CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21703 depositata il 25 giugno 2026

Lavoro – Avvisi di addebito opposti dalla società – Invito alla regolarizzazione – Rilascio di DURC interno negativo – Agevolazioni contributive concesse – Richiesta di restituzione – Agevolazioni previdenziali – Rigetto

Fatti di causa

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 145/2019, ha rigettato le domande proposte da F. s.r.l. con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto legittima la pretesa dell’Istituto – di cui agli avvisi di addebito opposti dalla società, n. (…) e n. (…), aventi ad oggetto il pagamento di complessivi euro 100.731,95 – considerando decisiva la circostanza che la F. s.r.l. non avesse pagato l’importo dovuto di euro 6.455,66, entro il termine di 15 giorni, fissato nell’avviso di regolarizzazione del 29.5.2018, con conseguente rilascio di DURC interno negativo e con successiva richiesta di restituzione di tutte le agevolazioni contributive concesse dal dicembre 2015 al gennaio 2018.

3. Propone ricorso per cassazione la F. s.r.l. articolando quattro motivi; l’I.N.P.S. resiste con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. La vicenda processuale trova origine nell’intervenuta notifica, in data 29 maggio 2018, alla F. S.r.l. di un “invito a regolarizzare”, recante l’indicazione delle irregolarità contributive, accertate dall’I.N.P.S. durante l’attività di verifica svolta, e, segnatamente riportate in tre tabelle allegate (“lavoratori dipendenti”, “GS Committenti”, “Gestione Adr – Datori di lavoro con dipendenti”).

L’avviso recava l’indicazione del termine di 15 giorni per il pagamento, procedendosi, altrimenti, alla definizione del Documento con esito “NON REGOLARE”. 

2. La società rispetto alle diverse irregolarità contestate, per quanto qui rileva, quanto al minore importo di 6.455,66 euro, relativo a contributi dichiarati nel mese di febbraio 2018, considerato che il medesimo scaturiva da un avviso di addebito datato 24 maggio 2018 e notificato in pari data, ne chiedeva la rateazione, ottenendola in data 5 luglio 2018, quindi entro i 60 giorni dalla notifica indicati nell’avviso.  

3. In data 14 settembre 2018 l’I.N.P.S. notificava all’odierna ricorrente l’avviso di addebito n. (…), per il pagamento di complessivi € 35.148,97 a titolo di contributi e sanzioni, per effetto dell’emissione di un DURC non regolare e della revoca delle agevolazioni di cui F. S.r.l. aveva usufruito dal dicembre 2015 sino all’ottobre 2016 e per il mese di gennaio 2018.  

4. In data 26 settembre 2018 veniva notificato alla società dall’I.N.P.S. l’avviso di addebito n. (…), per il pagamento di complessivi € 65.582,38, relativo alle agevolazioni di cui F. s.r.l. aveva usufruito dal dicembre 2016 al dicembre 2017.  

5. Il Tribunale di Como, a seguito dell’opposizione ai predetti atti da parte della società F., annullava gli avvisi di addebito opposti e compensava le spese.

La Corte d’Appello di Milano accoglieva, come anticipato, il gravame proposto dall’I.N.P.S.  

6. Col primo motivo, viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dell’art. 3, comma 2 del D.M. 30/1/2015 (art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.).

In particolare, la società contesta la correttezza della decisione assunta in secondo grado, richiamando il disposto dell’art. 3, comma 2, del D.M. 30/1/2015, secondo cui la regolarità sussiste comunque in caso di “a) rateizzazioni concesse dall’I.N.P.S., dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”.

7. Pertanto, F. S.r.l. sostiene che, avendo provveduto in data 5 luglio 2018, nel termine di 60 giorni indicato dall’avviso di addebito dell’I.N.P.S. del 24 maggio 2018, a richiedere ed ottenere la rateizzazione del debito di euro 6.455,66, al momento della notifica degli Avvisi di addebito impugnati del 14 e 26 settembre 2018, non doveva ritenersi sussistente alcuna irregolarità contributiva.

