INPS – Messaggio n. 2200 del 1° luglio 2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2026, n. 59 – Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana – Modalità operative per la presentazione dei flussi di pagamento diretto (UNI41)
Premessa
Con la circolare n. 54 del 13 maggio 2026 è stato illustrato l’ammortizzatore unico introdotto dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, e sono state fornite indicazioni per accedere alla misura in argomento.
La misura è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di novanta giornate, ai lavoratori subordinati del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli, ovunque risiedano e siano domiciliati, alle dipendenze di datori di lavoro che hanno sedi operative o produttive in uno dei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e che sono stati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa.
Viceversa, ai lavoratori subordinati del settore privato, che risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e che sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni interessati, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate.
La prestazione è altresì riconosciuta ai lavoratori somministrati e distaccati che hanno svolto la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore o distaccatario ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, anche se formalmente alle dipendenze di datori di lavoro con sede in località diverse dai citati territori.
In ogni caso, la prestazione può essere richiesta dai datori di lavoro, per ciascun lavoratore, esclusivamente per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Al riguardo, si precisa che, considerato che il 18 gennaio 2026 è un giorno festivo, la prestazione in argomento deve essere riconosciuta anche nel caso in cui i requisiti (essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare n. 54/2026) siano soddisfatti alla data del primo giorno lavorativo successivo, ossia il 19 gennaio 2026.
Il numero complessivo di giornate richieste deve essere coerente con la tipologia di causale indicata nella domanda e, comunque, non può eccedere il numero di giornate previsto dalla normativa per singola fattispecie.
Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 25/2026, l’ammortizzatore unico in argomento è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione spettante per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, viene assunto a riferimento l’importo mensile massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Tale importo, pari per il 2026 a 1.423,69 euro, è corrisposto, in applicazione della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di 1.340,56 euro. L’accredito della contribuzione figurativa correlata segue i criteri previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni di dettaglio per il corretto invio dei flussi di pagamento diretto da parte dei datori di lavoro.
1. Modalità e termini di presentazione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41)
I datori di lavoro non agricoli devono trasmettere i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, tenendo altresì conto delle particolarità della prestazione in argomento.
In particolare, con riferimento ai termini di invio delle richieste di pagamento, in considerazione del mancato rinvio della disposizione in esame all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, non trovano applicazione i termini decadenziali per l’invio dei predetti flussi.
Tuttavia, al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della misura in argomento, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Inoltre, si precisa che, sebbene l’ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) devono essere indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata valorizzata con l’evento “ISU”.
Per garantire l’indennizzo dell’intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da esporre devono corrispondere all’intero orario giornaliero di lavoro. Di conseguenza, nelle giornate con evento “Ammortizzatore Unico”, è necessario indicare sempre lo stesso numero di ore di sospensione.
In caso di lavoratori che prestano la propria attività lavorativa con un orario ridotto (part-time orizzontale) i controlli tengono conto che il numero di ore indicate siano congrue rispetto alla percentuale di impiego dichiarata. Fuori da tale ipotesi, non sono considerate congrue le denunce in cui l’orario di sospensione giornaliero indicato non sia coerente con l’orario contrattuale settimanale dichiarato.
Si ricorda che il lavoratore deve risultare in forza presso il datore di lavoro richiedente la prestazione, o presso quello utilizzatore o distaccatario nel caso di lavoratori somministrati o distaccati, alla data del 18 o al più tardi a quella del 19 gennaio 2026 e comunque per tutto il periodo per il quale viene richiesto l’indennizzo.
Fermo restando che per ciascuna causale il numero massimo di giorni concedibili non può essere superiore a novanta o a quindici giorni per lavoratore, qualora, per il medesimo beneficiario, fossero presentate più domande con causali differenti, il numero massimo di giornate richiedibili è pari a novanta; il limite rimane tale anche nel caso di flussi trasmessi da datori di lavoro diversi per lo stesso lavoratore.
Si ricorda altresì che il flusso è unico per ogni mensilità. Pertanto, ove nella stessa mensilità fossero presenti più autorizzazioni, il flusso UNI41 deve indicare tutte le giornate per le quali viene richiesta l’integrazione nel mese di riferimento della denuncia e i relativi ticket. Sul punto si rinvia a quanto specificato nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022.