La prova presuntiva progressiva non è illegittima per il solo fatto di essere fondata su una successione di inferenze, poiché il fatto accertato presuntivamente può assumere, nella successiva inferenza, la funzione di fatto-base. Tuttavia, l’accertamento del fatto intermedio non esaurisce la giustificazione della conclusione ulteriore: ogni passaggio decisivo della catena deve essere sorretto da una propria ragione inferenziale, specificamente pertinente alla conclusione cui conduce e riconoscibile nella motivazione.
Abstract
Il contributo analizza la legittimità della prova presuntiva progressiva alla luce del superamento, nella giurisprudenza di legittimità, del tradizionale divieto di praesumptum de praesumpto. Muovendo dagli artt. 2727 e 2729 c.c. e dalla recente elaborazione della «serie lineare di inferenze», si sostiene che l’accertamento presuntivo di un fatto intermedio non esoneri il giudice dalla necessità di giustificare autonomamente il successivo passaggio inferenziale. La nozione di «autonomia giustificativa» viene così distinta dall’autonomia probatoria: non è richiesta una diversa fonte di prova, ma una ragione inferenziale specificamente riferibile alla relazione tra il fatto intermedio e la nuova conclusione. Il limite della prova presuntiva progressiva viene pertanto individuato non nella pluralità delle inferenze, bensì nella propagazione inerziale della giustificazione. La tesi trova applicazione particolarmente significativa nel contenzioso tributario e consente di configurare un controllo di legittimità sulla struttura motivazionale della catena presuntiva, senza sostituire la valutazione di merito del giudice.
Parole chiave: Prova presuntiva; presunzione di secondo grado; praesumptum de praesumpto; serie lineare di inferenze; catena inferenziale; fatto-base; fatto noto; fatto ignoto; gravità, precisione e concordanza; regole d’esperienza; autonomia giustificativa; autonomia probatoria; motivazione giudiziale; onere della prova; prova indiziaria; inferenza probatoria; controllo di legittimità; processo tributario; accertamento tributario; giurisprudenza di Cassazione; art. 2727 c.c.; art. 2729 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 111 Cost.
1. Introduzione: L’architettura dinamica della prova critica e il superamento del dogma formalistico
Nel panorama contemporaneo del diritto processuale civile e della giurisprudenza di legittimità, la riflessione sulla prova presuntiva attraversa una stagione di profonda revisione dogmatica. L’affermazione secondo cui il giudice di merito, nel ricostruire la dinamica dei fatti di causa, possa validamente fondare il proprio convincimento su una concatenazione logica di inferenze — in cui il fatto noto, a sua volta accertato in via presuntiva, assurge a premessa di un ulteriore passaggio inferenziale — segna il tentativo di superare i dogmi tradizionali della prova indiziaria.
Il brocardo praesumptum de praesumpto non admittitur ha rappresentato per decenni un baluardo invocato dalla difesa delle parti private, e spesso recepito da una giurisprudenza di carattere formalistico, per sterilizzare l’accertamento giudiziale fondato su indizi complessi. Tuttavia, la Suprema Corte, in un orientamento esplicitato da Cass. civ., sez. III, ord. 17 luglio 2025, n. 19993 (che ha formalizzato la figura della «serie lineare di inferenze»), nonché da Cass. civ., sez. III, ord. 27 maggio 2024, n. 14788, Cass. civ., sez. V, ord. 29 ottobre 2020, n. 23860, Cass. civ., sez. V, ord. 7 dicembre 2020, n. 27982, e dai più recenti arresti Cass. civ., sez. V, sent. 4 marzo 2026, n. 4896 e Cass. civ., sez. V, sent. 13 maggio 2026, n. 13917, ha operato una vigorosa opera di decostruzione logico-giuridica. La Corte ha riconosciuto che il fatto noto, anche se accertato in via presuntiva, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione, purché il risultato finale risponda ai requisiti legali.
La questione non è dunque se una conclusione presuntiva possa divenire, nel successivo segmento del ragionamento, un fatto-base. La giurisprudenza di legittimità ha ormai risolto in senso affermativo tale questione. Il problema è ulteriore e riguarda la giustificazione della nuova inferenza.
