CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20927 depositata il 20 giugno 2026

Lavoro – Medici in regime di convenzione – Attività di vestizione e svestizione della divisa in dotazione – Cd. “tempo tuta” – Risarcimento danno – Lavaggio e alla stiratura degli indumenti in autonomia – Compensando quota residua – Accoglimento

Fatti di causa

1. Con la gravata sentenza la Corte d’appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 13/04/2023, che l’aveva respinta, accoglieva la domanda degli originari ricorrenti, medici in regime di convenzione con l’ASP Messina per l’attività di emergenza sanitaria 118, di riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato a svolgere le attività di vestizione e svestizione della divisa in dotazione (cd. “tempo tuta”) negli ultimi cinque anni, da quantificarsi in complessivi 15 minuti per ciascun turno di lavoro, condannando l’ASP, per l’effetto, al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma – determinata in via equitativa – di € 7.706,58, in essa compreso il risarcimento del danno per avere dovuto provvedere in autonomia al lavaggio e alla stiratura degli indumenti, oltre interessi legali e alla rifusione di metà delle spese giudiziali, compensando la quota residua.

2. La Corte, nel ritenere fondati i motivi di gravame, dopo avere riconosciuto al vestiario indossato dai medici per lo svolgimento del servizio in esame la natura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), negata in primo grado, accordava ai medici appellanti il diritto alla retribuzione per l’attività impiegata nella vestizione / svestizione e nella pulitura delle divise in esame, quantificando il tempo necessario a tale attività in 15 minuti, con integrale rinvio per relationem alla sentenza della Corte d’appello di Messina n. 180 del 2024, così recependone il percorso motivazionale, ove si era affermato che:  

a) gli indumenti che i medici erano tenuti ad indossare costituivano dispositivi di protezione individuale (“DPI”) in quanto finalizzati a proteggere l’incolumità del lavoratore ed anche le persone assistite;

b) secondo un criterio di normalità sociale, l’obbligo di indossare la divisa solo sul luogo di lavoro deriva dalla natura stessa degli indumenti;

c) l’intero debito contrattuale orario era stato assolto con la prestazione ordinaria che non comprendeva le attività di vestizione e di svestizione che pure costituivano tempi di lavoro;

d) i dirigenti medici dell’emergenza sanitaria sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio e, pertanto, agli stessi possono essere estesi i medesimi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai tempi di vestizione e svestizione del personale non dirigenziale del comparto sanità;  

e) il richiamo alla contrattazione collettiva del personale non dirigenziale del comparto sanità costituisce, pertanto, un valido criterio orientativo ai fini della determinazione del tempo impiegato;

f) in assenza di adempimento da parte della ASL dell’obbligo di provvedere al lavaggio, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa in misura pari ad un sesto dell’importo richiesto, dovendo ritenersi sufficiente un impegno di dieci minuti per le relative operazioni.

3. Parte soccombente ha depositato ricorso per Cassazione, articolando sette motivi, mentre i medici A.C., M.G., P.R.T. e T.M. hanno resistito con controricorso, depositando in seguito altresì, al pari della ricorrente ASP, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Nel primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica  e contraddittoria per avere la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze non rinvenibili nel giudizio e per essersi completamente conformata, in modo illogico e contraddittorio, a una precedente sentenza della medesima Corte d’appello di Messina (n. 180/2024 del 5.3.2024), sebbene la difesa della ASL avesse dedotto che la stessa era stata impugnata con ricorso per cassazione, poi accolto (successivamente al deposito della sentenza qui impugnata) dal Giudice di legittimità con l’ordinanza n. 12028/2025 dell’8.5.2025.  

2. Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli  artt. 99 e 101 c.p.c.,  24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere il giudice di appello pronunciato extra petita, non in sintonia con l’oggetto del gravame richiamando, in particolare, il primo motivo di appello di controparte, peraltro, in forma irrituale e accogliendolo per ragioni non rinvenibili nel motivo medesimo.  

3. Nel terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., poiché la motivazione della sentenza, illogica, non intelligibile e dunque apparente, non permette di ripercorre il percorso logico-giuridico sulla base del quale il Giudice di appello è pervenuto alla ritenuta prova dell’eterodirezione sui medici convenzionati, dell’effettivo svolgimento delle attività di vestizione e svestizione e sul tempo occorso, sulla effettiva prestazione di lavaggio e stiratura del vestiario e sul costo sostenuto per tali attività.

L’ASP premette che la Corte ha bypassato quanto osservato dal Giudice di primo grado in relazione alla mancanza di prova circa il fatto che vestizione/svestizione avvenivano obbligatoriamente prima e dopo l’orario di lavoro.  

