CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21746 depositata il 25 giugno 2026
Cessione dei contratti di lavoro – Trasferimento del ramo di azienda – Prosecuzione dei rapporti – Accordo quadro tra cedente e cessionaria – Contratti di service – Criterio di soccombenza – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di T.B., G.G., M.J.F., C.L.C. e C.C. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della cessione dei contratti di lavoro da L.H. s.r.l. a L.V.R. spa di cui all’atto di trasferimento del ramo di azienda dell’1.9.2020 e la prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della I.L. s.r.l. (succeduta alla L.H. s.r.l.).
2. Avverso la sentenza la I.L. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. I signori B., G. e F. hanno resistito con controricorso. I restanti lavoratori e la L.V.R. spa non hanno svolto difese.
È stata depositata memoria nell’interesse della società ricorrente.
3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, comma 3, c.p.c. e 2697, comma 1, c.c. La ricorrente assume di avere assolto all’onere di prova in ordine alla autonomia funzionale del ramo ceduto, composto da beni, materiali e immateriali, e da lavoratori dotati di specifica professionalità ed enumera una serie di documenti che reputa non esaminati o erroneamente valutati dai giudici di appello.
2. Con il secondo motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti che provano l’esistenza di un’organizzazione funzionalmente autonoma (composta da strutture, materiali e immateriali, e da personale) atta a legittimare il trasferimento di ramo d’azienda e, specificamente, l’omesso esame del valore economico del ramo ceduto e della sua composizione come risultante dalla stima effettuata dal dott. Naccarato e asseverata con giuramento, di cui riporta ampi stralci; sottolinea il carattere decisivo dei fatti non esaminati idonei a dimostrare come il ramo d’azienda ceduto fosse in grado di svolgere lo stesso servizio eseguito prima del passaggio; aggiunge, quale ulteriore aspetto determinante, che le attività già svolte dagli attuali controricorrenti non rientrano nel proprio raggio di gestione tanto da non aver potuto provvedere, in esecuzione della decisione d’appello, alla reintegra dei medesimi nelle posizioni pregresse.
3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. con riferimento alla figura del trasferimento d’azienda dematerializzato. La società censura la decisione d’appello per avere escluso che costituisse trasferimento di ramo d’azienda il passaggio di un gruppo di lavoratori organizzati tra loro e dotati di specifico Know how, individuati come struttura unitaria funzionalmente autonoma, con conservazione degli altri fattori in capo alla cedente.
4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza, per avere la pronuncia impugnata ritenuto che l’esistenza di contratti di servizio tra cedente e cessionaria precludesse la configurabilità della autonomia del ramo ceduto.
5. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione logica, non possono trovare accoglimento.
5.1. La Corte territoriale ha accertato che il trasferimento per cui è causa, come ricavabile dalla informativa resa ai sensi dell’art. 47 della legge 428 del 1990, ha avuto ad oggetto il ramo “G.M.”, avente 152 dipendenti; che contestualmente al trasferimento venne stipulato un accordo quadro tra cedente e cessionaria per la fornitura e gestione dei servizi di I. che è andato ad integrare una serie di contratti di service affidati da L.V.R. spa a L.H. s.r.l.; che il trasferimento ha riguardato il personale che era adibito alla Direzione “G.M.”, mentre sono rimasti in capo alla cedente tutti i beni e servizi strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa, le postazioni di lavoro dei dipendenti, l’infrastruttura tecnologica della rete necessaria per il funzionamento delle macchine per il gioco lecito, i servizi di riparazione e assistenza delle macchine, i servizi di fornitura, sviluppo e manutenzione dell’hardware e del software, la struttura di controllo economico, l’ufficio amministrazione, compresa la gestione del personale trasferito, l’ufficio legale, quello di protocollo e il reparto logistica. In base a tale accertamento fattuale e rilevata la stretta interdipendenza tra i beni strumentali e il know how, i giudici di appello hanno ritenuto che il personale trasferito non fosse in grado di operare con il necessario grado di autonomia funzionale rispetto al complesso di servizi e beni immateriali messi a disposizione della cessionaria mediante una serie di contratti di servizio. Hanno quindi escluso che potesse individuarsi una operazione di cessione di un ramo d’azienda riconducibile alla fattispecie descritta dall’art. 2112 c.c.
5.2. Con tale statuizione, la sentenza impugnata si è uniformata all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 22249 del 2021; Cass. n. 18947 del 2025) che, in maniera costante, ha individuato quale elemento costitutivo del trasferimento del ramo d’azienda, di cui all’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione. L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).
5.3. Ciò posto, le censure mosse con i quattro motivi di ricorso, se pure formulate come violazione di plurime norme di legge, sostanziale e processuale, si limitano ad una critica, peraltro espressa e diretta, all’apprezzamento dei dati probatori, alla interpretazione dei documenti e alla valutazione degli elementi fattuali, e si risolvono nella contrapposizione, a quella data dai giudici di appello, di una diversa ricostruzione in fatto, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Un simile modo di procedere esula, anzitutto, dal raggio di azione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. che, come costantemente statuito da questa Corte, attiene alla interpretazione delle norme di diritto ed alla sussunzione in esse della fattispecie concreta e che presuppone un accertamento in fatto incontestato (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).
5.4. Non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 2697 c.c. poiché i giudici di appello si sono attenuti al principio per cui incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass. n. 11247 del 2016; Cass. n. 19034 del 2017).
5.5. Parimenti insussistente è il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. atteso che con esso si prospetta non l’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico – fenomenico, avente rilievo decisivo, tale cioè da condurre, ove esaminato, ad un esito diverso della lite (v. Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014) bensì l’errata valutazione di plurimi dati probatori, nessuno di per sé decisivo.
6. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. C.G. e dell’avv. A.B., antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.