2. La struttura della prova presuntiva e la tesi della sequenza lineare nella giurisprudenza di legittimità
Per comprendere la portata e la criticità dell’orientamento in esame, occorre muovere dall’architettura tracciata dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile. La legge ricollega la presunzione a un fatto noto, affidando alla prudenza del giudice il compito di ammettere esclusivamente presunzioni che siano gravi, precise e concordanti.
La giurisprudenza di legittimità consolidata ha teorizzato che la realtà processuale si sviluppa spesso attraverso una sequenza lineare di inferenze:
$A$ (fatto storico noto) $\rightarrow$ $B$ (fatto ignoto, che viene accertato).
Una volta accertato $B$, questo assume nella successiva inferenza la funzione di fatto-base ai sensi dell’art. 2727 c.c.: $B$ (ora fatto-base) $\rightarrow$ $C$ (nuovo fatto ignoto).
La Suprema Corte ritiene che non vi sia alcuna violazione dell’articolo 2729 del codice civile, poiché il fatto intermedio $B$, una volta ritenuto provato dal giudice attraverso la prima inferenza, può legittimamente costituire la premessa di un’ulteriore presunzione, purché la serie sia lineare e ciascun passaggio rispetti i canoni di gravità, precisione e concordanza.
3. Il problema della trasformazione funzionale del fatto presunto: dalla conoscibilità del fatto alla giustificazione della nuova inferenza
L’accertamento presuntivo di $B$ è sufficiente a consentire che $B$ assuma, nella successiva inferenza, la funzione processuale di fatto-base; ciò che non ne consegue è che la giustificazione dell’inferenza $A \rightarrow B$ possa essere automaticamente riutilizzata per fondare $B \rightarrow C$. La questione, pertanto, non riguarda più la qualificazione funzionale di $B$, ma la sufficienza della ragione inferenziale che collega $B$ alla nuova conclusione.
L’indagine dogmatica si sposta così dalla mera ammissibilità ontologica del passaggio alla verifica dei requisiti strutturali che presiedono al controllo di logicità della motivazione.
4. La questione non è probabilistica, ma strutturalmente normativa
Nel confrontarsi con l’orientamento consolidato della Suprema Corte, è fondamentale abbandonare il terreno scivoloso dei calcoli di probabilità condizionata. Una simile argomentazione offre il fianco alla facile replica della Corte, la quale può obiettare di non aver mai imposto una moltiplicazione matematica delle probabilità, bensì di aver rimesso al giudice il vaglio concreto della gravità, precisione e concordanza del risultato finale.
Il problema, dunque, non risiede nel grado di probabilità di $B$, bensì nella correttezza della struttura normativa dell’inferenza. Sul piano puramente epistemologico, non vi sono ostacoli logici affinché una conclusione probabile divenga premessa di una nuova induzione. Tuttavia, il diritto positivo impone condizioni normative alla circolazione processuale delle conclusioni inferenziali che la logica, in sé, non esige.
5. Il fatto presunto può divenire “fatto noto”? La questione della trasformazione funzionale della premessa inferenziale
La tesi della Cassazione si fonda sull’idea di una transizione: il fatto ignoto $B$, una volta illuminato dalla prima presunzione, subirebbe una riqualificazione funzionale trasformandosi in fatto-base. Questa costruzione va esaminata nella sua divergenza logica:
Tesi della Cassazione:
$A \rightarrow B$ ($B$ è accertato $\rightarrow$ $B$ assume funzione di fatto-base) $\rightarrow$ $B \rightarrow C$.
Critica dogmatica:
Occorre distinguere tra la dinamica $A \rightarrow_{R_1} B$ e la dinamica $B \rightarrow_{R_2} C$. Il problema risiede nel riutilizzo della ragione inferenziale, non nell’utilizzazione di $B$ in sé.
L’acquisizione presuntiva di $B$ consente di utilizzare $B$ come premessa della successiva inferenza, ma non rende per ciò solo giustificata la conclusione $C$. Tra l’accertamento di $B$ e quello di $C$ permane un rapporto inferenziale che deve essere specificamente riconoscibile nella motivazione.
6. Il coordinamento sistemico con l’art. 2697 c.c.: l’onere della prova e l’autonomia della premessa
La confutazione si arricchisce e si radica ulteriormente se si chiama in causa l’articolo 2697 del codice civile, raccordandolo sistematicamente con gli articoli 2727 e 2729 del codice civile.
