CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20814 depositata il 19 giugno 2026

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Contratto di trasformazione da part time in full time – Accordo scritto con datore di lavoro – Elaborazione delle buste paga – Monte ore di straordinario – Effettivo svolgimento della maggiore prestazione – Rigetto

Fatti di causa

1.- L. V. aveva lavorato alle dipendenze del rag. G.R., commercialista, dal 2008 al 2016, dapprima in regime di full time e, poi, di part time.

Deduceva che tuttavia nell’ultimo anno, dall’01/11/2015 al 31/12/2016 (data in cui era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo) aveva svolto attività lavorativa full time in virtù di un accordo scritto con il datore di lavoro, il quale le aveva inviato in tal senso missiva del 29/10/2015.

Aggiungeva che, una volta cessato il rapporto di lavoro, aveva ricevuto una missiva del R., con cui questi le comunicava che per un errore le buste paga, a partire da quella di novembre 2015, erano state redatte in relazione ad un full time in luogo del part time effettivamente svolto.

Ella adìva il Tribunale di Lucca per ottenere l’accertamento dell’avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro con orario pieno nell’ultimo periodo da novembre 2015 in poi e la condanna del datore di lavoro all’elaborazione delle buste paga di quel periodo secondo l’orario effettivamente osservato (full time), con tutte le comunicazioni dovute agli enti competenti.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il R. contestava la domanda della ex dipendente ed in via riconvenzionale chiedeva la sua condanna alla restituzione della somma di euro 18.407,78, pari alle retribuzioni da lui pagate per errore sul presupposto del full time nell’ultimo periodo, non eseguito, nonché al risarcimento del danno per le contribuzioni versate in misura maggiore del dovuto.

3.- Il Tribunale, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, accoglieva la domanda della lavoratrice e rigettava quella riconvenzionale del R.. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, previa assunzione delle prove testimoniali riproposte dalle parti, accoglieva in parte il gravame interposto dal R. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della lavoratrice e la condannava a restituire la somma di euro 18.407,78, mantenendo fermo il rigetto della domanda risarcitoria (riproposta dal R.) per difetto di prova.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la questione controversa attiene all’accertamento dell’orario effettivamente svolto nel periodo dall’01/11/2015 al 31/12/2016;

b) nel giudizio di primo grado era già risultato pacifico tra le parti che nel pomeriggio lo studio del commercialista fosse chiuso al pubblico e il R. si dedicasse a ricevere la clientela;

c) la contestazione verte sull’impegno lavorativo orario della V. e, nel pomeriggio del mercoledì, sulla tipologia dell’attività da lei svolta;

d) il contratto di trasformazione da part time in full time è stato disconosciuto dal R. nella sua memoria di costituzione, sicché sarebbe stato onere della V. presentare istanza di verificazione; la mancanza di tale istanza equivale a dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, sicché il giudice non ne deve tenere conto;

e) quanto alla comunicazione al Centro per l’impiego della trasformazione oraria effettuata in una determinata data (05/11/2015) e in un determinato orario (12:42), il R. ha prodotto un attestato telepass per dimostrare che in quel giorno ed alle ore 11,00 egli era uscito da Viareggio per andare a Lucca a trovare un cliente ed era rientrato a Viareggio solo alle ore 15,00; tale documento dimostra solo gli spostamenti dell’auto del R.;

f) quanto alle reciproche denunce penali (il R. aveva denunziato la V. per truffa e quest’ultima aveva denunziato il primo per calunnia), risulta che, su conforme richiesta del P.M., il GIP ha archiviato il procedimento per calunnia, mentre il P.M. ha emesso decreto di citazione diretta della V. per la truffa;

g) si tratta di documenti ammissibili sebbene prodotti solo in appello, perché di formazione successiva alla sentenza di primo grado e pure al deposito dell’appello;