4. Si richiamano quindi integralmente i passaggi dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12208/2025 anche nella parte in cui si afferma l’inapplicabilità alla presente vicenda dei principi elaborati in materia di rapporto di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità.  

5. Nel quarto motivo si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova, di disponibilità e valutazione della prova e di presunzioni (artt. 2697 c.c.,  115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 421 e 437 c.p.c.) per avere il giudice di appello, ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda in assenza di reale prova, il cui onere incombeva sui ricorrenti medici, sulla circostanza controversa dello svolgimento dell’attività di vestizione/ svestizione al di fuori dell’orario di lavoro e del tempo occorrente per la stessa, ritenendola presunta da ritenuti fatti “gravi precisi e concordanti”, che però non risultano dagli atti di causa.  

6. Nel quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. in materia di valutazione equitativa, e ciò in quanto il giudice di appello, ai fini della determinazione della retribuzione integrativa riconosciuta ai medici per l’attività di vestizione/svestizione, è ricorso a valutazione equitativa sul quantum, prevista dall’art. 1226 c.c. e, per il giudizio di lavoro, dall’art. 432 c.p.c., senza avere raggiunto la pregiudiziale prova sull’an del diritto invocato.  

7. Nel sesto e settimo motivo si replicano le doglianze in ordine alla violazione e/o la falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova, disponibilità e valutazione della prova e di presunzioni (artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.), nonché in quelle sulla valutazione equitativa con riferimento alla effettuazione, in concreto, dell’attività di lavaggio, asciugatura e stiratura e alla relativa quantificazione della spesa.

8. Ciò esposto, i primi due motivi di ricorso sono infondati.

9. La motivazione, sebbene in ampia misura articolata per relationem, con la trascrizione integrale della pronuncia della Corte d’appello di Messina n. 180 del 2024, successivamente cassata da Cass., Sez. L, n. 12208/2025, non può ritenersi insussistente, poiché soddisfa il parametro del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019), esplicitando essa il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere sussistente e dimostrato il preteso diritto alla retribuzione del cd. tempo tuta.  

10. Anche il secondo motivo è infondato, perché la Corte territoriale non ha deciso ultra petita, avendo essa riformato, in linea con gli argomenti degli allora appellanti, i capi relativi al mancato riconoscimento della natura di DPI e alla asserita mancanza di prova in ordine alla inclusione delle attività di vestizione e svestizione nell’orario di lavoro dei medici.

11. Gi ulteriori motivi sono invece fondati con le seguenti precisazioni.  

12. Va chiarito che la Corte d’appello, in forza del richiamo alla precedente sentenza della stessa corte (n. 180/2024), diversamente dall’assunto dei controricorrenti, i quali sostengono che la questione sia stata implicitamente data per assodata e perciò non affrontata nella gravata sentenza, in punto di diritto al tempo tuta, ha ritenuto espressamente applicabile in diritto ai medici convenzionati in esame lo statuto degli infermieri, parificandone la posizione, affermando (pag. 5-6) che “nella contigua materia dell’attività infermieristica, la giurisprudenza evidenzia che il tempo per indossare la divisa nel silenzio dei contratti collettivi dà diritto a retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto da superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti la gestione del servizio pubblico e chiarendo che il problema della eterodirezione, ai fini della vestizione, non si può porre riguardo all’attività infermieristica, perché non si svolge nell’interesse dell’azienda, ma della igiene pubblica e deve ritenersi pertanto autorizzata dall’azienda sanitaria; tale ratio vale altrettanto per i medici. Vero è che il dirigente in senso proprio non è vincolato ad un orario, ma il dirigente medico lo è, ed anzi, nel caso di medici di continuità assistenziale su 24 ore, si è di fronte a un obbligo particolarmente stringente, perché il medico, come l’infermiere, deve essere pronto e già vestito all’inizio dell’orario di lavoro […]”.  

13. In definitiva, la gravata sentenza recepisce l’estensione, operata dalla sentenza richiamata, ai medici convenzionati del regime giuridico e di principi enunciati in tema di lavoratori subordinati (gli infermieri), profili che, diversamente da quanto sostengono i controricorrenti, la ricorrente ASP ha censurato.

14. Né può condividersi l’assunto dei controricorrenti secondo cui si sarebbe  formato  giudicato interno sulla questione.  

15. Invero, va qui data continuità all’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante più recenti Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022 (Rv. 666050 – 01) secondo cui  il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.

16. Per quanto sopra richiamato, sulla pronuncia qui gravata – diversamente da quanto sostenuto in sede di controricorso – non si è formato il giudicato sulla questione relativa alla applicabilità ai medici convenzionati del servizio 118 della disciplina del diritto al tempo tuta, profilo argomentato per relationem e censurato, anche attraverso richiami alla illogicità e contraddittorietà della motivazione, dal ricorrente.  