8. Il motivo è infondato.

9. Questa Corte, pronunciandosi in caso analoghi al presente, (da ultimo, ex multis, Cass. n. 15529/2026) sulle modalità di rilascio del DURC ratione temporis regolate dal d.m. 30 gennaio 2015, emanato in virtù del comma 1176 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha chiarito che la lettura congiunta degli artt. 3 e 4 del d.m. citato, «lascia intendere che, in base al d.m. in esame, la regolarità sussiste non soltanto quando siano stati verificati i pagamenti dovuti dall’impresa in scadenza sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (art. 3, comma 1), ma anche in tutte le ipotesi specificatamente contemplate dall’art. 3, comma 2, nelle quali i pagamenti non sono stati regolari e, tuttavia, si è in presenza di situazioni tassative e particolari che rendono non ingiustificata l’inadempienza, quali rateizzazioni, sospensioni, pendenza di contenziosi (amministrativi o giudiziari) relativi a crediti in fase amministrativa, sospensione dell’efficacia dei titoli concernenti crediti affidati all’agente della riscossione.

Altrettanto evidente è che, in forza del medesimo d.m., nell’eventualità in cui non possa essere attestato il regolare versamento delle somme dovute la successiva regolarizzazione è consentita esclusivamente entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’invito recante l’analitica indicazione delle irregolarità rilevate dagli enti tenuti al controllo (art. 4)».  

10. Al riguardo, questa Corte ha anche avuto occasione di affermare – richiamando precedenti arresti relativi al d.m. 24 ottobre 2007 (ossia Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018), ma ritenuti espressivi di principi generali estensibili anche al d.m. 30 gennaio 2015 – che l’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogo ad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale soltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove la regolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.  

11. In particolare, è stato osservato che, sebbene l’art. 3 del d.m. 30 gennaio 2015 stabilisca che la regolarità sussiste in caso di rateizzazioni concesse dall’I.N.P.S., dall’Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione, una volta avviato il procedimento di “invito alla regolarizzazione”, ogni richiesta di sanatoria non può che essere effettuata nei tempi e nei modi dal medesimo decreto previsti (v. Cass. n. 15050 del 2025; sulla stessa linea anche Cass. n. 2906 del 2026).  

12. Si tratta di orientamento al quale il Collegio reputa di dover dare continuità e dalla cui applicazione alla fattispecie in scrutinio discende la non censurabilità della decisione assunta dalla Corte territoriale, la quale – come visto – ha statuito che, non avendo la società sanato tutte le irregolarità presenti negli inviti a regolarizzare, nel termine quindicinale previsto, si è necessariamente generato il DURC negativo, con ogni effetto sul recupero delle agevolazioni in precedenza godute dalla società.

13. Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.

14. Col secondo motivo si lamenta la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione (art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.)  

15. La censura è inammissibile.  

16. Per costante orientamento della Suprema Corte: “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 15933 del 2020).

17. Nel caso di specie, le doglianze avanzate non arrivano, nemmeno in astratto a configurare la violazione del minimo costituzionale, nei termini sopra delineati.

18. Inoltre, a fronte dei rilievi avanzati in ricorso, occorre anche tenere conto della corretta tecnica redazionale utilizzata dalla Corte milanese.

Invero, la Corte ha adottato una tecnica di motivazione che è entrata a fare parte dell’ordinamento positivo a seguito della modifica del comma 1 dell’art. 118 disp. att. c.p.c., a decorrere dal 04/07/2009, laddove si fa riferimento alla possibilità di motivazione «anche con riferimento a precedenti conformi».  

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 29017 del 2021, che richiama la pronuncia n. 17640 del 2016), alla quale il Collegio presta adesione e a cui intende dare seguito, afferma che: «la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione».  

19. Per altro verso, occorre anche ribadire il principio per cui siffatta tecnica motivazionale impone di assicurare che il decisum sia il risultato dell’attività critica del giudice.  

Come anche di recente osservato (n. 32224 del 2025) «si può partire dall’ormai acquisita argomentazione logica secondo cui, come pure si è sostenuto in dottrina, un mero rinvio alle considerazioni sviluppate in un precedente atto processuale non sta a significare che, a monte, non ci sia stata un’autonoma valutazione, ma vuol dire solo che il giudice ha inteso realizzare una economia di scrittura, che non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (…) la regola generale, dunque, deve essere che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il – o rinviare al – contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia “fatte proprie”. >>

20. Ebbene, nel caso di specie, la Corte milanese ha sviluppato un’analisi giuridica della fattispecie del tutto autonoma, dimostrando un compiuto esame delle questioni poste dai motivi di impugnazione e ben permettendo, attraverso la motivazione della sentenza, di cogliere l’essenza del percorso logico-giuridico seguito. Solo, peraltro, all’esito di tale compiuto itinerario argomentativo, il giudice d’appello ha richiamato alcuni propri precedenti, solo per ribadire la linea di continuità interpretativa sulla medesima fattispecie.

