CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20836 depositata il 19 giugno 2026
Trattamento pensionistico – Riliquidazione – Computo dei soli contributi accreditati – Differenze maturate – Domanda amministrativa – Decadenza “mobile” – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Perugia, in accoglimento del ricorso dell’ INPS, ha riformato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di R.E. volta a conseguire l’accertamento del suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico decorrente dal 2002, previa esclusione dalla base di computo delle settimane accreditate nella gestione CD-CM ed il computo dei soli contributi accreditati nel FPLD entro il limite di 2.080 settimane, con condanna dell’istituto a corrispondergli le differenze maturate nel decennio anteriore al febbraio 2016 (epoca di presentazione della domanda amministrativa).
Il Tribunale aveva accolto la domanda di ricalcolo pensionistico con condanna di INPS a corrispondere le differenze maturate sui ratei nell’ultimo decennio anteriore al febbraio 2016 con interessi legali.
In appello, l’INPS riproponeva l’eccezione di decadenza ex art. 47 dpr 639/70 che, seguendo un orientamento di legittimità (l’appellante citava Cass. 28416/2020), troverebbe applicazione, nel termine come modificato dall’art. 38 d.l. 98/2011, anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disposizione normativa (6/6/2011); ha ritenuto la Corte territoriale che il termine nuovo, prima non previsto, non possa essere applicato retroattivamente ma a decorrere dalla entrata in vigore della nuova disposizione con bilanciamento dell’interesse dei due contrapposti interessi (da un lato garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore, dall’altro l’interesse del privato a non vedersi addebitato un comportamento inerte allo stesso non imputabile).
Nel caso in esame, poiché solo la domanda giudiziale impedisce la decadenza, e il ricorrente l’aveva proposta nel novembre 2016, ben oltre il triennio decorrente dal 6/7/2011, la Corte d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza, di natura “tombale” per avere la parte presentato il ricorso oltre il triennio, non limitata ai singoli ratei, escludendo in tal modo la decadenza mobile (richiama Cass. n. 11909/2021), ed ha pertanto dichiarato inammissibile l’originaria domanda giudiziale.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione R.E. affidandosi ad un unico motivo, illustrato da successive memorie, a cui INPS resiste con controricorso.
3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 47, II e VI comma, dpr 639/70 come interpretato da art. 6 d.l. 103/91 conv. in L. 166/91, e la violazione degli artt. 3, 36, 38 Cost., per avere la Corte d’appello, in tema di prestazioni rateali, ricollegato all’intercorsa decadenza un effetto totalmente estintivo del diritto, laddove in materia di prestazioni periodiche la decadenza sostanziale non produce l’estinzione del diritto in sé considerato ma solo la perdita delle differenze di rateo pregresse rispetto al decorso del termine restando salve quelle successive, principio espresso anche con sent. Cass. n. 17430/21.
Il principio costituzionale della insopprimibilità del diritto a pensione trova un punto di equilibrio nella decadenza con effetti sostanziali, e quindi nella cd. decadenza mobile.
Il ricorrente, preso atto del citato orientamento di legittimità, censura la sentenza di secondo grado che non aveva accertato e dichiarato il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza nei termini di cui alla sua domanda giudiziale, condannando l’INPS al pagamento delle differenze di rateo maturate nell’ultimo triennio antecedente alla data di iscrizione a ruolo della causa (del 23/11/16), ed insiste, come ribadito nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza, per l’accoglimento del ricorso nei sensi su indicati.
2. Nel controricorso l’INPS evidenzia che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice di rinvio deve esaminare le altre questioni anche di merito, sollevate da INPS e non trattate dalla Corte d’appello perché ritenute assorbite.
3. Il motivo è fondato.
4. Va innanzitutto precisato che la controversia non ha ad oggetto la richiesta di ratei maturati e non riscossi per la quale vige il termine di prescrizione e non di decadenza; trattasi invece di una richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute, suscettibile di termini di decadenza.
È stato affermato di recente, con ord. n. 5133/2025 di questa Corte, che l’azione per la corresponsione di ratei di pensione maturati e non riscossi non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché quest’ultimo si applica soltanto alle controversie concernenti la spettanza o la misura del trattamento pensionistico, ma solo alla prescrizione ordinaria per il decorso dei relativi termini.
Per le controversie sulla misura del trattamento pensionistico vige, invece, il termine decadenziale triennale, decorrente però non dalla entrata in vigore della legge ma dal riconoscimento parziale della prestazione.
5. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, si applica non la decadenza “tombale” ma la decadenza “mobile”, che travolge la riliquidazione dei ratei antecedenti all’ultimo triennio dalla domanda giudiziale.
Trattasi di applicazione di un principio oramai pacifico e consolidato presso la giurisprudenza di questa Corte; si vedano sent. 17430/21 e ord. 27116/25: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”.
6. Ed ancora, quanto alla individuazione dell’evento impeditivo della decadenza, deve farsi riferimento alla data della domanda giudiziale non alla domanda amministrativa, principio anch’esso affermato da questa Corte: “In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)” (cfr. ex multis, Cass. sent. 22820/2021).
7. Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, va cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.