CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24144 depositata il 28 luglio 2026
Tributi – IRAP e IVA – Anno d’imposta – Litisconsorzio necessario – Integrazione del contraddittorio – Notifica delle cartelle esattoriali – Intimazione di pagamento – Accoglimento parziale
Fatti di causa
1. – Con intimazione di pagamento n. (…), notificata il 10 febbraio 2015, E.S. Spa richiedeva alla società (…) Srl il pagamento della somma complessiva di Euro 11.057,73, quale importo dovuto a titolo di IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2005, in relazione alla cartella di pagamento n. (…).
La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 228/2/2015, depositata il 15 dicembre 2015, la Commissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorso.
2. – Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello.
Si costituiva la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 375/2019, depositata il 23 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva l’appello e, per l’effetto, riformava la decisione di primo grado.
3. – Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. – In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso in quanto solleciterebbe un nuovo accertamento di fatto poiché i motivi non appaiono ictu oculi inammissibili ma richiedono partitamente l’esame della loro fondatezza.
Riguardo ai motivi va esaminato in primis il secondo, riguardante il difetto del litisconsorzio in grado d’appello.
2. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Mancata notifica dell’appello anche all’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Isernia.
La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Commissione tributaria regionale riteneva ammissibile l’appello, affermando che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’impugnazione doveva essere proposta nei confronti delle parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado e che non era necessaria la notificazione dell’appello nei confronti dell’agente della riscossione, il quale, pur evocato nel precedente grado, non vi aveva partecipato costituendosi e svolgendo attività processuale.
La ricorrente deduce che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di E.S. Spa e sostiene che nell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate non vi sarebbe traccia della notificazione anche al concessionario della riscossione, indicato come parte del giudizio di primo grado.
Da ciò la società fa discendere la violazione dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prescrive che il ricorso in appello sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
2.1. – Il motivo è fondato.
In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processual-civilistiche (artt. 331 e 332 c.p.c.) (Cass. n. 11676/2024).
L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 1535/2010).
Nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale – il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emissione di tale ordine il gravame non è inammissibile ma sono nulli – e il relativo vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – l’intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso (Cass. n. 25719/2014).
Nel caso di specie si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario, poiché tra le questioni controverse vi è la legittimità della notifica delle cartelle esattoriali e della successiva intimazione di pagamento.
Sebbene l’agente della riscossione non si fosse costituito nel giudizio di primo grado, esso era stato evocato quale destinatario delle domande relative alla validità della notificazione della cartella e dell’intimazione di pagamento; tali questioni, incidendo direttamente sull’attività dell’agente della riscossione e sul rapporto processuale instaurato anche nei suoi confronti, rendevano necessaria la sua evocazione nel giudizio di appello, trattandosi di causa inscindibile.
3. – L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti (con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e incostituzionalità dello stesso ai sensi degli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. Sulla notifica a mezzo posta e la mancata compilazione della relata di notifica”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Commissione tributaria regionale riteneva legittima la notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall’agente della riscossione, senza il ministero dell’ufficiale giudiziario e senza necessità di apposita relata di notificazione.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, e 140 c.p.c. e ai requisiti necessari per il perfezionamento della notifica”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Commissione tributaria regionale riteneva che la notifica dell’atto tributario eseguita con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. si perfezionasse con l’invio della raccomandata informativa e che tale invio sanasse ogni precedente omissione del procedimento notificatorio, compresa la mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato la doglianza concernente l’omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, 24 Cost. e 3 della L. n. 241 del 1990.
Difetto di motivazione dell’atto impugnato”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi, secondo quanto dedotto nel ricorso, sul difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento).
4. – Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., il ricorso va accolto e deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda, previa integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.