CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21371 depositata il 23 giugno 2026

Lavoro – Irregolarità contributive – Inefficacia dell’avviso di addebito – DURC – Sgravi – Revoca retroattiva delle agevolazioni fruite – Irregolarità contributiva – Accoglimento

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Salerno, per quanto qui in rilievo, confermava la sentenza del Tribunale della medesima città e, ritenuta illegittima la revoca ex tunc dei benefici contributivi di cui aveva fruito la Z.T. s.r.l. disposta in ragione delle riscontrate irregolarità contributive, dichiarava l’inefficacia dell’avviso di addebito n. (…), notificato il 21.8.2018.

2. Propone ricorso per cassazione l’INPS con un solo motivo, depositando altresì memoria.

3. Z.T. s.r.l. resta intimata.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296 del 2006, del d.m. del 30.1.2015 e dell’art. 1, comma 118, l. n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

L’INPS insiste che, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, in caso di irregolarità contributiva, i disposti sgravi ex art. 1, comma 118, l. n. 190 del 2014, possano essere integralmente revocati con effetti ex tunc, quindi non solo per i periodi successivi all’accertato inadempimento, ma anche per quelli pregressi.

Evidenzia che la disciplina della condizione di regolarità contributiva, applicabile ratione temporis, è contenuta nell’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296 del 2006 e nel d.m. del 30.1.2015 ed assume che da detto corpus normativo emerge, in via generale, che essa (la regolarità contributiva) è condizione imprescindibile per la fruizione degli sgravi, sicché, se manca, anche solo per una parte del periodo cui i benefici si riferiscono, essi devono essere restituiti per intero.

1.1. Dato atto in via preliminare della rituale notifica del ricorso per cassazione, è altresì opportuno, al fine del compiuto esame della questione proposta, riportare il tratto essenziale delle ragioni poste dalla Corte di Appello a fondamento della decisione:

<<Opina allora la Corte che l’irregolarità riscontrata dall’Inps comporta, nel caso di specie, la decadenza di Z.T. s.r.l. degli sgravi, sicuramente per il periodo successivo all’accertamento e per il periodo dell’inadempimento, ma, come già ribadito dal giudice di prime cure, il recupero delle agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui viene emesso il DURC negativo contrasta con la disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 (…).

L’accertata assenza del DURC, in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario, non può che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. Si condivide quindi l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito formatasi sul punto, secondo cui l‘INPS, da un lato, non può revocare le agevolazioni contributive in presenza di irregolarità formali e, dall’altro, non può procedere alla revoca retroattiva delle agevolazioni fruite prima che si verificasse l’omissione. Non esiste una norma di legge che preveda tale retroattività>> (cfr. sentenza pag. 5).

1.2. Ebbene, osserva il Collegio che, come si dirà meglio in seguito, la questione qui in rilievo non attiene alla possibilità di disporre una revoca retroattiva delle agevolazioni, quanto piuttosto quella – a seguito dell’accertato inadempimento in relazione ad una sola parte del periodo di validità del DURC – di revocare anche le agevolazioni relative ai periodi anteriori alla verifica delle irregolarità.

1.3. Al riguardo va premesso che si condividono e si fanno propri i principi già affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 17369/2026, Cass. n. 12344/2026, Cass. n. 9015/2026, Cass. n. 30273/2024), secondo cui il possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità, con la conseguenza che la titolarità della certificazione non osta al recupero da parte dell’INS di sgravi che risultino indebitamente fruiti.

Depongono in tal senso le peculiari finalità del documento e la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit., che qualifica il DURC come condizione necessaria, ma non sufficiente per fruire dei benefici, posto che la norma richiede anche l’assenza di violazioni nelle materie di lavoro e legislazione sociale, fermi altresì gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi (si veda Cass. n. 30459 del 2025 e la giurisprudenza ivi citata in particolare Cass. n. 30788 del 2024, ma anche, nel medesimo segno, le successive Cass. n. 17369/2026 e Cass. n. 12344/2026, alle cui motivazioni il Collegio si riporta facendole proprie anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

Al riguardo altresì precisato che: <<in tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all’accertamento giudiziale>> (cfr. Cass. n. 30273/2024).

Insomma, il possesso del DURC, in assenza del presupposto sostanziale della regolarità contributiva, non può legittimare gli sgravi, in ragione della natura di accertamento di detto atto.

Ribadito, quindi, il valore certativo e non costitutivo del DURC, una volta verificata l’assenza di regolarità contributiva, è legittima la revoca degli sgravi fruiti anche in epoca antecedente l’accertamento di tale irregolarità, purché essi si riferiscano al periodo di validità del DURC in rilievo, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione delle agevolazioni (cfr. Cass. n. 12591/2024 in motivazione).

Del resto, la regolarità contributiva è requisito generale dell’impresa, condizione “binaria” (regolare/irregolare) non frazionabile quanto al periodo di validità del DURC, una condizione unitaria e complessiva della parte datoriale, di modo che l’accertamento dell’irregolarità in relazione anche ad una sola frazione temporale del periodo contributivo di riferimento fa venir meno gli sgravi e le agevolazioni per tutto il periodo, senza che si ponga, per le ragioni già innanzi esposte, una questione di retroazione.

1.4. Conclusivamente, in consonanza con i principi già affermati da questa Corte (cfr. la giur. innanzi citata), l’INPS ben può recuperare i benefici anche relativi a periodi pregressi all’accertamento della irregolarità contributiva, purché inerenti il periodo di validità del DURC e tanto può fare anche nelle ipotesi in cui sia stato erroneamente attestata la regolarità contributiva (cfr. Cass. n. 30273/2024).

1.5. A detti principi non si è conformata la sentenza impugnata che ha ritenuto tout court l’impossibilità per l’INPS di recuperare gli sgravi e le agevolazioni anteriori all’accertamento dell’irregolarità contributiva (cfr. il passo della pronunzia impugnata innanzi riportato), senza alcuna verifica in ordine alla pertinenza o meno delle stesse al periodo di validità del DURC. A tanto va aggiunto che, nemmeno giovano alla Z.T. s.r.l., a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata (cfr. sentenza pag. 5), gli adempimenti tardivi, questa Corte avendone espressamente escluso l’effetto sanante (cfr. Cass. n. 27107/2018) quando i pagamenti sono successivi ai quindici giorni concessi dall’ente previdenziale per la regolarizzazione, sicché pure sono corrette le osservazioni svolte dall’Inps (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) sull’irrilevanza degli adempimenti successivi alla concessione dell’anzidetto periodo.

2. Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto, la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame, sulla scorta dei principi innanzi affermati ed altresì a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie in ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.