L’art. 2697 c.c. impedisce che la concatenazione inferenziale divenga uno strumento per eludere la necessità di una giustificazione effettiva del fatto costitutivo. La prova presuntiva può articolarsi in più passaggi, ma ciascun passaggio decisivo deve conservare una propria intelligibilità giustificativa, evitando che la catena si trasformi in un meccanismo automatico di traslazione dell’onere.
7. La zona grigia: distinguere la presunzione di secondo grado dalla valutazione cumulativa e plurima degli indizi
Per evitare una posizione dogmatica eccessivamente rigida, l’analisi deve contemplare le distinzioni operative che permettono di tracciare un confine netto tra pratiche ammissibili e inammissibili:
| Struttura | Dinamica Inferenziale | Valutazione Giuridica |
| A | $A \rightarrow B$ | Ammissibile, se $A$ consente di inferire $B$ secondo gravità, precisione e concordanza |
| B | $A \rightarrow B \rightarrow C$ | Ammissibile se la relazione $B \rightarrow C$ è autonomamente giustificata |
| C | $A, D, E \rightarrow B$ e $B, D, E \rightarrow C$ | Ammissibile quando gli elementi disponibili presentano capacità inferenziale riferibile direttamente a entrambe le conclusioni |
| D | $A \rightarrow B \rightarrow C$ (con $C$ motivato solo mediante l’avvenuto accertamento di $B$) | Vizio metodologico della motivazione (propagazione inerziale della giustificazione) |
Occorre distinguere due operazioni logicamente e giuridicamente diverse: la prova di $B$ e l’utilizzazione di $B$ come premessa della prova di $C$. La prima concerne la giustificazione dell’esistenza di $B$; la seconda concerne l’idoneità di $B$, in relazione alla specifica regola d’esperienza impiegata, a fondare $C$. L’avvenuto compimento della prima operazione non esonera il giudice dalla seconda.
8. La prova empirica nel contenzioso tributario e il controllo sulla precisione (Art. 2729 c.c.)
Nel contenzioso tributario (emblematicamente nei recuperi fiscali a valle di presunzioni a catena, come il passaggio da ricavi extracontabili societari alla distribuzione di utili ai soci di società a ristretta base partecipativa), l’applicazione pratica delle catene inferenziali evidenzia la necessità di un rigoroso controllo sulla precisione di cui all’articolo 2729 del codice civile.
Il requisito della precisione può essere valorizzato, nella particolare struttura della concatenazione inferenziale, anche quale criterio di controllo della determinatezza e pertinenza della relazione tra fatto-base e conclusione. Ciò non significa trasformare la precisione in un requisito di certezza o di necessità causale dell’inferenza, bensì impedire che la relazione tra gli elementi sia formulata in termini meramente assertivi o tautologici, nel rispetto del perimetro delineato dalla giurisprudenza di legittimità circa i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione indiziaria del giudice di merito.
9. La prospettiva sovranazionale: presunzioni, onere della prova e garanzie del giusto processo nel sistema CEDU e UE
L’analisi della prova presuntiva a struttura progressiva può essere ulteriormente verificata alla luce dei parametri sovranazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione europea. Né la Convenzione né il diritto dell’Unione disciplinano direttamente la tecnica della «presunzione di secondo grado» o impongono un particolare modello di concatenazione inferenziale; essi possono tuttavia operare quali parametri esterni di controllo della ragionevolezza, proporzionalità e complessiva equità del meccanismo probatorio, soprattutto quando la concatenazione di inferenze produca effetti sostanzialmente assimilabili a un aggravamento dell’onere della prova o a una compressione delle possibilità di difesa.
9.1. Il parametro convenzionale: l’art. 6 CEDU e i limiti alle presunzioni
Sul piano convenzionale, il riferimento fondamentale è costituito dall’art. 6 CEDU, che garantisce il diritto a un equo processo. La Corte europea ha chiarito che il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto non è, in quanto tale, incompatibile con il diritto a un equo processo: gli Stati conservano un margine di disciplina delle regole probatorie e possono ricorrere a presunzioni, purché esse non siano applicate in modo tale da compromettere l’equità complessiva del procedimento o da svuotare di effettività i diritti della difesa.
