CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24273 depositata il 30 luglio 2026

Lavoro – Gestione separata – Dichiarazione dei redditi – Termine di prescrizione – Adempimento dell’obbligazione contributiva – Termini di versamento – Avviso bonario – Accoglimento

Fatti di causa

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, accogliendo il gravame dell’Inps, ha rigettato il ricorso proposto dall’ingegnere V.D.T. volto ad ottenere l’accertamento della non debenza dei contributi da versare alla Gestione separata ex lege n. 335 del 1995 richiesti dall’Istituto previdenziale mediante avviso bonario ricevuto dal professionista in data 12 luglio 2019.

La Corte ha affermato che il termine di prescrizione dei contributi relativi all’anno 2013, pacificamente quinquennale, aveva iniziato a decorrere dal 20 agosto 2014 in forza di quanto previsto dal d.P.C.M. 13 giugno 2014, con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, quando l’avviso bonario era stato ricevuto il suddetto termine di prescrizione non era ancora spirato.

2. Avverso detta pronuncia l’ingegnere D.T. ha proposto ricorso per cassazione.

L’Inps ha depositato procura.

3. All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 del d.P.C.M. 13 giugno 2014 e dell’art. 3-quater del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, per avere la Corte d’appello erroneamente individuato nel 20 agosto 2014 la data di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti per l’anno 2013, senza tuttavia considerare che la scadenza del termine per il versamento dell’imposta per le persone fisiche, già fissato per il 16 giugno 2014, era stato prorogato sino al 7 luglio 2014 dal citato d.P.C.M.

2. Il motivo è da ritenersi fondato per le ragioni enunciate in plurime ordinanze di questa Corte relative a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, le cui motivazioni sono da intendersi qui richiamate anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n. 28565 del 2022, Cass. n. 22309 del 2022, Cass. n. 10273 del 2021 e Cass. n. 32467 del 2021);

2.1. Va innanzitutto ricordato che la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019 e Cass. n. 1557 del 2020).

 L’obbligazione contributiva, difatti, nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (v. Cass. n. 10273 del 2021).

2.2. Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, convertito in l. n. 1155 del 1936, secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

2.3. I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, in base al quale «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Assume rilievo anche l’art. 12, comma 5, del citato d.lgs. n. 241, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Il d.P.C.M. rinviene, dunque, il proprio fondamento nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e ad integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. (v. Cass. n. 17970 del 2022).

2.4. Nel caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 13 giugno 2014, emanato giusta la previsione generale del menzionato art. 12, ha previsto, per quanto qui rileva, che «… i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi […] entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo 62bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).

2.5. Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi sono fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione (v. Cass. n. 10273 del 2021).

Pertanto, ai fini di detto differimento rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (v., tra le tante, Cass. n. 10273 del 2021, Cass. n. 24047 del 2022, Cass. n. 33171 del 2022, Cass. n. 26300 del 2023, Cass. n. 26806 del 2023 e Cass. n. 16059 del 2026).

2.6. Il termine di scadenza quinquennale, dunque, risultava differito al 7 luglio 2014 in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., mentre è irrilevante la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. n. 21472 del 2020).

Ed infatti, con riferimento al secondo termine per il pagamento (nel caso in esame, fissato al 20 agosto 2014), questa Corte ha chiarito che la diversa data offerta dal legislatore al contribuente attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant’è che all’obbligazione contributiva si aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l’adempimento dell’obbligazione contributiva (v. Cass. n. 24186 del 2024, che richiama, sul punto, Cass. n. 37526 del 2022; nello stesso senso cfr., altresì, Cass. n. 19858 del 2025).

2.7. Di conseguenza, il dies a quo del termine di prescrizione, in relazione ai contributi per l’anno 2013, va individuato non già, come si afferma nella sentenza impugnata, nel 20 agosto 2014, bensì nel 7 luglio 2014.

È in relazione a tale data, dunque, che è necessario valutare l’idoneità dell’avviso inviato dall’Inps ad interrompere il decorso del termine di prescrizione dei contributi richiesti.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi ai principi sopra descritti.

Quale giudice del rinvio, alla Corte di merito compete anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.