla Direttiva IVA dal cosiddetto Pacchetto IVA digitale.
(2) Il Decreto legislativo 25 maggio 2021, n.83 ha introdotto nel DPR 633/1972 l’articolo 70.1 (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione – Special Arrangement) ai fini del recepimento delle modifiche apportate alla Direttiva IVA dal cosiddetto Pacchetto IVA digitale.
(3) A partire dal 1° luglio 2026 il Data Element (“Deferred Payment” 12 10 000 000) diventerà obbligatorio per i tracciati H7 e H1.
(4) L’annotazione sul conto di dilazione del debito maturato avviene solo a seguito di una “notifica IVA” (che attesta se l’imposta è stata riscossa o meno dal destinatario) e, in ogni caso, entro il 25° giorno del mese successivo del mese di riferimento della dichiarazione, con la generazione di un riferimento A93, che identifica, con cifre ed anno l’importo liquidato nella dichiarazione doganale.
(5) Il sistema genera automaticamente l’importo fisso di 2 euro, che viene riscosso tramite conto di dilazione del debito dell’operatore.
(6) EU Customs Reform – Taxation and Customs Union – European Commission