CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20014 depositata il 15 giugno 2026
Assegno ordinario di invalidità – Integrazione al minimo – Assenza del requisito contributivo – Versamento contributi settimanali in Italia – “Totalizzazione” dei contributi maturati – Sistema cd. misto – Divieto d’integrazione al minimo – Cessazione della materia del contendere
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15.1.18 n. 16, la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame proposto da F.F., avverso la sentenza del tribunale di Torino che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volta ad accertare il diritto ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità, ex lege n. 222/84, con l’integrazione al minimo.
2. Il tribunale respingeva la domanda per l’assenza del requisito contributivo, perché il ricorrente risultava aver versato solo 260 contributi settimanali in Italia, pari a 5 anni, quindi non era soddisfatta la condizione stabilita dall’art. 8 comma 2 della legge n. 153/69 che prevede che in caso di cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi internazionali, l’interessato deve avere nella competente gestione pensionistica, una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non inferiore a dieci anni: quindi, l’assegno non poteva essergli integrato al minimo, neanche prendendo in considerazione la contribuzione svizzera anteriore al 1996, di cui era titolare.
3. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, precisando che l’importo dell’assegno ordinario di invalidità che il ricorrente aveva richiesto, non era integrabile al minimo, in quanto, volendo considerare la sola contribuzione italiana, tale contribuzione era tutta maturata dopo il 31.12.1995, quindi, con il sistema contributivo, in ragione del quale, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della legge n. 335 del 1995, è normativamente preclusa l’integrazione al minimo; mentre, volendo considerare i contributi maturati in regime di convenzione internazionale, l’art. 8 comma 2 della legge n. 153/69 impone il requisito dei dieci anni di contribuzione maturati in Italia (mentre il ricorrente ne poteva vantare solo cinque) che avrebbe consentito la “totalizzazione” dei contributi maturati in parte in Svizzera (ante 1.1.1996) e in parte in Italia (post. 31.12.1995) così da poter accedere al sistema cd. misto ed evitare il divieto d’integrazione al minimo, per le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (ai sensi dell’art. 1 comma 16 citato).
Infine, sempre ad avviso della Corte d’appello, non era possibile liquidare in favore del F. la prestazione con l’importo a calcolo del pro rata, in ragione dell’art. 52 comma 3 del regolamento n. 883 cit., tenendo conto cioè sia della contribuzione italiana che di quella svizzera, in quanto dal raffronto, era risultato che gli importi liquidabili erano identici, in quanto pari, in entrambi i casi, ad € 106,00 lordi, quindi, di importo inferiore a quello dell’assegno di invalidità civile, già in godimento al F. (pari ad € 218,16). Concludeva la Corte d’appello che se il F. avesse avuto contributi versati in Italia anteriormente al 1996, si sarebbe potuto fare applicazione delle norme sull’integrazione al minimo, che presupponevano una contribuzione italiana, calcolata con il sistema cd. misto.
4. Avverso la sentenza della Corte d’appello, F.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
5. Con il motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 58 reg. CEE n. 883/2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva applicato l’art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, sul vincolo dei dieci anni di contribuzione in Italia per l’integrazione al minimo della pensione, in caso di cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale, perché in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con l’art. 58 reg. Cee n. 883-04 che prevale su ogni norma nazionale contrastante e secondo cui si dispone la predetta integrazione, pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del predetto regolamento e l’importo della prestazione minima nazionale.
Con ordinanza interlocutoria n. 24928 del 17 settembre 2024, questa Corte, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione:
“Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84”.
Nel giudizio instaurato davanti alla CGUE, la Commissione europea ha presentato osservazioni, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, nel senso favorevole al dubbio posto dal giudice del rinvio e cioè, che l’art. 58 del regolamento 883/2004, alla luce degli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento (che concretizzano in materia di sicurezza sociale il diritto di circolare e soggiornare all’interno dell’Unione, diritto sancito dall’art. 45 del TFUE), osta a che una normativa nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84″.
