MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 7 del 1° luglio 2026

Anticipazione delle specifiche tecnico amministrative funzionali all’adeguamento dei sistemi informativi dei soggetti titolari delegati ai sensi dell’articolo 4 del Decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115

INDICE

Premessa

1) Soggetti destinatari

2) Finalità di SFeRA

3) Struttura informativa di riferimento

3.1 Scheda percorso

3.2 Scheda frequenza

3.3 Scheda attestazione

4) Regole di conferimento, modifica e aggiornamento

5) Anagrafica enti titolati

6) Modalità di trasmissione

7) Classificazioni e standard di riferimento

8) Digitalizzazione e portabilità delle attestazioni

9) Tempistiche di conferimento

10) Adempimenti richiesti ai soggetti destinatari

11) Disposizioni finali

Premessa

Nelle more della definizione del provvedimento recante l’istituzione del Sistema informativo della formazione e registro attestazioni – SFeRA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e ai fini della raccolta e del rilascio, nell’ambito del Fascicolo elettronico del lavoratore, delle informazioni relative ai percorsi formativi e di apprendimento degli individui per gli ambiti di interesse del Ministero del lavoro e diversi dall’istruzione scolastica e universitaria, si rende necessario anticipare ai soggetti titolari delegati di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, gli elementi informativi e tecnico amministrativi idonei a consentire l’avvio delle attività di analisi, progettazione e adeguamento dei rispettivi sistemi informativi.

L’architettura del costituendo SFeRA è orientata alla valorizzazione della cooperazione applicativa e dell’integrazione delle basi informative già esistenti, secondo il principio della raccolta unica del dato e del suo riutilizzo per finalità istituzionali multiple, al fine di ridurre progressivamente le duplicazioni informative e gli adempimenti amministrativi a carico dei soggetti conferenti.

La presente circolare che si pone in continuità e avanzamento nel processo di attuazione del decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115 avviato con la predisposizione dei regolamenti e dei protocolli metodologici, ha carattere ricognitivo e preparatorio, è volta esclusivamente a consentire ai soggetti destinatari di avviare le opportune misure di analisi e progettazione per l’adeguamento dei propri sistemi alla futura alimentazione di SFeRA, con particolare riferimento agli elementi che incidono sulla strutturazione delle banche dati, sulla gestione delle anagrafiche, sulla codifica dei percorsi, sulla raccolta dei dati individuali di frequenza e sulla registrazione delle attestazioni.

Restano ferme le disposizioni che saranno definite con il provvedimento istitutivo di SFeRA e con la successiva documentazione tecnico amministrativa, anche con riferimento ai profili amministrativi, procedurali, organizzativi, di trattamento dei dati personali, di interoperabilità applicativa e di messa in esercizio dei servizi.

1) Soggetti destinatari

Sono destinatari della presente circolare i soggetti titolari delegati ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, e in particolare:

a) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito di cui all’art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dagli stessi ai sensi della normativa vigente;

b) l’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze attinenti agli specifici ambiti di intervento attribuiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla normativa vigente;

c) Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. con riguardo ai seguenti ambiti di competenza:

1) per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati nell’ambito di programmi, investimenti e funzioni di propria titolarità o competenza ivi comprese le iniziative di mobilità transnazionale a valere sul Programma Erasmus+ o analoghe nonché le misure finalizzate all’inclusione socio-lavorativa degli stranieri, anche appartenenti a gruppi vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2) per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze in funzione delle previsioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

I predetti soggetti sono chiamati a verificare la coerenza dei propri sistemi informativi rispetto agli standard tecnici anticipati con la presente circolare, ai fini del successivo conferimento dei dati e delle informazioni relative ai percorsi formativi e alle attestazioni rilasciate negli ambiti di rispettiva competenza.

2) Finalità di SFeRA

Il costituendo Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA) costituisce la base informativa nazionale di riferimento per la raccolta, la gestione, la conservazione, la tracciabilità e l’interoperabilità delle informazioni relative ai percorsi formativi e di apprendimento e alle attestazioni rilasciate agli individui, per gli ambiti richiamati al paragrafo 1.

Nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, SFeRA è finalizzato a:

a) assicurare una base informativa unitaria per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione delle politiche della formazione e delle politiche attive del lavoro;

b) supportare la piena operatività del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), mettendo a disposizione informazioni strutturate relative ai percorsi formativi, agli esiti degli stessi e alle attestazioni conseguite;

c) costituire il registro nazionale delle attestazioni rilasciate nell’ambito dei percorsi formativi e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riconducibili agli ambiti di titolarità richiamati al paragrafo 1;

d) alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore e il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, garantendo la disponibilità di informazioni certe, verificabili, interoperabili e costantemente aggiornate sui percorsi di apprendimento e sulle competenze acquisite;

e) favorire la progressiva digitalizzazione delle attestazioni e la loro portabilità attraverso gli strumenti nazionali di identità e portafoglio digitale, inclusa l’area personale dell’IT-Wallet;

f) rendere disponibili informazioni standardizzate e confrontabili ai fini dell’analisi dei fabbisogni professionali, della progettazione degli interventi formativi e della valutazione della loro efficacia;

g) assicurare la piena interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti pubblici titolari, degli enti titolari delegati e degli ulteriori soggetti coinvolti nell’erogazione di servizi formativi e di certificazione delle competenze.

L’implementazione di SFeRA è orientata alla progressiva riduzione degli adempimenti amministrativi, alla semplificazione dei processi di scambio informativo tra amministrazioni, al miglioramento della qualità dei dati disponibili e alla personalizzazione dei servizi rivolti a cittadini, lavoratori e imprese.

3) Struttura informativa di riferimento

Ai fini della futura alimentazione di SFeRA, i sistemi informativi degli enti titolari delegati dovranno essere predisposti per la gestione delle seguenti componenti informative:

a) Scheda percorso, relativa al percorso formativo o di apprendimento offerto;

b) Scheda frequenza, relativa all’avvio, allo svolgimento, alla conclusione e agli esiti di partecipazione al percorso da parte del singolo individuo;

c) Scheda attestazione, relativa alle attestazioni rilasciate all’individuo in esito al percorso.

Di seguito si fornisce una anticipazione relativa agli standard tecnici e descrittivi dei contenuti informativi minimi relativi alle tre schede che saranno successivo oggetto del piano tecnico del decreto istitutivo di SFeRA. Resta inteso che tali contenuti potranno subire modifiche fino alla pubblicazione della versione definitiva di quest’ultimo.

3.1 Scheda percorso

La Scheda percorso dovrà consentire l’identificazione univoca del percorso e la raccolta delle informazioni relative alla sua programmazione, alla titolarità, agli enti coinvolti, alla durata, agli obiettivi e alle modalità di valutazione.

In particolare, i sistemi informativi dovranno prevedere, tra gli altri, i seguenti ambiti informativi:

DESCRIZIONEVALORE CLASSIFICATO
ID PERCORSONO
AMBITO DI TITOLARITA’SI
AMBITO DI TITOLARITA’ – ALTRONO
ENTE PUBBLICO TITOLARE/DELEGATOSI
ENTE TITOLATOSI
TIPOLOGIA ATTIVITA’SI
TIPOLOGIA ATTESTAZIONESI
ATTO PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTONO
CUP ASSOCIATO ALL’ATTO DI PROGRAMMAZIONENO
TIPOLOGIA DURATASI
DURATA PERCORSONO
FREQUENZA MINIMANO
DATA AVVIO PERCORSONO
DATA FINE PERCORSONO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD SI/NOSI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD SI (0..n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD SINO
TIPOLOGIA ATTESTAZIONE IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVOSI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO (0..n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NONO
TIPOLOGIA ATTESTAZIONE IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVOSI
ADA (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – ADA ATLANTE PRESIDIATESI
RA (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – RA ATLANTE PRESIDIATESI
ATTIVITA’ (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – ATTIVITA’ ATLANTE PRESIDIATESI
Unità di Competenza (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – LIVELLOSI
Quadri Europei/Internazionali (0…n)
TIPOLOGIA QUADROSI
COMPETENZASI
DESCRITTORE LIVELLO DI PADRONANZASI
Dati Enti Erogatori (0…n)
CODICE FISCALENO
DENOMINAZIONENO
SEDESI
MODALITA’ VALUTAZIONESI

3.2 Scheda frequenza

La Scheda frequenza è riferita al singolo individuo, deve essere collegata a un identificativo percorso e dovrà contenere, tra gli altri, i seguenti dati:

DESCRIZIONEVALORE CLASSIFICATO
ID PERCORSONO
IDANPR (dell’individuo associato al percorso)NO
ASSOCIAZIONE MISURA A PDSSI
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO (al momento dell’avvio del percorso)SI
DATA INIZIO FREQUENZANO
DATA CONCLUSIONE FREQUENZANO
STATO DEL PERCORSOSI
Modalità Formativa (0…n)
CLASSIFICAZIONE MODALITA’ FORMATIVASI
DURATANO
TOTALE FREQUENZA EFFETTIVANO

La Scheda frequenza dovrà essere univoca rispetto alla combinazione identificativo percorso, identificativo individuo e stato del percorso, al fine di evitare duplicazioni nella registrazione dei dati individuali.

