CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21240 depositata il 22 giugno 2026

Pensione di vecchiaia – Requisito contributivo – Fondo di previdenza lavoratori dipendenti – Rapporto di lavoro subordinato – Contributi da lavoro autonomo – Dipendenti del settore privato – Pensioni liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – Cumulo dei periodi assicurativi – Accoglimento parziale

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 133/2020, la Corte d’appello di Bologna ha accolto l’impugnazione proposta da INPS e rigettato la domanda avanzata da S.F. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 24, comma 15-bis, del d.l n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, con decorrenza dall’1/10/2016.

In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che non sussistessero elementi di ordine letterale o sistematico atti a far ritenere che il requisito contributivo non dovesse essere maturato con esclusivo riferimento al Fondo di previdenza lavoratori dipendenti – o fondi sostitutivi dello stesso che postulino del pari un rapporto di lavoro subordinato – con esclusione, quindi, dei contributi da lavoro autonomo, alla luce del carattere di disposizione eccezionale da riconoscersi al comma 15-bis del richiamato art. 24.  

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.F., sulla base di tre motivi, cui ha resistito INPS con controricorso.

3. Dopo infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa è stata rimessa all’odierna udienza pubblica.

4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

5. In esito alla odierna camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito della sentenza nel termine di novanta giorni.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché il difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.  

Il secondo motivo censura la decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 24, comma 15-bis, del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011.  

Denunzia, infine, parte ricorrente l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 15 bis, lett. b) della legge n. 214/2011 per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost.

2.I fatti sono i seguenti.

S.F. aveva adito il Tribunale di Bologna avanzando domanda di pensione di vecchiaia con il regime eccezionale di cui all’art. 24, comma 15bis, del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 avendo perfezionato il requisito anagrafico dei 64 anni e 7 mesi il 29.9.2016 (con 20 anni di contribuzione al 31.12.2012), respinta in sede amministrativa perché non aveva maturato 20 anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente del settore privato.

3.La domanda era stata accolta in primo grado.

La Corte territoriale ha così motivato l’accoglimento del gravame dell’INPS. -L’art. 24, comma 15 bis, stabilisce che:  “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.

-Premesso che le clausole di salvaguardia non possono che essere di stretta interpretazione, in quanto eccettuative della disciplina generale, il comma 15 bis esordisce con la locuzione “in via eccezionale” e, al di là delle eventuali estensioni in sede amministrativa di per sé non rilevanti, si riferisce espressamente ai “lavoratori dipendenti”.

-Non vi sono quindi elementi, né di ordine letterale né di natura sistematica, alla luce del predetto canone ermeneutico preclusivo, in linea generale, di interpretazioni estensive, per ritenere che il requisito contributivo minimo non debba essere maturato con esclusivo riferimento al FPLD o fondi sostitutivi dello stesso e che, del pari, postulano un rapporto di lavoro subordinato.

-Non vi sono quindi ragioni per non conferire giuridica continuità all’orientamento espresso in data 12.9.2019 a definizione della causa n. rg. 159/2019 e in data 16.1.2020 a definizione della causa n. rg. 128/2019 avente materia del contendere del tutto sovrapponibile, alla cui parte motiva si rinvia ex  art. 118 disp. att. cod. proc. civ.  

4.Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale della sentenza gravata, il primo motivo di ricorso è infondato.

4.1. La Corte bolognese ha sviluppato un’analisi della fattispecie del tutto autonoma, effettuando un compiuto esame delle questioni poste dai motivi di impugnazione e ben permettendo, attraverso la motivazione, di cogliere l’esatta consistenza del percorso logico-giuridico seguito nello specifico caso scrutinato.

4.2. Solo all’esito di tale iter argomentativo, la Corte ha richiamato alcuni propri precedenti, per ribadire la linea di continuità interpretativa rispetto a casi analoghi: il richiamo ai precedenti ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. è stato effettuato ad abundantiam rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla interpretazione dell’art. 24, comma 15 bis, cit.  

4.3. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (n. 29017/2021, che richiama n. 17640/2016) afferma che: «la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione», di tal chè, secondo Cass. n. 32224/2025, «la regola generale, dunque, deve essere che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il – o rinviare al – contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia “fatte proprie”» (come accaduto nella specie).  

