CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24038 depositata il 26 luglio 2026

Avviso di accertamento – DOCFA – Classe di merito – Rendita – Classamento – Contribuente – Onere – Classificazione – Accoglimento

Fatti di causa

1.L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza n. 5569/2019 con la quale la C.T.P. di Catania aveva accolto il ricorso proposto dalle contribuenti avverso l’avviso di accertamento n. (…) mediante il quale era stata attribuita a due fabbricati di loro proprietà una classe di merito ed una rendita differenti rispetto a quelle proposte con la dichiarazione DOCFA presentata il 06/02/2013.

Il primo giudice aveva annullato l’atto impugnato per difetto di motivazione, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse stato motivato in modo del tutto insufficiente, mediante il generico riferimento a metodologie comparative e con la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dalla dichiarazione della contribuente.

2. L’appello fu respinto.

Nel dettaglio, il giudice di merito richiamò il principio espresso da questa Corte secondo cui ove il classamento conseguente a procedura DOCFA sia fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, il provvedimento deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, indicazioni catastali e rendita.

 Tutto ciò in quanto i fatti su cui si fonda l’atto di classamento sono quelli stessi indicati dallo stesso contribuente nella DOCFA.

Permane, ovviamente, l’onere per l’Ufficio di rendere note al contribuente le ragioni della diversa valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento, restando salva per il contribuente la facoltà di contrastare, anche col deposito di perizie o relazioni tecniche, le determinazioni contenute nel provvedimento (Cass. n. 8344/2015).

In applicazione del suddetto principio fu quindi affermato che “il provvedimento impugnato contenga una motivazione del tutto insufficiente in quanto -pur essendo state indicati le risultanze catastali e i riferimenti normativi su cui si fonda- l’Ufficio non ha spiegato le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il diverso classamento, essendosi per l’appunto limitato ad indicare i riferimenti normativi e a richiamare i dati catastali e i medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita dell’immobile senza spiegare, in modo chiaro ed esaustivo, le ragioni poste a fondamento della diversa valutazione degli elementi fattuali.

Le precisazioni fatte nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado, peraltro, in quanto contenenti elementi e valutazioni non indicati nel provvedimento opposto, non possono sanare il suddetto deficit motivazionale, essendo pacificamente inibito all’amministrazione d’integrare la motivazione del provvedimento in sede di giudizio, mediante atti processuali o altri scritti difensivi.”

3. Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con ricorso affidato ad un unico motivo.

Resistono Gr.Be. e Gr.Ma. con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con la prima ed unica censura è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000, all’art. 9 del D.P.R. n. 1142/1949 e al r.D.L. n. 652 del 1939, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Avrebbe, in tesi, errato il Collegio nell’aver ritenuto non sufficientemente motivata la pretesa dell’Ufficio.

Ai fini della completezza della motivazione in accertamento, infatti, era sufficiente l’indicazione della norma violata unitamente alla metodologia utilizzata, che, nel caso di specie, risulta essere quella comparativa, suffragata con il richiamo in accertamento della classe di merito 9° (già assegnata all’immobile originario). Sarebbe errata inoltre la sentenza di appello nella parte in cui afferma che l’Ufficio, negli scritti depositati in giudizio, avrebbe apportato nuove e quindi inammissibili motivazioni, in quanto l’aver indicato specifiche uu.ii. comparabili è da configurare quale “specificazione” della metodologia comparativa adottata.

2. Il ricorso è fondato.

Trova applicazione il granitico orientamento di questa Corte secondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 29754/2024).

La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della diversa categoria al fabbricato; per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass. n. 3104/2021).

Premessa quindi la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento originariamente impugnato, va inoltre rilevato che non vi è stata nel corso del giudizio alcuna integrazione della (già completa) motivazione, trattandosi diversamente di mere argomentazioni difensive volte a rafforzare la tesi dell’Agenzia ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso va accolto; per l’effetto, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorso originario delle contribuenti va respinto.

Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragione del successivo consolidamento della giurisprudenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso delle contribuenti.

Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.