CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24615 depositata il 12 agosto 2026
Rapporto di lavoro – Apprendistato professionalizzante – Contributi previdenziali complessivi – Sgravio contributivo – Rapporto a quo – Rapporto ad quem – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con i soci e legali rappresentanti dello Studio legale associato (…) (lo Studio).
2. La controversia ha per oggetto il diritto al riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.1 comma 118 della legge n.118/2014 (ndr art.1 comma 118 della legge n.190/2014) con riferimento alla assunzione a tempo indeterminato di G.G., avvenuta il 14/05/2015, con la quale lo Studio aveva già intrattenuto un rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante, risolto il 05/01/2015.
3. Il Tribunale di Trento accoglieva l’opposizione ad avviso di addebito proposta dallo Studio, ritenendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici contributivi de quibus e più in particolare ritenendo che il contratto di apprendistato non potesse essere qualificato quale contratto a tempo indeterminato ai fini previsti dall’art.1 comma 118 cit., sulla base di una interpretazione teleologica e non solo letterale della disposizione.
4. La corte territoriale ha richiamato un suo precedente specifico e ha confermato integralmente la sentenza appellata.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, al quale lo Studio resiste con controricorso, illustrato da memoria.
6. Dopo la infruttuosa trattazione in sede camerale, il ricorso è stato destinato alla pubblica udienza. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ. nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 118 della legge n.190/2014. Deduce che la corte territoriale ha errato nel non qualificare il contratto di apprendistato professionalizzante (già) concluso tra lo Studio e G.G. come contratto a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti della disposizione oggetto della censura, e di conseguenza ha errato nel non aver considerato la sussistenza di un elemento ostativo al riconoscimento del beneficio contributivo.
2. Nella ordinanza interlocutoria n. 4452/2026 la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 4053/2024, dal quale il Collegio intende discostarsi per le ragioni di seguito esposte.
3. A questo fine devono svolgersi due premesse, che incidono sulla interpretazione della disposizione oggetto di causa.
4. In primo luogo, le disposizioni che prevedono sgravi contributivi (nel caso in esame: l’art.1 comma 118 della legge n.190/2014) siccome si risolvono in una deroga rispetto alla generale sottoposizione agli obblighi contributivi, sono da considerarsi di stretta interpretazione (cfr. Cass. n.1767/2021 e succ. conff.) e dunque soggette allo specifico canone interpretativo previsto dall’art.14 delle preleggi, secondo il quale le leggi che «fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati».
5. In secondo luogo deve considerarsi che la materia degli sgravi contributivi rientra nelle competenze di attribuzione della Unione europea, in quanto peculiare forma di «aiuto di stato» ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del Trattato sul funzionamento della Unione europea (cfr. Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2018, C-659/17, INPS c. (…) SpA, su ricorso pregiudiziale di questa Corte).
6. L’art. 1 comma 118 della legge n.190/2014 non è dunque soggetto solo al peculiare canone interpretativo previsto dall’art.14 delle preleggi, ma prima ancora al vincolo della interpretazione conforme al diritto eurounitario, previsto in via generale dall’art.117 comma primo della Costituzione.
7. Ciò si risolve nella necessità di interpretare la disposizione di diritto interno in conformità dell’art.107 TFUE, e dunque in modo che sia fatto salvo l’effettivo perseguimento delle finalità che secondo la disposizione eurounitaria rendono legittimo l’aiuto di stato (rectius: lo sgravio contributivo).
8. Sulla base di queste premesse deve procedersi alla interpretazione dell’art.1 comma 118 della legge n.190/2014, che così prevede: «Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. (…) ».
9. La disposizione in esame, nell’intento dichiarato di «promuovere forme di occupazione stabile», disciplina una successione di rapporti giuridici, colti nella prospettiva del lavoratore.
10. Ciò, del resto, è coerente con la finalità della disposizione, perché la causa dello sgravio contributivo è l’effettivo raggiungimento di una situazione di stabilità del rapporto di lavoro del dipendente. Causa che, ricostruita in questi termini, è altresì conforme alle specifiche condizioni poste dall’art.107 TFUE al fine del riconoscimento della legittimità dell’aiuto di stato.
11. Nell’ambito delle condizioni che costituiscono presupposto per il godimento degli sgravi, possono distinguersi un rapporto giuridico iniziale (rapporto a quo) ed un rapporto giuridico finale (rapporto ad quem).
