MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 26 giugno 2026
Incentivi Italia – Servizio di reportistica
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) “Autorità responsabile”: il soggetto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento RNA;
b) “Codice degli incentivi”: il decreto legislativo n. 184 del 2025, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;
c) “decreto direttoriale 28 luglio 2017”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 che, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento RNA, definisce, tra l’altro, le modalità di accreditamento al RNA delle Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti e il centro unico di responsabilità per le funzionalità del RNA presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) “regolamento RNA”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
e) “RNA”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
f) “servizio di reportistica” o “servizio”: il servizio reso disponibile ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), del Codice degli incentivi che, mediante estrazione di dati presenti nel RNA operata sulla base di apposite interrogazioni, fornisce evidenze a supporto delle attività valutative e conoscitive delle amministrazioni responsabili in relazione agli incentivi disciplinati dal Codice degli incentivi;
g) “Soggetto concedente”: il soggetto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento RNA.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, si applicano le ulteriori definizioni previste dall’articolo 2 del Codice degli incentivi.
Articolo 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto definisce le disposizioni funzionali all’attivazione e all’utilizzo del servizio di reportistica del sistema Incentivi Italia, ai sensi dell’articolo 3, commi 2, lettera g), e 3 del Codice degli incentivi.
2. Il servizio di cui al comma 1 è volto a supportare le amministrazioni responsabili nelle attività di valutazione ex ante previste dall’articolo 21 del Codice degli incentivi ed è reso, altresì, disponibile per finalità di supporto ad ulteriori attività valutative e conoscitive svolte nel corso del ciclo di vita dell’incentivo per la migliore programmazione, progettazione e attuazione degli incentivi disciplinati dal Codice degli incentivi o per le attività di relativa informazione. Per le predette finalità, il servizio consente, previo accreditamento ai sensi dell’articolo 4, di ottenere evidenze mediante estrazioni di dati presenti nel RNA, come registrati dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti di cui all’articolo 1, lettere q) e r) del regolamento RNA. Le predette estrazioni possono essere integrate con le informazioni disponibili presso altre banche dati pubbliche.
Articolo 3
(Data di entrata in funzione)
1. Il servizio entra in funzione a decorrere dal 30 giugno 2026.
Articolo 4
(Accesso ai servizi)
1. Possono accedere al servizio i referenti dei soggetti che rivestono il ruolo di Autorità responsabile e di Soggetto concedente ai sensi del regolamento RNA, previamente accreditati per tali ruoli al predetto registro secondo le modalità definite dal decreto direttoriale 28 luglio 2017.
2. Possono, altresì, accedere al servizio i soggetti competenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera gg), del Codice degli incentivi, diversi da quelli di cui al comma 1, che svolgono attività di valutazione previste dall’articolo 21 del medesimo Codice. L’accesso è consentito previa richiesta motivata da parte dell’amministrazione responsabile dell’incentivo al centro unico di responsabilità per le funzionalità del RNA di cui all’articolo 8.
Articolo 5
(Punto di accesso)
1. In sede di prima applicazione le funzioni di interrogazione e di elaborazione delle evidenze sono rese disponibili all’indirizzo Internet dati.incentivi.gov.it, successivamente raggiungibili anche per il tramite del sistema Incentivi Italia.
Articolo 6
(Modalità operative)
1. Le modalità operative per l’accesso ai servizi di cui all’articolo 4 e per l’utilizzo delle funzioni di cui all’articolo 5 sono definite dalle guide tecniche pubblicate nel sito del RNA.
Articolo 7
(Utilizzo dei dati)
1. I soggetti di cui all’articolo 4 utilizzano le risultanze delle estrazioni ottenute avvalendosi del servizio di reportistica del sistema Incentivi Italia, esclusivamente per le finalità istituzionali di cui all’articolo 2, comma 2 e sotto la propria responsabilità.
Articolo 8
(Uffici competenti)
1. Le attività di gestione del servizio sono curate dal centro unico di responsabilità del RNA di cui all’articolo 6 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, individuato nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, che si avvale, per le predette attività, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.
Il presente decreto è pubblicato nei siti internet del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e della piattaforma “Incentivi.gov.it” di cui all’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 nonché nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).