CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21656 depositata il 25 giugno 2026
Lavoro – Decreto ingiuntivo – Maggiorazione della retribuzione di posizione – Opposizione – Attivazione dell’organizzazione dipartimentale – Inidoneità probatoria del prospetto – Rivendicazioni avanzate – Inammissibilità
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania, in accoglimento del gravame proposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania avverso sentenza del Tribunale di Catania, revocava il decreto ingiuntivo n. 1555/2011 e rigettava la domanda proposta in sede monitoria.
2. M.N. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per euro 59.045,00 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 40 del CCNL Comparto Sanità per gli incarichi di Responsabile del settore “Affari Legali e Contenzioso”, a suo dire ricomprendente le due Strutture complesse “Servizio Affari Legali” e “Servizio Gestione del Contenzioso”, espletati dal marzo 2004 all’agosto 2010. Come prova scritta, aveva presentato prospetto riassuntivo delle somme spettanti rilasciato dall’Azienda, sia pure fino al luglio 2006.
3. L’Azienda aveva proposto opposizione per mancanza dei presupposti, con particolare riferimento all’attivazione dell’organizzazione dipartimentale, e per inidoneità probatoria del prospetto.
4. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione perché (in sintesi): il prospetto aveva valore probatorio e da esso risultava che N. aveva maturato il diritto alla maggiorazione fino al luglio 2006, e per 49 settimane, sicché era corretta anche la quantificazione per il periodo successivo oggetto di causa; lo svolgimento dell’incarico, apicale di dirigente di Struttura complessa, era dimostrato da certificato di stato di servizio del 22/3/2011; non rilevava la mancata approvazione dell’atto aziendale, rilevante solo per una rivendicazione eccedente la misura minima; non ostava la retribuzione di posizione già in godimento, perché quella di cui all’art. 40 costituiva una voce aggiuntiva; il quantum non era contestato.
5. L’Azienda aveva proposto appello censurando il valore probatorio del prospetto, che altro non era che un foglio di appunti, non firmato dal dirigente né protocollato, nel quale gli stessi dirigenti rivendicanti il beneficio avevano steso annotazioni in vista di un incontro, e si riferiva ad un periodo (marzo 2004/luglio 2006) diverso da quello di interesse (agosto 2006-agosto 2010). Aveva altresì censurato l’omessa considerazione del fatto che all’atto del conferimento dell’incarico la maggiorazione in questione non era stata prevista né riconosciuta, né l’Azienda aveva previsto al riguardo alcun impegno di spesa. Aveva ancora censurato che non si fosse considerato che nel periodo oggetto di causa l’Azienda non si era ancora dotata di un modello organizzativo dipartimentale, né aveva realizzato il processo di aziendalizzazione previsto dagli artt. 50 e 51 del CCNL, con l’adozione dell’Atto aziendale che graduasse le funzioni e la tipologia degli incarichi secondo gli artt. 55, comma 6, e 58, comma 7, del CCNL, che pure integravano fatto costitutivo del preteso diritto. Ancora, aveva censurato che non si fosse considerata l’avvenuta corresponsione, proprio in ragione della maggiore gravosità e responsabilità della funzione affidata alla ricorrente, della maggiorazione del 20% della retribuzione di posizione, alla quale non poteva aggiungersi, senza incorrere in indebita duplicazione, quella minima del 35% riconosciuta dal Tribunale. Aveva lamentato che la sentenza gravata avesse riconosciuto il diritto senza che fosse stato dimostrato che la struttura, per il grado di complessità ed autonomia ed i correlati poteri e responsabilità, fosse assimilabile ad una struttura dipartimentale, specificando che si trattava di due strutture di modeste dimensioni, inidonee ad integrare la fattispecie di cui all’art. 40, comma 9, del CCNL, tanto più che la D.A. n.736/2010 prevedeva che il Dipartimento fosse costituito da almeno quattro Strutture complesse. Aveva, infine, censurato la sentenza nella parte in cui, in punto di quantificazione, aveva valorizzato la mancata contestazione specifica del criterio di calcolo per il periodo agosto 2006-agosto 2010, posto che il calcolo dipendeva dalle condizioni contrattuali, il che rendeva impossibile la contestazione sui calcoli, e, comunque, il credito era stato contestato nell’an.
6. La Corte di Appello accoglieva il gravame perché (in sintesi): il prospetto non aveva alcun valore probatorio, trattandosi di un mero elenco dei dirigenti privo di sottoscrizione, recante i servizi prestati e gli importi pretesi, avente consistenza meramente esplicativa dei termini delle rivendicazioni avanzate.
