CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24154 depositata il 28 luglio 2026

Cartelle di pagamento – Intimazione di pagamento – Definizione agevolata – Omessa notifica – Prescrizione dei crediti – Notifica tramite posta elettronica certificata – Atto di pignoramento – Estinzione del processo

Fatti di causa

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco, la G.S. Snc impugnava – limitatamente alle pretese di natura tributaria – l’intimazione di pagamento n. (…) fondata su numerose cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle, vizi di motivazione e la prescrizione dei crediti.

La CGT di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso; riteneva fondata l’eccezione di violazione del ne bis in idem con riguardo a numerose cartelle e tardivo il ricorso relativamente a tre cartelle; annullava invece le rimanenti cartelle in relazione alle quali mancava la prova della notifica.

2. La contribuente proponeva appello, dolendosi dell’accoglimento dell’eccezione sulla violazione del ne bis in idem, in quanto le decisioni intervenute non erano definitive; riproponeva quindi le questioni riguardanti la prescrizione e la nullità delle notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata in quanto provenienti da indirizzi non inseriti in pubblici elenchi.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva all’impugnazione e proponeva appello incidentale con riguardo alle cartelle per le quali era stato accolto il ricorso.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello incidentale e respingeva quello principale, rigettando così in toto l’originario ricorso della società.

Osservava che la notifica tramite posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi non è viziata ed in ogni caso non potrebbe essere inesistente, giacché l’inesistenza ricorre solo in circostanze eccezionali.

 Non era necessaria una specifica motivazione in ordine agli interessi, in quanto l’intimazione non era il primo atto con il quale si portava a conoscenza della contribuente la pretesa, essendo così sufficiente il richiamo agli atti presupposti.

Evidenziava poi che, con riguardo a quattrodici cartelle (specificamente indicate), era già intervenuta la sentenza n. 5050/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato quella di primo grado, sfavorevole alla contribuente.

Altre trentacinque cartelle erano state impugnate unitamente all’atto di pignoramento presso terzi che sulle stesse si fondava; anche in questo caso era già intervenuta la sentenza n. 117/2020 della Commissione tributaria provinciale di Lecco, sfavorevole alla contribuente.

Altre tre cartelle, infine, erano state regolarmente notificate tramite posta elettronica certificata e non erano state impugnate.

Con riguardo alla questione oggetto dell’appello incidentale, relativa alla mancanza di documentazione attestante la notifica delle rimanenti cartelle, osservava che si trattava di atti relativi a crediti di natura non tributaria che pertanto non costituivano oggetto del giudizio; del resto, la stessa contribuente, nell’originario ricorso, aveva dichiarato di voler impugnare esclusivamente gli atti aventi ad oggetto pretese di natura erariale, sicché il giudice di primo grado non aveva giurisdizione e si era pronunciata ultra petita.

3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

In data 7/7/2026, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di specifica procura (il potere di rinuncia era in realtà contenuto anche nell’originaria procura rilasciata per proporre il ricorso per cassazione) e notificato alla controparte – deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 82 – 101 L. 199/2025 con riguardo a 18 delle cartelle su cui si fonda l’intimazione e dichiarando che le pretese oggetto delle rimanenti cartelle “non sono più di interesse della ricorrente” e, comunque, di non avere “più interesse, ex art. 100 c.p.c., a proseguire il presente giudizio avanti alla Corte di Cassazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione”.

Va quindi dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Benché non vi sia stata adesione alla rinuncia, si ritengono sussistenti motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della definizione agevolata intervenuta con riguardo a numerose cartelle, di cui la ricorrente ha dato prova, che ha determinato anche la rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.