h) tali risultanze documentali non offrono alcun elemento significativo circa l’orario effettivamente svolto dalla V., poiché il contratto di trasformazione dell’orario di lavoro è inutilizzabile perché disconosciuto, la comunicazione al Centro per l’impiego è un mero indizio, da solo insufficiente, gli atti dei procedimenti penali non sono decisivi, stante il principio di autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale;

i) circa la disponibilità, in capo alla V., delle credenziali per l’accesso a tutte le operazioni dell’ufficio, i testimoni l’hanno confermata, ma non hanno fornito ragguagli ulteriori;

j) il fatto specifico che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la V. si sarebbe recata allo studio professionale che curava le pratiche per dare istruzioni sulla comunicazione della cessazione fornendo smart card e credenziali dello studio, è stato capitolato inammissibilmente solo in appello e perciò tale capitolo non è stato ammesso;

k) l’onere della prova grava sulla lavoratrice, ma non è stato sufficientemente assolto, anzi vi sono elementi che depongono in senso contrario;

l) le due testimoni addotte dalla lavoratrice sono inattendibili;

m) viceversa, dalle due testimonianze addotte dal R. si evince che nel periodo in contestazione la V. lavorava solo di mattina all’accoglienza dei clienti, salvo qualche chiamata, al bisogno, nelle ore pomeridiane, il che dunque non costituiva la norma;

n) tale conclusione è coerente con il fatto – provato dai documenti – che molte attività professionali del ragioniere erano state dismesse per le sue condizioni di salute, aggravatesi nel tempo, con conseguente diminuzione dell’attività dello studio e della conseguente attività lavorativa degli addetti;

o) questo dato è dunque inconciliabile con l’asserito aumento dell’orario di lavoro, da part time a full time, rivendicato dalla V..

5.- Avverso tale sentenza V. L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

6.- R. G. ha resistito con controricorso.

7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso, avverso la quale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione.

8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362, 2730, 2697 c.c., nonché 115, e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato valenza al comportamento complessivo tenuto dalle parti nell’ultimo periodo, durato ben quattordici mesi, e negato l’esistenza di una prova legale in termini di confessione, rappresentata dai prospetti paga di provenienza datoriale.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di motivare circa la mancata decisione secondo la ragione più liquida, rappresentata appunto dall’esistenza di una prova legale, ossia la confessione del datore di lavoro.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Con riguardo all’art. 1362 c.c., la censura è inammissibile, perché la ricorrente non si confronta con quella parte della motivazione, con cui la Corte territoriale ha ritenuto la scrittura privata – alla quale si riferisce la ricorrente – inutilizzabile ai fini probatori, in quanto investita da specifico disconoscimento da parte del R. non seguita dall’istanza di verificazione da parte della V.. E’ rimasta processualmente accertata, dunque, la mancanza di un contratto al quale applicare il canone ermeneutico invocato dalla ricorrente.

Inoltre quest’ultima non si confronta con altra parte della motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno ritenuto il comportamento complessivo delle parti non univoco, posto che il R. aveva invocato specifiche circostanze a fondamento della sua tesi sull’erronea compilazione delle buste paga (da parte di un soggetto professionale diverso) per quell’ultimo periodo, ritenute complessivamente dimostrate dalle testimonianze da lui addotte.

Infine, resta ampiamente motivato il convincimento della Corte territoriale sull’inadempimento dell’onere della prova, ritenuto – in modo conforme a diritto (art. 2697 c.c.) – gravante sulla lavoratrice. Su tale profilo è interdetto il sindacato di legittimità, qualora il prudente apprezzamento del giudice di merito (art. 116 c.p.c.) risulti congruamente e adeguatamente motivato, come nel caso in esame. Va infatti ribadito che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867). D’altronde, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).

Dunque, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).

Con riguardo all’art. 2730 c.c. e alla valenza confessoria stragiudiziale da riconoscere alle buste paga, questa Corte ha invero affermato che in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l’indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (Cass. n. 2239/2017). Inoltre, si è pure precisato che i prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale (a sfavore del datore di lavoro) nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l’imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest’ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente (Cass. n. 12769/2003).