Nel merito, l’art. 40 del CCNL per la dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa 98/2001 prevedeva che: «La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che in relazione alla graduazione delle funzioni previste dall’art 50 comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessi conferito… Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendono – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione-parte variabile del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35% ed il 40%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10».
Da tali previsioni discendeva che il diritto alla maggiorazione aveva per fatti costitutivi la direzione di un dipartimento o, comunque, di più strutture complesse, e la graduazione della struttura secondo l’Atto aziendale.
A sua volta l’art. 27 del CCNL prevedeva che «Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale di cui all’art. 3. comma 1 bis del d.lgs. 502 92 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie… Per struttura complessa – sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art 15 quinquies comma 6, del d.lgs. numero 502 del 1992, e del conseguente atto aziendale – nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex secondo livello… Tra le strutture complesse per dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall’azienda per l’attuazione di processi organizzativi integrati. I dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali, etc.) rappresentando il modello operativo delle aziende svolgono attività professionali e gestionale».
Valorizzato ancora l’art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996, richiamato dall’art. 26 del CCNL 98/2001, intitolato «Graduazione delle funzioni dei dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, evidenziava che nel periodo oggetto di causa nessun Atto aziendale istitutivo di un assetto dipartimentale era stato approvato. Affermava, richiamando Cass. n. 23431/2017, che ciò non era tout court ostativo al riconoscimento del beneficio, bastando che si fosse «Preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile a quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse». Rilevava, però, che, nel periodo oggetto di causa, l’Azienda era organizzata sul modello dei “Settori” e dei “Servizi” di cui alla L.R. n.30/1993, il cui articolo 7 individuava come “Settore” il “Settore Affari generali e Legali”, e rinviava al Piano Sanitario Regionale l’individuazione e l’organizzazione dei Servizi che formavano i Settori. Dette fonti normative non imponevano di qualificare come Struttura Complessa i singoli Servizi ricompresi in un Settore. Dalla delibera del 18 dicembre 2003 si evinceva che il Settore “Affari generali e legali e Contenzioso” era composto da due Servizi, uno dei quali ricomprendeva in sé l’intera materia degli “Affari legali e del Contenzioso”. A ciò era seguita l’istituzione del Servizio “Gestione del Contenzioso” che aveva comportato la scissione tra il Servizio “Gestione del Contenzioso” ed il Servizio “Affari Legali”. L’articolazione del Settore in due servizi affini ed omogenei tanto da essere in precedenza unificati lo rendeva “difficilmente assimilabile” ad una struttura dipartimentale, «la quale, viceversa, si caratterizza per essere finalizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati e, dunque, preposta al coordinamento di strutture multidisciplinari e dalle competenze diversificate». Né poteva rilevare che nella stessa delibera il Servizio “Gestione del Contenzioso” fosse definito come Struttura complessa, visto che tale qualificazione non era ripetuta per il Servizio “Affari Legali” e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, perché potesse configurarsi la direzione di un Dipartimento (o di struttura similare) occorreva che in esso confluissero più Strutture complesse. A norma del sopracitato art.27, «La complessità di un’articolazione organizzativa va valutata avendo riguardo, tra gli altri, al grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; all’affidamento e gestione di budget; alla consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; alla produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda od ente; criteri dai quali, viceversa la N. ha ritenuto di potere totalmente prescindere, dando erroneamente per scontata una qualificazione che aveva, viceversa, l’onere di dimostrare». Nulla era stato dimostrato al riguardo, tranne il numero di procedimenti trattati dalla struttura, dato di per sé neutro.
Aggiungeva la Corte di merito che “in ogni caso” ostava al riconoscimento del diritto l’omessa determinazione della componente variabile minima della retribuzione di posizione correlata all’incarico, alla quale applicare la maggiorazione prevista dal nono comma dell’art. 40 cit., che a sua volta doveva essere determinata sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26 del CCNL, che richiedeva una negoziazione collettiva. In difetto di tale graduazione “a monte”, non erano configurabili pretese economiche individuali.
7. Per la cassazione della sentenza ricorre M.N. con atto affidato a quattro motivi, seguito da memoria.
8. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalla delibera n.629 del 10 marzo 2004 e dal certificato di servizio del 22 marzo 2011, contenenti l’additamento del “Servizio Affari Legali” a struttura complessa. Si rileva che la sentenza non parla della delibera n.629 e richiama il certificato di servizio ma senza citare la parte in cui esso recita che “fermi restando la titolarità e l’esercizio di dirigente responsabile della Struttura Complessa “Servizio Affari Legali”.