Particolarmente significativo è l’orientamento inaugurato da Corte EDU, Grande Camera, 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, nel quale la Corte ha riconosciuto la compatibilità convenzionale delle presunzioni, anche in materia penale, purché esse rimangano entro «ragionevoli limiti» e tengano conto della posta in gioco e dei diritti della difesa. La regola convenzionale, pertanto, non è quella di vietare l’inferenza presuntiva, ma di impedire che essa si trasformi in un automatismo incompatibile con le garanzie dell’art. 6.
La medesima logica emerge nella giurisprudenza relativa alle presunzioni patrimoniali e agli strumenti di contrasto all’illecito economico. In Corte EDU, 2 novembre 2010, S. c. Svizzera, nonché, in termini particolarmente significativi, in Corte EDU, 3 aprile 2012, Gogitidze e altri c. Georgia, § 107, la Corte ha riconosciuto che gli ordinamenti possono utilizzare presunzioni e meccanismi probatori funzionali all’accertamento di fenomeni patrimoniali illeciti, purché siano rispettati i principi di legalità, proporzionalità e possibilità effettiva di contestazione. La Corte ha quindi escluso che l’impiego di presunzioni determini, di per sé, una violazione della Convenzione, concentrando il controllo sulla ragionevolezza del meccanismo e sull’equilibrio complessivo tra interesse pubblico e garanzie individuali.
Tale impostazione è particolarmente rilevante per la prova presuntiva progressiva. Se la Convenzione non vieta la sequenza inferenziale, essa esige tuttavia che il risultato della sequenza non si produca attraverso un automatismo sottratto alla possibilità di contestazione. Ne consegue che la parte deve poter conoscere e contestare non soltanto il fatto intermedio $B$, ma anche la ragione per la quale da $B$ viene tratta la conclusione ulteriore $C$.
In questa prospettiva, l’autonomia giustificativa della seconda inferenza non costituisce un requisito convenzionale autonomo, ma rappresenta uno strumento metodologico attraverso il quale il giudice nazionale può assicurare che la concatenazione probatoria rimanga compatibile con il canone convenzionale dell’equità complessiva del procedimento. La garanzia convenzionale non impone, dunque, una diversa fonte di prova per ciascun passaggio, ma richiede che l’interessato disponga di una possibilità effettiva di comprendere e contestare il percorso attraverso il quale l’autorità giudiziaria è giunta alla conclusione sfavorevole.
Anche la più recente giurisprudenza della Corte EDU conferma che l’art. 6 opera attraverso una valutazione complessiva dell’equità del procedimento. Per Garofalo e altri c. Italia, causa n. 47269/18, la Corte ha pronunciato la decisione nel febbraio 2025; il riferimento deve tuttavia essere utilizzato con cautela, perché non si tratta di una pronuncia che abbia elaborato uno specifico principio sulla «presunzione di secondo grado».
La conseguenza metodologica è dunque precisa: la CEDU non fornisce la regola interna di costruzione della presunzione, che rimane affidata al diritto nazionale, ma costituisce un parametro di controllo dell’effetto che la regola probatoria produce sull’equità del procedimento e sull’effettività della difesa.
9.2. Il diritto dell’Unione: artt. 47 e 48 della Carta e principio di effettività
Nel diritto dell’Unione il quadro deve essere ricostruito con una cautela analoga. Il principale parametro, quando la controversia rientra nell’ambito di applicazione del diritto UE ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è rappresentato dall’art. 47 CDFUE, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale. L’art. 47 riconosce inoltre espressamente la possibilità di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A ciò si aggiunge, nei procedimenti aventi natura penale o sostanzialmente punitiva, l’art. 48 CDFUE, relativo alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa. L’art. 52, par. 3, CDFUE impone inoltre che i diritti della Carta corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU abbiano almeno il medesimo significato e la medesima portata riconosciuti dalla Convenzione, come interpretata dalla Corte EDU. La Corte di giustizia ha ribadito tale coordinamento, precisando che la giurisprudenza di Strasburgo costituisce un parametro minimo di protezione nell’interpretazione degli artt. 47 e 48 della Carta. In materia tributaria, il parametro dell’art. 47 CDFUE assume rilievo soprattutto quando la controversia ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio in materia di IVA. In tali ipotesi, l’autonomia procedurale degli Stati membri incontra i limiti derivanti dai principi di equivalenza ed effettività, nonché dai diritti fondamentali garantiti dalla Carta. La disciplina nazionale della prova non può quindi essere applicata in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
La Corte di giustizia ha inoltre chiarito che il principio di tutela giurisdizionale effettiva comprende, tra gli altri elementi, il principio della parità delle armi, che costituisce una componente del diritto a un equo processo garantito dall’art. 47 CDFUE.