È intervenuta anche la Repubblica Ceca, presentando anch’essa osservazioni, ai sensi dell’art. 23 secondo comma cit., dello Statuto della Corte di Giustizia, nel senso favorevole al dubbio posto da questo giudice del rinvio, ritenendo che i periodi maturati in Svizzera, anteriormente all’1.1.96, dovessero essere presi in considerazione come se fossero stati compiuti sotto la legislazione dell’Istituzione competente, vale a dire come se fossero stati maturati prima del 1° gennaio 1996, sotto la normativa italiana.
Pertanto, il ricorrente doveva rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione nazionale controversa.
L’Inps davanti alla CGUE ha sostenuto per la prima volta dall’inizio del giudizio, che quanto richiesto dall’interessato, poteva già essere riconosciuto a legislazione vigente, in virtù dell’art. 3 del decreto n. 577/92 (che è un è un regolamento di attuazione – quindi una fonte sub-primaria – previsto dall’art. 7 comma 1 della legge n. 407/90, che aveva fissato l’originario requisito contributivo di “almeno un anno di contribuzione”, prima non previsto dal testo originario della legge n. 153/69, per poter accedere ai trattamenti minimi pensionistici, in cui il diritto fosse stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsti da accordi o convenzioni internazionali, in materia di assicurazione sociale), secondo cui l’integrazione al trattamento minimo, sarebbe garantito all’assicurato residente in Italia, anche in assenza del requisito minimo di attività lavorativa svolta in Italia, per come stabilito dall’art. 8 comma 2 della legge n. 153/69.
Sulla scorta di ciò, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con comunicazione pervenuta a questa Corte il 3.7.2025, ai sensi dell’art. 101 del regolamento di procedura, chiedeva chiarimenti a questa Corte di Cassazione, in particolare, se la controversia nel procedimento principale avesse ancora un oggetto e in caso affermativo, chiedeva al giudice del rinvio di chiarire la portata del diritto nazionale, e in particolare quella dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 577 del 30.12.1992 e della propria giurisprudenza, menzionata dall’Inps nelle sue osservazioni.
Questa Corte di Cassazione, con chiarimenti depositati il 17.7.2025 ha confermato che la controversia manteneva il suo oggetto.
Da una parte, l’art. 7 ha subito plurime modificazioni proprio in punto di requisito contributivo che è stato elevato prima a cinque anni dall’art. 3 comma 1 del decreto legge n. 384 del 1992 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) e poi, ulteriormente elevato a dieci anni dall’art. 17 comma 3 della legge n. 724 del 1994, così che la previsione eccettuativa di deroga del requisito contributivo di almeno un anno, di cui al ridetto art. 3 comma 1 del DM n. 577/92, è stato espunto dall’ordinamento giuridico, né sarebbe più compatibile, visto che la soglia contributiva per chi invece abbia maturato la contribuzione tutta in Italia è, comunque, di cinque anni, e se si dovesse prescindere da qualunque requisito contributivo per chi avesse maturato i requisiti contributivi in regime di cumulo internazionale, la disparità di trattamento si configurerebbe paradossalmente a danno di chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, dovendo, in questo caso, l’interessato rispettare il requisito dei cinque anni di contribuzione (di cui almeno tre negli ultimi cinque anni).
D’altra parte, l’Inps continuava a negare il diritto oggetto di lite.
La CGUE con sentenza del 22.1.2026, ricevuta da questa Corte in pari data, ha statuito che l’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.
Le parti hanno entrambe dato successivamente atto che la prestazione pensionistica è stata liquidata integralmente da parte dell’Istituto previdenziale.
Il PG ha rassegnato conclusioni in udienza nel senso che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio riserva sentenza nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Alla luce del pagamento satisfattivo da parte dell’Inps, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa.
In riferimento alle spese, per la novità della questione, per la complessità della stessa, e soprattutto alla luce della circostanza della sopraggiunta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che è stata necessaria per verificare la conformità del quadro nazionale all’ordinamento comunitario, si reputa giustificato compensare le spese dell’intero processo, compresa la fase davanti alla CGUE.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate dell’intero processo, compresa la fase davanti alla CGUE.