2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 7 della L.R. Sicilia n.30/93, dell’art.2, comma 1, del d.lgs n.165/2001, dell’art.3, comma 1 bis del d.lgs n.502/92 e dell’art. 27 del CCNL 1998/2001 dell’Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa del SSN, con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c.
La sentenza impugnata è censurata per aver addossato alla lavoratrice l’onere di provare la consistenza di Struttura complessa del “Servizio Affari Legali”, malgrado l’art.7, comma 5, della L.R. Sicilia n.30/93 prevedesse che il Settore fosse diretto da un dirigente di II livello, che il relativo comma 4 qualificasse “Settore” il “Settore affari generali e legali, contenzioso”, ed il Piano Sanitario Regionale del 11/5/2000 avesse previsto che l’Azienda Usl di Catania, per la sua dimensione, potesse attribuire rango dipartimentale alla macroarea “Affari legali e Contenzioso”, e la deliberazione n.2922 del 18/12/2003 aveva dato atto che quanto sopra previsto era stato pienamente recepito da Atto aziendale, ancora in attesa di verifica positiva da parte del competente Assessorato, attraverso la previsione di un Dipartimento Affari Legali e Contenzioso e delle relative Strutture Complesse Servizio Affari Legali e Servizio Gestione del Contenzioso.
Si deduce, ancora, che secondo l’art. 27, comma 2 del CCNL tutte le strutture organizzative dirette da un dirigente di II livello si consideravano complesse, sicché l’attribuzione dell’incarico alla N. presupponeva che questa fosse dirigente di II livello.
Infine, si sostiene che dall’art.7, comma 7, della L.R., secondo il quale “Ciascun servizio si articolerà in moduli organizzativi secondo il contratto nazionale di lavoro”, e dall’art.27, co.7 del CCNL 98/2001, secondo il quale «Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa », deriva che l’accorpamento di più servizi ne fa una Struttura complessa.
3. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal “fatto” che la difesa dell’Azienda avrebbe ammesso alla pag. 15 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che v’era stata la graduazione delle funzioni, graduazione che risulterebbe altresì dalla deliberazione n. 96 del 30/1/1999.
4. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 26 e 40, comma 9, del CCNL 98/2001.
Si contesta la conformità a diritto dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il beneficio dipenderebbe dalla previa contrattazione della graduazione delle funzioni/base, posto che l’art. 40, comma 9 cit. prevede che la maggiorazione si applichi sul valore massimo della retribuzione di posizione in godimento (come rideterminata dal comma 10).
5. Il ricorso è inammissibile.
6. E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. nn. 8614/2011, 29993/2020, 4478/2026).
7. Questa Corte, quindi, può e deve sapere e considerare (anche perché la pendenza di quel giudizio risulta dalla stessa produzione attorea) che con ordinanza n. 4976/2025 è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla stessa N. nei confronti della stessa ASP Catania, avverso sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1143 del 2 dicembre 2019, che aveva accolto il gravame proposto dalla ASP avverso la sentenza del Tribunale di Catania di accoglimento della domanda della N., intesa al riconoscimento di somma di denaro a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale, spettante al dirigente che svolga funzioni di direttore di dipartimento o incarichi di Direzione di più strutture complesse, domandata nella misura minima del 35% sulla fascia di appartenenza. Risulta da tale ordinanza che a fondamento della domanda N. aveva posto di essere stata, nel periodo dal 10 marzo 2004 al 31 luglio 2006, dirigente del Settore “Affari legali e Contenzioso” dell’AUSL di Catania, oggi ASP, struttura complessa a sua volta articolata in due servizi, denominati Servizio “Affari legali” e Servizio “Gestione del Contenzioso”.
8. Dal confronto degli storici delle due liti emerge chiaramente che l’odierna ricorrente aveva svolto gli incarichi in forza dei quali rivendica, nel presente giudizio, la maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale, dal marzo 2004 all’agosto 2010, ed aveva poi chiesto la stessa maggiorazione, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, con separati ricorsi monitori, il primo per il periodo marzo 2004-luglio 2006, che formò oggetto del procedimento definito con la sopra richiamata ordinanza; il secondo per il periodo agosto 2006-agosto 2010, formante oggetto del presente procedimento.
9. Orbene, questa Corte ha costantemente affermato che in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. nn. 15493/2015, 20765/2018, 37269/2021).
10. Nella specie, non risulta alcuna sopravvenienza né di fatto né di diritto, sicché il giudicato formatosi nel precedente procedimento spiega efficacia anche nel presente. D’altronde, i motivi di ricorso sono del tutto sovrapponibili a quelli già disattesi nella sopracitata ordinanza.
11. Non occorre provvedere sulle spese, essendo la ASP Catania rimasta intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.