21. Col terzo motivo, si deduce la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. –Nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.).

In particolare, si lamenta qui che la Corte di Appello di Milano avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi in merito ad un’autonoma domanda svolta – in via subordinata – da F. S.r.l. avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della revoca retroattiva di tutte le agevolazioni di cui F. S.r.l. aveva goduto sin dal dicembre 2015.

22. Il motivo è inammissibile ed infondato

23. Con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., va rilevato che la ricorrente non ha, invero, né riprodotto in maniera adeguata, né il ricorso originario, né l’atto di appello integrale, al fine di consentire a questa Corte di valutare – nel rispetto del principio di autosufficienza – l’eventuale sussistenza del vizio dedotto, essendosi limitata a svolgere una sintesi del contenuto del ricorso di primo di primo grado ed a riprodurre stralci delle conclusioni dell’atto di appello, in sé insufficienti a cogliere il perimetro della pretesa omissione di pronuncia (Cass. n. 2303/2026).  

24. L’inammissibilità del mezzo si coglie a fortiori considerando che la società pone «la questione relativa alla retroattività o meno della decadenza dai benefici» (pag. 14 del ricorso), senza tuttavia alcuna articolazione dei presupposti esatti della domanda subordinata avanzata, la cui statuizione sarebbe risultata, secondo la ricorrente, omessa.

25. Trova applicazione, peraltro, il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata superata dall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice d’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale ai sensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante (v. Cass. n. 15003 del 2004; nello stesso senso cfr., più di recente, Cass. n. 5784 del 2020, n. 20520 del 2018 e n. 23925 del 2010).

26. In ogni caso, non ricorre alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. essendo presente una statuizione implicita, ma inequivoca, di rigetto (Cass. n. 11045/2026).  

In tal senso, occorre ribadire il principio consolidato (v. Cass. n. 36298/2023), secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda che sarebbe non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (n. 20718 del 2018; n. 29191 del 2017; n. 24155 del 2017).

27. Nella specie, la Corte ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell’INPS nel suo complesso, e quindi anche nel quantum debeatur.

28. Il terzo motivo è, dunque, inammissibile ed infondato.  

29. Col quarto motivo, si lamenta la violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006,  3 e 23 Cost. (art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.).

30. La ricorrente adduce che la decadenza dalle agevolazioni avrebbe potuto – al più – operare dal febbraio 2018 (anzi, dalla successiva scadenza del termine di pagamento dei relativi contributi), sino al 5 luglio 2018 (data di rateazione della relativa cartella), ma in nessun modo avrebbe potuto valere in relazione ad annualità (2016 e 2017) di molto anteriori e niente affatto toccate dalla contestazione d’irregolarità contributiva (febbraio 2018) contenuta nell’invito a regolarizzare.

31. Il motivo è infondato.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal costante orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito (sentenza n. 2678 del 2026) secondo il quale il DURC, quale documento che certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo.  

32. La menzionata recente sentenza n. 2678, richiamando un precedente orientamento (ord. n. 30273 del 2024) ha, peraltro, precisato che non è attribuito «al rilascio del DURC un valore costitutivo, che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».

32. Questa Corte ha anche più volte ribadito che «il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (n. 30459 del 2025 che richiama la n. 30788 del 2024).

33. In ogni caso, la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell’I.N.P.S., non determina l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, né, in assenza dello specifico procedimento di cui al d.m. richiamato, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «in contrasto con l’esigenza che è insita nella norma dell’art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi contributivi.

Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l’inadempimento dell’ente ha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107 cit.), ma non è questo l’oggetto di questa controversia.

34. Dunque, correttamente i giudici territoriali, una volta accertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi per il periodo in questione, hanno reputato legittima la richiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024).

35. Il ricorso va quindi complessivamente respinto.

36. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore del controricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.  

37. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.