5. Il secondo motivo, con cui è posta la questione se l’anzianità contributiva (almeno 20 anni) di cui all’art. 24, comma 15-bis, lett. b), del d.l. n. 201/2011, da maturarsi al 31 dicembre 2012, al fine di fruire del più favorevole requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, debba essere integrata o meno, sulla base di contribuzione esclusivamente versata in correlazione con attività di lavoro dipendente nel settore privato, è fondato.

5.1. Emerge dagli atti che la signora F. ha inoltrato domanda di pensione di vecchiaia nella gestione autonoma commercianti il 28.2.2017 e, contro la reiezione, ha fatto ricorso ammnistrativo, nel quale ha evidenziato che, pur non svolgendo attività di lavoro dipendente nel settore privato alla data del 28.11.2011 (entrata in vigore della legge di conversione n. 214/2011), avrebbe perfezionato i 20 anni di anzianità contributiva entro il 20.12.2012 con il concorso di periodi di contribuzione volontaria, figurativa e da riscatto, con diritto alla pensione dal 1.10.2016.

5.2. La sentenza impugnata ha escluso il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ritenendo corretto il provvedimento dell’INPS di rigetto, per l’insussistenza del requisito contributivo minimo, dovendosi valutare, ad avviso della Corte bolognese, il solo periodo maturato presso la gestione dipendenti.

5.3. L’art. 24, comma 15 bis, del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, recita testualmente: “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.

5.4. La riforma del 2011, come è noto, ha completato la transizione ordinamentale, avviata dalla legge n. 335/1995, in un contesto di aggravamento della crisi economico – finanziaria.

Nella finalità di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, contenendo progressivamente la spesa pubblica, l’art. 24 del d.l. n. 201/2011, collocato nel Capo IV, rubricato «Riduzioni di spesa. Pensioni», ha, in estrema sintesi, disciplinato la transizione dal sistema retributivo al sistema contributivo per il calcolo della pensione, disposto l’aumento dell’età pensionabile, l’eliminazione dell’istituto della pensione di anzianità e la limitazione dei meccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici.

5.5. Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 dell’art. 24 cit., mentre il comma 15-bis, che qui viene in rilievo, riconosce, in via eccezionale, il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, prevedendo, in particolare, per quanto d’interesse, la possibilità per le lavoratrici di conseguire il trattamento di vecchiaia al compimento del 64° anno, se in possesso, alla data del 31 dicembre 2012, di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni.

La deroga, contenuta nel comma 15-bis dell’art. 24, consente, quindi, di andare in pensione a 64 anni, alle categorie di lavoratori ivi indicate, quale eccezionale ipotesi di prepensionamento di tipo selettivo, alternativa alla pensione anticipata universale.

5.6. In ordine alla consistenza precipua del requisito dell’anzianità contributiva richiesta, si osserva che, quando la legge ricollega il diritto alla prestazione al possesso di una certa anzianità contributiva e qualora l’interessato abbia versato contributi di natura diversa, occorre accertare – per ritenere integrato il requisito di legge – se i due tipi di contribuzione siano cumulabili tra loro.

Altrimenti, se questi non sono passibili di cumulo, il loro possesso in via separata e disgiunta non giova per il conseguimento della prestazione.

In questa fattispecie, non si pone una questione di frammentazione del rapporto previdenziale scaturente dal fatto che il sistema previdenziale, pur tendente all’uniformità, contempla tuttora una pluralità di regimi (cfr. Corte Costituzionale n. 173 del 1986 e da ultimo n. 110/2025), in quanto non si verte in un caso di contributi versati a enti previdenziali diversi, eventualmente da ricongiungere, risultando, di contro, i contributi versati integralmente all’I.N.P.S., ma la res controversa si pone in quanto i versamenti risultano effettuati a gestioni diverse di detto Istituto.  

5.7. Tanto premesso, in primis, muovendo dalla specifica prestazione pensionistica in discussione, occorre, intanto, evidenziare che la disposizione del riportato comma 15-bis utilizza l’espressione ampia “anzianità contributiva”, senza alcuna ulteriore specificazione.

Già sulla base del criterio letterale dell’interpretazione della norma in discorso, in assenza di limitazioni distintive espresse, deve quindi ritenersi che il requisito contributivo minimo non debba necessariamente risultare integrato, in via esclusiva e per tutto il periodo indicato, in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente (cfr., per la diversa fattispecie della pensione anticipata, Cass. n. 24916/2024, per la distinta valutazione di rilevanza della contribuzione figurativa, pure ha valorizzato la diversità delle espressioni testuali, di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 24).  