Ne consegue che, quando un meccanismo presuntivo opera nell’ambito del diritto dell’Unione, la sua legittimità non può essere valutata soltanto in termini astratti di efficienza dell’accertamento. Occorre verificare anche se la parte contro la quale la presunzione opera abbia avuto una possibilità effettiva di contestare i presupposti fattuali e il percorso inferenziale attraverso il quale la conclusione è stata raggiunta.
9.3. Il principio di proporzionalità e il limite agli automatismi probatori
Il riferimento al principio di proporzionalità deve essere, tuttavia, formulato in termini tecnicamente corretti. Non è sufficiente richiamare genericamente l’art. 5, par. 4, TUE, che riguarda il principio di proporzionalità dell’azione dell’Unione; occorre piuttosto considerare, nel settore interessato, l’insieme dei principi derivanti dai Trattati, dalla Carta e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il punto centrale è che la proporzionalità non vieta l’impiego delle presunzioni, ma impedisce che il loro funzionamento determini un risultato sproporzionato rispetto alla finalità perseguita o renda sostanzialmente ineffettive le garanzie procedurali dell’interessato.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza europea consente di individuare un principio comune alle due dimensioni ordinamentali: quanto maggiore è l’incidenza della presunzione sulla posizione giuridica della parte, tanto più deve essere effettivamente controllabile il percorso che conduce dal fatto-base alla conclusione.
Tale principio non introduce un obbligo di prova autonoma per ciascun passaggio della catena e non impone una pluralità di fonti probatorie. Esso richiede piuttosto che l’autorità giudiziaria non trasformi il risultato di una precedente inferenza nella ragione automatica della successiva.
9.4. La rilevanza sovranazionale dell’autonomia giustificativa
La prospettiva CEDU e UE conduce, pertanto, a una conclusione coerente con quella ricavabile dagli artt. 2727 e 2729 c.c., senza tuttavia sostituirsi ad essa.
Il diritto sovranazionale non vieta la serie lineare di inferenze e non impone un’autonomia probatoria della seconda inferenza. Ciò che esso rende particolarmente evidente è l’esigenza che il procedimento inferenziale rimanga comprensibile, contestabile e proporzionato rispetto alle conseguenze che produce.
In questa prospettiva, l’autonomia giustificativa costituisce il punto di raccordo tra la disciplina interna della prova presuntiva e le garanzie sovranazionali del giusto processo:
A→R1B
non deve trasformarsi, per il solo fatto dell’accertamento di $B$, in:
B⇒C.
È necessario che sia riconoscibile anche la ragione per cui:
B+X→R2C.
La CEDU e il diritto dell’Unione non forniscono direttamente $R_2$ e non stabiliscono quale regola d’esperienza debba essere utilizzata dal giudice nazionale. Essi impongono, piuttosto, che il risultato del procedimento probatorio rimanga compatibile con l’equità complessiva del giudizio, con l’effettività della difesa e, quando il diritto UE è applicabile, con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’art. 47 CDFUE.
Ne deriva che la prospettiva sovranazionale rafforza, ma non fonda autonomamente, la costruzione dell’autonomia giustificativa: la sua fonte immediata resta individuabile nella disciplina nazionale della prova presuntiva e nell’obbligo di motivazione; il parametro europeo opera quale limite esterno contro l’automatizzazione e la non controllabilità della catena inferenziale.
In definitiva, il problema non è stabilire se l’ordinamento possa ammettere una pluralità di inferenze successive — possibilità che né la CEDU né il diritto dell’Unione escludono —, ma assicurare che ciascun passaggio decisivo resti giustificato, conoscibile e contestabile. È proprio in questo spazio che la nozione di autonomia giustificativa acquista una funzione sistematica: non come nuovo requisito di ammissibilità della prova presuntiva, ma come criterio di controllo della ragionevolezza e della verificabilità della motivazione, coerente tanto con l’art. 2729 c.c. quanto, nei rispettivi ambiti di applicazione, con le garanzie dell’art. 6 CEDU e degli artt. 47 e 48 CDFUE.