17. Una volta esclusa la formazione dell’eccepito giudicato interno trova applicazione l’orientamento, richiamato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. 30 aprile 2026 n. 12155, punto 3.2.) secondo cui, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto, la S.C. può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

18. Le ordinanze di questa Corte, Sez. L, n. 12208 e 12209 del 20/2/2025 hanno cassato due sentenze della Corte d’appello di Messina (ivi compresa quella alla cui motivazione la sentenza qui gravata si rifà) che avevano riconosciuto a medici operativi in servizio presso l’emergenza sanitaria territoriale (servizio 118) dell’ASP Messina, tenuti a un orario di 38 ore settimanali, il risarcimento delle spese di lavaggio, asciugatura e stiratura di indumenti specifici, alla stregua di dispositivi di protezione individuali, ritenendo provato in base a “fatti gravi, precisi e concordanti” tanto il fatto della vestizione e svestizione al di fuori dell’orario di lavoro – stimato in circa trenta minuti supplementari oltre l’orario ordinario – quanto il fatto che si occupassero personalmente della pulitura e stiratura delle tute, nonostante si trattasse di un obbligo gravante sulla medesima ASP Messina.

La S.C. ha censurato la decisione della Corte d’appello di Messina per contraddittorietà della motivazione, atteso che: a) aveva applicato alla vicenda, concernente dei medici convenzionati, legati quindi alla P.A. da un rapporto di parasubordinazione, principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all’attività degli infermieri, i quali sono lavoratori subordinati; b) aveva ritenuto che i dirigenti medici fossero vincolati a un orario, in contrasto con i chiari principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità; c) aveva ritenuto provati i fatti per presunzioni, senza chiarirne la natura concreta dei fatti noti da cui risalire a quelli ignoti.

19. Ciò premesso, non può non rilevarsi, in linea con la censura della ricorrente ASP, nella parte in cui stigmatizza non tanto la nullità della sentenza (che è motivata nel minimo richiesto) quanto l’applicazione alla fattispecie di principi giuridici propri del lavoro subordinato, come tali arresti del 2025, in relazione alla non estensibilità della disciplina dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità, si pongano in continuità con precedenti pronunce in tema di statuto dei medici convenzionati e di non assimilabilità di detto statuto a quello dei lavoratori subordinati, pronunce delle quali occorre tenere conto per trarne le necessarie conseguenze sull’invocato diritto al cd. tempo tuta.

20. Invero, come statuito da Cass., Sez. L, 24 settembre 2015, n. 18975, «il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell’interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro.

Ne consegue che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei suddetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali».  

21. A più riprese e a vari fini si sono del resto distinti i rapporti convenzionali dei medici (esterni o ambulatoriali) da quelli di pubblico impiego, come ad esempio allorquando si è esclusa l’applicazione ai medici convenzionati dell’art. 2087 c.c. (Cass. 24/06/2025, n. 16929), dell’art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza 25/03/1995, n. 3496) o delle norme sul congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Cass. 21/08/2025, n. 23641), data la diversità rispetto al lavoro subordinato cui pertengono tali istituti.  

22. Cass., Sez. L, Sentenze 24/06/2025, n. 16929 e 21/08/2025 n. 23641, in particolare, hanno ribadito che il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esula dal pubblico impiego, avendo natura privatistica di lavoro autonomoprofessionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall’ambito del pubblico impiego, con conseguente inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001).

23. Il rapporto dei medici convenzionati trova, infatti, fondamento in termini di collaborazione autonoma, per quanto coordinata e continuativa, in precise norme di legge (artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992) e gli accordi nazionali che ne regolano lo svolgimento non possono comportare diverse qualificazioni in termini di subordinazione, risultando altrimenti essi radicalmente nulli per contrasto con una disciplina la cui imperatività è evidente, stante l’impossibilità di costituire rapporti di impiego pubblico in regime di subordinazione se non nelle forme a tal fin previste dalla legge e dalla Costituzione (art. 97 Cost.).

24. In termini coerenti, Cass., Sez. L, 21/08/2025 n. 23641, prima citata, richiamando Cass. 29/07/2008, n. 20581, in motivazione ha chiarito che “È principio consolidato quello secondo cui in materia di medici convenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l’applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati.

Conseguentemente, il d.P.C.m. 8 marzo 2001 – che individua i criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali – nel trovare la sua fonte primaria nell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 59 del 1997, può trovare applicazione esclusivamente per il personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 449 del 1997, e non essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione.

 È stato evidenziato (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31502) che: “Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta para subordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego (Cass. S.U. 2955 del 1984). Corollario di tale configurazione è l’inapplicabilità al rapporto parasubordinato in esame di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, è stata esclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato; cfr. proprio in relazione proprio ai medici in regime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 e Cass. n. 11057 del 1992).  