5.8. Si aggiunga che l’indubbia natura eccezionale della disposizione impone certamente di procedere ad un’interpretazione strettamente aderente alla lettera della legge, ma, proprio in ossequio a tale ultimo canone ermeneutico, non è neppure possibile ritenere che l’espressione riportata nell’incipit della norma, «per i lavoratori dipendenti del settore privato», possa ritenersi riferita, in difetto di inequivocabili elementi testuali, anche al requisito contributivo minimo, contemplato nelle successive lettere a) e b), e ciò in termini di pretesa necessaria esclusività del versamento presso la gestione lavoratori dipendenti.

A questo scopo, deve peraltro essere considerata anche l’espressione usata dal legislatore nella proposizione iniziale della norma, «le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima», certamente di tenore ampio ed inclusivo.

Pertanto, la dizione della norma non consente di ritenere che il requisito contributivo minimo si riferisca, come sostiene l’INPS, solo a versamenti nella gestione dei lavoratori dipendenti, anzi depone in senso contrario, data l’ampiezza e la genericità delle espressioni utilizzate in parte qua nella disposizione.

Tenuto conto del significato scaturente dall’interpretazione letterale della disposizione, non sono, del resto, ravvisabili profili di ipotetica distonia ermeneutica scaturenti dalle altre norme del decreto, né, comunque, dall’intenzione del legislatore, all’interno delle finalità ordinamentali sopra richiamate.

5.9. Tanto chiarito, rispetto alla specifica fattispecie legale invocata, deve essere anche precisato, in linea con quanto sopra premesso, che, sul tema generale, posto dalle parti, dei limiti di cumulabilità dei periodi assicurativi, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 233/1990, questa Corte, con la sentenza n. 30343/2017 (richiamata dalla successiva n. 34520/2023, secondo principi già espressi da Cass. n. 1336/2004), ha ribadito che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi, la disciplina di cui all’art. 16 cit. si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni), cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ma non opera per coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (come le Casse professionali).

Dunque, nel caso di specie, la soluzione interpretativa indicata si pone, astrattamente, in nesso di coerenza e compatibilità con il citato art. 16,  applicabile ai lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, posto che la ricorrente, per l’ottenimento di pensione anticipata, liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, pretende fondatamente di cumulare periodi assicurativi relativi a diverse gestioni, ma all’interno dello stesso sistema assicurativo e ciò in ossequio al principio dell’unità del rapporto previdenziale, attesa la struttura unitaria dell’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti (per le diverse declinazioni di questa regola, v. Cass. n. 1340/2026, n. 35147/2023, n. 29202/2021).

5.10. Va, peraltro, considerato, solo per completezza, che lo stesso Istituto (Messaggio INPS n. 2054 del 2017, Circolare n. 180/2017), superando la prima interpretazione più restrittiva, tenuto conto anche delle indicazioni del Ministero del lavoro, espresse con nota n. 7190 del 6.12.2016, ha successivamente sostenuto una lettura più ampia della norma, pur se non del tutto aderente alla conclusione sopra rassegnata.

5.11. Tutto ciò posto, il riconoscimento in concreto del diritto alla pensione richiesta ed ogni altro suo criterio di determinazione dipenderanno, nel singolo caso, dalla verifica di sussistenza dei presupposti indicati, all’interno dell’articolato meccanismo legale regolativo degli effetti della compresenza di contributi utili, appartenenti a gestioni diverse e sulla base dei requisiti in queste ultime prescritti.

5.12. La Corte d’appello bolognese, nell’interpretazione della norma richiamata ha erroneamente ritenuto indispensabile, in via assoluta ed astratta, che il requisito contributivo fosse integrato esclusivamente da versamenti contributivi da lavoro dipendente, senza quindi procedere a nessun altro tipo di necessario accertamento del diritto alla pensione richiesta, sulla base dei diversi presupposti e corretti criteri di giudizio, come sin qui delineati: il secondo motivo deve, dunque, essere accolto.

6. Resta assorbito il terzo motivo, posto in via subordinata.

7.Conclusivamente, il secondo motivo deve essere accolto, respinto il primo ed assorbito il terzo, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, n diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.