12. Il rapporto ad quem deve essere costituito da una nuova assunzione «con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico».
13. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale forma comune dei rapporti di lavoro (art.1 d.lgs. n.81/2015), soddisfa il requisito della stabilità dell’occupazione, in conseguenza dei limiti al potere di recesso del datore di lavoro stabiliti dalla legge (legge n.604/1966 e legge n. 300/1970, come nel tempo novellate).
14. In questa prospettiva è del tutto coerente l’esclusione ─ quanto al rapporto giuridico ad quem ─ dell’apprendistato e del lavoro domestico, perché con riferimento a questi rapporti il potere di recesso del datore di lavoro non è soggetto agli stessi limiti previsti per il contratto a tempo indeterminato.
15. Nella costante giurisprudenza di questa Corte il contratto di apprendistato professionalizzante è sempre stato qualificato quale «rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda fase soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c.» (cfr. Cass. 28/11/2024 n.30657).
16. Al tempo stesso, la peculiarità di tale rapporto a tempo indeterminato è tra l’altro costituita dal fatto che il datore di lavoro, alla fine del periodo di formazione, può «licenziare ad nutum, ex art. 2118 c.c., l’apprendista oppure di mantenerlo in servizio con un normale rapporto di lavoro (art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015)» (Cass. 30657/2024 cit.).
17. Diversa è la disciplina del rapporto a quo.
18. Mentre il rapporto ad quem è disciplinato in termini positivi dal legislatore (sono espressamente previsti sia la regola: tempo indeterminato; che le eccezioni: apprendistato e lavoro domestico), il rapporto a quo è disciplinato solo con riferimento alle eccezioni che non consentono la fruizione degli sgravi.
19. La disposizione in esame prevede soltanto che lo sgravio contributivo non possa essere riconosciuto con riferimento alla assunzione di lavoratori che «nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro».
20. L’art.41 del d.lgs. n.81/2015 prevede che: «L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani».
21. Anche nella costante giurisprudenza di questa Corte, nei termini sopra richiamati, il contratto di apprendistato è qualificato come contratto a tempo indeterminato.
22. Il confronto tra la disciplina del rapporto a quo e la disciplina del rapporto ad quem, condotto secondo gli specifici canoni interpretativi sopra richiamati, induce il Collegio a ritenere che non competa lo sgravio contributivo per la nuova assunzione (a tempo indeterminato) di un lavoratore che nei sei mesi precedenti abbia avuto in corso un rapporto di apprendistato professionalizzante.
23. Mentre per il rapporto ad quem il contratto di apprendistato è espressamente preso in considerazione dal legislatore quale eccezione alla regola generale (assunzione a tempo indeterminato), per il rapporto a quo si prevede solo l’esclusione dal beneficio in caso di pregresso rapporto a tempo indeterminato nell’intervallo temporale previsto, senza alcuna ulteriore specificazione.
24. Rectius, per il rapporto a quo il legislatore non detta una specifica disciplina per il rapporto di apprendistato; disciplina che invece è positivamente prevista per il rapporto ad quem.
25. Né può ritenersi che ─ per analogia ─ con riferimento all’apprendistato per il rapporto a quo valgano le medesime disposizioni dettate per il rapporto ad quem, perché questa interpretazione non è consentita dall’art.14 delle preleggi, in difetto della sussistenza di una eadem ratio.
26. Che questo sia il significato da attribuirsi alla disposizione risulta anche alla luce della interpretazione della disposizione in conformità al diritto eurounitario, e segnatamente all’art.107 TFUE.
27. Diversamente opinando sarebbe consentito al datore di lavoro, e in tal senso è esplicativo il caso in esame, di beneficiare dapprima degli sgravi contributivi previsti in via generale per il contratto di apprendistato e ─ senza soluzione di continuità ─ di beneficiare poi degli sgravi previsti dall’art.1 comma 118 della legge n.190/2014, pur continuando a fruire della medesima prestazione lavorativa.
28. I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del ricorso, perché la corte territoriale è incorsa nella violazione di legge lamentata dall’istituto previdenziale laddove ha ritenuto che il pregresso svolgimento di un contratto di apprendistato professionalizzante nei sei mesi antecedenti alla assunzione a tempo indeterminato non fosse ostativo al riconoscimento dello sgravio contributivo oggetto di causa.
29. La sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla medesima corte territoriale che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
30. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.