Tuttavia la ricorrente non si confronta con lo “storico di lite”, riportato dalla Corte territoriale, secondo cui il R. aveva sostenuto che l’elaborazione di quelle buste paga era stato frutto di un errore commesso dal soggetto professionale che, su suo incarico, curava la gestione del personale dello studio. E tale tesi difensiva è stata ritenuta, dalla Corte territoriale, complessivamente dimostrata.

In diritto va ricordato che, ai sensi dell’art. 2732 c.c., la confessione può esser invalidata se il confitente dimostra l’inveridicità della dichiarazione confessoria e l’errore di fatto (o la violenza) che ne abbia causato l’emissione (Cass. n. 17716/2020). Tale invalidazione della confessione può avvenire anche in sede giudiziale: a norma dell’art. 2732 c.c., l’invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della non veridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza. Pertanto, poiché non può parlarsi di revoca nel senso stretto del termine, per togliere efficacia alla confessione non è necessaria una manifestazione di volontà negoziale né la proposizione di un’espressa domanda giudiziale (Cass. n. 14780/2009).

Ne consegue che, sotto questo profilo, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. risulta infondata: l’esito dell’istruttoria è stato ritenuto tale da inficiare l’efficacia probatoria legale (in termini di confessione stragiudiziale) delle buste paga e ciò – in difetto di ulteriori censure da parte della ricorrente sotto questo profilo – è conforme a diritto.

Ne deriva, altresì, infondatezza della censura relativa all’art. 2697 c.c.: avendo proceduto al libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difetto di una prova legale (confessione stragiudiziale di cui è stata ritenuta dimostrata la derivazione causale da un errore di fatto), ed essendo pervenuta al libero convincimento dell’inadempimento dell’onere probatorio gravante sulla lavoratrice, la Corte territoriale ha correttamente applicato la regola residuale del riparto dell’onere probatorio dettata dall’art. 2697 c.c.

2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e comunque per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile laddove la ricorrente invoca una pluralità di fatti, incompatibile con il requisito della “decisività” richiesto dal vizio denunziato, che impone di conseguenza e logicamente l’unicità del fatto del quale il giudice di merito abbia omesso l’esame. Quando la ricorrente si riferisce ad una pluralità di fatti, ammette che ciascun fatto, di per sé, non sia decisivo, poiché richiede il necessario concorso con gli altri. In tal caso l’omesso esame si presenta eccedente e quindi estraneo ai limiti del vizio delineati dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

Il motivo è poi infondato, poiché la motivazione sussiste graficamente, consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico sul quale si fonda la decisione dei Giudici d’appello e soddisfa ampiamente il minimo costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014).

3.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione ai fatti che integravano indizi idonei ad essere sussunti in tale norma, come ad esempio l’estratto conto bancario del R., dal quale si evincono i vari bonifici mensili di importi corrispondenti al full time.

Il motivo è inammissibile per due ragioni.

In primo luogo la ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di un documento (l’estratto conto bancario del R.), interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.

In secondo luogo la ricorrente non si confronta con lo “storico di lite”, riportato dalla Corte territoriale, secondo cui il R. aveva sostenuto che la V. aveva credenziali e password per operare anche sul suo conto corrente. E tale tesi difensiva è stata ritenuta – dalla Cote territoriale – complessivamente dimostrata. Al riguardo la Corte territoriale ha affermato: “Relativamente alla asserita condotta fraudolenta dell’appellata, l’istruttoria orale ha evidenziato che la V. – al pari di ogni dipendente presso uno studio commercialista – aveva le password e le credenziali per potere operare autonomamente nelle attività” (v. sentenza impugnata, p. 8, 2^ cpv.). E sebbene abbia rilevato che il R. non avesse spiegato “nel dettaglio come le singole operazioni sarebbero avvenute”, nondimeno ha ribadito che la prova testimoniale aveva dato luogo “all’accertamento della disponibilità di dette credenziali” (v. sentenza impugnata, p. 8, 3^ cpv).

