MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale n. 114 del 26 giugno 2026

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217

1. All’articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni, nonchè di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2027;

b) Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, nonchè di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2028;

c) tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;

d) tribunale di sorveglianza, a far data dal 1° gennaio 2030.

5-bis. Il deposito di cui al comma 5 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altresì nelle seguenti ipotesi:

a) nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028;

b) nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;

c) nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale, a far data dal 1° luglio 2029;

d) nei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale, e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2030.

6. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni può avere luogo anche con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, fino al 30 giugno 2027;

b) Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027.»;

c) al comma 7, le parole: «Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli», e dopo le parole: «indicati dal comma 5» sono inserite le seguenti: «e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi,»;

d) il comma 8 è soppresso.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.