25. Sulla base di tale premessa, è stata ritenuta priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati ai medici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime di convenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regime ordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego.  

26. Già in precedenti occasioni, questa Corte aveva affermato che la fattispecie di cui all’art. 97 del d.P.R. 10/01/1957, n. 3 è norma di carattere eccezionale, relativa ai soli dipendenti statali, in quanto “…inidonea ad assurgere a principio generale dell’ordinamento…” (Cass. 6557 del 2014).

27. Ed ancora, è stato, più di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte 14/07/2022, n. 22207 che: “I rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero-professionali parasubordinati, ha rimarcato che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione”. […]  

28. “L’ente pubblico assume, nei confronti del professionista, gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale… sull’intero territorio nazionale”. […]  

29. “La pubblica amministrazione non esercita, pertanto, nei confronti del medico convenzionato, alcun potere autoritativo, se non nei limiti dianzi precisati, e le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata” (si vedano, nel medesimo senso, Cass., Sez. un., nn. 8632/1996, 813/1999, 20344/2005, 6574/2006)”.

30. Quanto alla disciplina dei descritti rapporti di parasubordinazione e all’impossibilità che ci si possa discostare dal regime stabilito dagli accordi collettivi nazionali e regionali, il sistema delle fonti è stato ricostruito da Cass. Sez. L, Sentenza n. 11566 del 03/05/2021 (Rv. 661117-01) e da Cass. 29137/2022.

Valgono, quanto alla regolamentazione del rapporto, i medesimi principi affermati per l’impiego pubblico contrattualizzato, secondo cui il trattamento retributivo non può che essere quello riconosciuto dalla contrattazione, nazionale o regionale secondo le rispettive competenze, e né l’azienda sanitaria né, tantomeno, il giudice possono riconoscere compensi che la contrattazione non prevede.    

31. Ne discende che la Corte territoriale ha errato nell’estendere alla fattispecie in esame, relativa a medici convenzionati e non subordinati, sia sull’an sia sull’entità del compenso la disciplina dettata dal CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità, mentre la fondatezza della pretesa andava valutata tenendo conto unicamente, da una parte, della disciplina dettata dagli Accordi Collettivi Nazionali vigenti ratione temporis e, dall’altra, della natura autonoma e non subordinata del rapporto, la quale impedisce di considerare l’orario di servizio quello nel quale il medico è sottoposto al potere di direzione, nei termini indicati dalla giurisprudenza formatasi in tema di lavoro subordinato e non estensibile ai medici in esame. Il servizio, infatti,  in un rapporto di carattere libero professionale, sia pure reso in forma di collaborazione coordinata e continuativa, non può che essere quello nel quale l’opus è resa.

32. Fondati sono altresì i motivi dal quarto al settimo.  

33. Come rilevato nelle speculari vicende oggetto delle due ordinanze “gemelle” n. 12208 e 12209 del 2025, la Corte d’appello, in violazione delle norme e dei consolidati principi in tema di presunzioni ex art. 2729 c.c., ha ritenuto erroneamente provati lo svolgimento effettivo e i tempi delle operazioni di vestizione e svestizione, lavaggio e asciugatura degli indumenti professionali in parola (e per queste ultime due operazioni, altresì il loro compimento in autonomia da parte dei medici).  

34. Giova ricordare che il ricorso alle presunzioni è ammissibile solo in presenza di presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, da ciò conseguendo l’ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. Sez. L – Sentenza n. 18611 del 30/06/2021), o quando emerga l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. Sez. L, n. 23154/2024, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020).

35. Ebbene, la Corte territoriale non ha individuato e valorizzato elementi concreti al fine di ritenere provati i sopra richiamati fatti; essa ha piuttosto desunto che le operazioni avvenissero al di fuori dell’orario di servizio dalla circostanza per cui i turni di lavoro osservati dai medici in esame coprivano l’intero debito contrattuale del turno, per cui era “giocoforza” che le operazioni di vestizione e svestizione avvenissero immediatamente prima e dopo la conclusione dell’orario di lavoro del turno, anche se sul luogo di lavoro.

Ma, piuttosto che di un “fatto noto”, si tratta di una congettura, inidonea a provare il fatto ignoto, e ciò in quanto la successione dei turni e la rispettiva durata temporale di per sé non dimostrano che la preparazione avvenisse al di fuori del turno medesimo.  

36. Analogo ragionamento va fatto sulle operazioni di lavaggio e stiratura e sulla loro frequenza.

37. Alla luce di tali principi e nei limiti argomentati, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, da condurre sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie i motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.