Ne consegue che l’art. 2729 c.c. non risulta violato: i fatti indiziari sono stati implicitamente ritenuti – in modo conforme a diritto – privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e comunque “superati” dalla prova contraria ritenuta offerta e raggiunta dal R..

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5.- Non si pronunziano le ulteriori condanne ex art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., in considerazione della parziale difformità della presente decisione rispetto alla proposta di definizione accelerata. Infatti, a pag. 3 di quella proposta si esclude che le buste paga abbiano valore di prova legale e si citano a conforto due pronunzie di questa Corte (Cass. n. 14479/2001 e Cass. n. 3714/2009).

Ebbene, si è trattato di un equivoco sulla portata di quelle due pronunzie.

Infatti Cass. n. 14479/2001 è relativa ad un caso in cui era il datore di lavoro che pretendeva fosse riconosciuto valore confessorio alla busta paga, a sfavore della lavoratrice, in quanto da quest’ultima quietanzata. Essa è così massimata: “Ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l’indicazione dell’orario di lavoro osservato dal dipendente a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale (preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario”. In motivazione, al par. 5., questa Corte affermava: “… Deve rilevarsi in proposito che le buste paga, sottoscritte dalla lavoratrice, possono rappresentare una dichiarazione confessoria in ordine a quanto trascritto nell’atto di quietanza e non già in ordine a quanto non trascritto, né strettamente deducibile dal testo sottoscritto. Quindi nella specie – come ha correttamente ritenuto la Corte d’appello – la dichiarazione confessoria riguardava si la percezione della retribuzione ed il suo ammontare per il lavoro (ordinario) effettuato (ammontare di cui non aveva interamente tenuto conto il tribunale), ma non già anche il fatto negativo della mancata effettuazione di lavoro eccedente quello ordinario così retribuito ossia di lavoro straordinario (di cui nulla si diceva nella busta paga). Anzi questa Corte (Cass., sez. lav., 21 gennaio 1993, n. 739) ha affermato che – ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l’indicazione dell’orario di lavoro osservato dal dipendente – a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale (preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario”.

Quindi in quella pronunzia questa Corte si riferiva alla busta paga che, in quanto quietanzata dalla lavoratrice, era stata invocata dal datore di lavoro – al fine di contrastare la pretesa della lavoratrice – come confessione della non effettuazione di lavoro straordinario. E al riguardo questa Corte ha escluso che potesse esserci una confessione di un fatto non dichiarato e quindi ha attribuito a quelle buste paga, pur quietanzate, il valore di un documento liberamente valutabile dal giudice.

La seconda pronunzia citata nella P.D.A. (Cass. n. 3714/2009) è relativa ad un caso in cui l’accordo collettivo aziendale riconosceva un monte ore forfettizzato di compenso per lavoro straordinario. Essa è così massimata: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova”. In quel giudizio ai ricorrenti era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall’effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute. Questa Corte, nel rigettare il ricorso dei lavoratori, ha rilevato che correttamente il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall’applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull’effettivo svolgimento della prestazione.

Quindi in quel giudizio questa Corte ha ritenuto insussistente il valore confessorio, poiché il monte ore di straordinario indicato in busta paga era la mera conseguenza contabile di ciò che era stato convenzionalmente riconosciuto dall’accordo collettivo, a prescindere dall’effettivo svolgimento della maggiore prestazione lavorativa, sicché per ottenere la retribuzione del lavoro straordinario occorreva pur sempre la prova – a carico dei lavoratori – della sua effettiva esecuzione, nella specie mancata.

Si tratta, quindi, di due precedenti che non inficiano in alcun modo il principio di diritto sopra esposto, relativo al valore confessorio – a sfavore del datore di lavoro – da riconoscere alle buste paga, salva la possibilità, ai sensi dell’art. 2732 c.c., di invalidarne l’efficacia probatoria legale in caso di errore di fatto, il cui onere della prova ricade sul datore di lavoro confitente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.