10. L’autonomia giustificativa della seconda inferenza quale criterio di controllo della motivazione
La negazione di un divieto generale di praesumptum de praesumpto non esaurisce il problema della legittimità della prova presuntiva a struttura progressiva. Se il fatto $B$, una volta accertato anche in via presuntiva, può assumere la funzione di fatto-base rispetto a una successiva inferenza, ciò non comporta che la ragione giustificativa dell’inferenza $A \rightarrow B$ possa essere automaticamente traslata nell’inferenza $B \rightarrow C$.
L’autonomia richiesta è funzionale e non probatoria: essa non esige una fonte distinta né un patrimonio indiziario separato, ma soltanto che la motivazione renda riconoscibile la ragione inferenziale specificamente riferibile alla conclusione ulteriore. La seconda inferenza può utilizzare gli stessi elementi della prima; ciò che non può fare è assumere come propria ragione giustificativa il mero fatto che la prima inferenza abbia avuto esito positivo.
Ne consegue che una medesima circostanza può concorrere alla prova di $B$ e, al contempo, alla prova di $C$; ciò che non può costituire, da solo, la giustificazione della seconda conclusione è il mero fatto che $B$ sia stato previamente accertato. La trasformazione di $B$ da conclusione della prima inferenza a premessa della seconda è, infatti, logicamente possibile e giuridicamente ammessa; ma tale trasformazione non elimina la necessità di giustificare il nuovo rapporto inferenziale.
In questa prospettiva, la «serie lineare di inferenze» richiamata dalla giurisprudenza (da ultimo confermata da Cass. civ., sez. III, ord. 17 luglio 2025, n. 19993) non deve essere intesa come una mera successione sintattica di proposizioni, bensì come una successione di passaggi ciascuno riconducibile, nella motivazione, a una relazione inferenziale effettivamente verificabile. La linearità della catena non dipende dal semplice fatto che $B$ preceda $C$, ma dalla possibilità di distinguere la ragione per la quale $A$ conduce a $B$ dalla ragione per la quale $B$, eventualmente unitamente ad ulteriori elementi, conduce a $C$.
Il controllo motivazionale può essere rappresentato, in termini analitici, mediante il seguente schema:
$A \rightarrow_{R_1} B$
$B + X \rightarrow_{R_2} C$
I passaggi sopra indicati non costituiscono un obbligo di formalizzazione analitica imposto al giudice, ma descrivono gli elementi che devono risultare intelligibili dalla motivazione. È sufficiente che dalla motivazione medesima risultino riconoscibili i fatti posti a fondamento delle inferenze, le relazioni che li collegano alle rispettive conclusioni e le ragioni per le quali tali relazioni risultano pertinenti.
Il vizio non consiste, pertanto, nella pluralità dei passaggi inferenziali, ma nella propagazione inerziale della giustificazione: $C$ non può essere considerato provato per il solo fatto che $B$ sia stato previamente ritenuto provato. L’accertamento di $B$ costituisce la condizione logica per l’utilizzazione di $B$ quale fatto-base della seconda inferenza, ma non esaurisce la ragione della conclusione $C$.
Da questa prospettiva, il controllo di legittimità non richiede alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Esso può invece investire la struttura giuridicamente rilevante del ragionamento, verificando se la motivazione renda riconoscibili i passaggi inferenziali decisivi e impedisca che il risultato della prima inferenza venga assunto, senza ulteriore giustificazione, quale ragione della seconda.
Ne deriva che, nel processo tributario, una motivazione che presenti come ragione della conclusione $C$ il solo previo accertamento di $B$, senza rendere riconoscibile il rapporto inferenziale posto a fondamento della conclusione ulteriore, integra un vizio di motivazione apparente o inesistente rilevante ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 111, comma 6, Cost. (ovvero, nel processo civile ordinario, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.).
In tal modo, il superamento del brocardo praesumptum de praesumpto non conduce né al formalismo del divieto nominale né alla liberalizzazione della prova a catena. Conduce, piuttosto, a un modello di controllo nel quale la legittimità della concatenazione dipende dalla riconoscibilità e verificabilità della ragione che sostiene ciascun passaggio decisivo.