3.3 Scheda attestazione

La Scheda attestazione è riferita al singolo individuo, deve essere collegata a un identificativo percorso e dovrà contenere, tra gli altri, i seguenti dati:

DESCRIZIONEVALORE CLASSIFICATO
ID PERCORSONO
IDANPR (dell’individuo associato al percorso)NO
TIPOLOGIA ATTESTAZIONESI
Dati Programma (1…n)
PROGRAMMA ASSOCIATO AL PERCORSOSI
Enti Finanziatori (1..n)
ENTE FINANZIATORESI
CF ENTE FINANZIATORE ALBO ENTI SISI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD SI/NOSI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD SI (0..n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD SINO
TIPOLOGIA ATTESTAZIONE IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVOSI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO (0..n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NONO
TIPOLOGIA ATTESTAZIONE IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVOSI
ADA (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – ADA ATLANTE PRESIDIATESI
RA (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – RA ATLANTE PRESIDIATESI
ATTIVITA’ (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – ATTIVITA’ ATLANTE PRESIDIATESI
Unità di Competenza (0…n)
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/RISULTATI ATTESI DI ATTIVITA’/UNITA’ DI COMPETENZA – STANDARD NO – LIVELLOSI
Quadri Europei/Internazionali (0…n)
TIPOLOGIA QUADROSI
COMPETENZASI
DESCRITTORE LIVELLO DI PADRONANZASI
MODALITA’ VALUTAZIONESI
Evidenze (0…n)
Evidenze di parte prima (autocertificazioni della persona)NO
Evidenze di parte seconda (prodotte da un soggetto «secondo» in posizione di non estraneità o di concorso di interesse con la personaNO
Evidenze di parte terza (rilasciate da un ente titolare a seguito di un esame pubblico che garantisce il principio di terzietà)NO
DATA RILASCIO ATTESTAZIONENO
CODICE DOCUMENTONO
DATA CONSEGUIMENTO ATTESTATONO
DATA REGISTRAZIONE ATTESTATONO
NUMERO PROTOCOLLO/REPERTORIO ATTONO
CONTRASSEGNO GENERATO ELETTRONICAMENTENO

4) Regole di conferimento, modifica e aggiornamento

Ai fini della progettazione dei sistemi, gli enti titolari delegati dovranno considerare le seguenti regole tecniche preliminari:

a) per ogni conferimento dovrà essere trasmesso l’intero set informativo previsto dalla scheda di riferimento;

b) anche in caso di modifica dovrà essere trasmesso l’intero set informativo della scheda oggetto di aggiornamento;

c) ogni modifica o cancellazione dovrà essere gestita mediante flusso analogo a quello di conferimento;

d) la Scheda frequenza non potrà essere modificata dopo la ricezione della prima Scheda attestazione riferita al medesimo individuo e percorso;

e) la Scheda attestazione potrà essere aggiornata esclusivamente dal soggetto che ne ha effettuato il conferimento;

f) i dati relativi alla Scheda percorso potranno essere modificati fino all’emissione della prima Scheda attestazione, salvo diversa disciplina tecnica successivamente definita;

5) Anagrafica enti titolati

I sistemi informativi dovranno essere predisposti per la gestione di una anagrafica enti titolati non duplicativa, identificata univocamente attraverso il codice fiscale dell’ente. L’anagrafica dovrà consentire la gestione dei seguenti dati minimi:

DESCRIZIONEVALORE CLASSIFICATO
DENOMINAZIONE ENTENO
TIPOLOGIA ENTESI
FORMA GIURIDICASI
CODICE FISCALENO
Dati Sede (1..n)
TIPOLOGIA SEDESI
DENOMINAZIONENO
COMUNE O STATO ESTEROSI
INDIRIZZONO
CAPSI
PEONO
PECNO
SITO INTERNETNO
NUMERO TELEFONONO
Enti accreditati ai sensi dell’articolo 5 del decreto (0..n)
TIPOLOGIA ACCREDITAMENTOSI
ACCREDITAMENTO – SEDE OPERATIVASI
RIFERIMENTO SEDE OPERATIVANO
TITOLARE ACCREDITAMENTOSI
CODICE ACCREDITAMENTONO
Spazio riservato agli enti pubblici titolari e enti titolari delegati
AMBITO DI TIOLARITA’SI

La sede legale dovrà essere unica e obbligatoria. Le sedi operative e le unità organizzative dovranno poter essere gestite in forma ripetibile.

6) Classificazioni e standard di riferimento

Gli enti titolari delegati dovranno predisporre i propri sistemi per l’utilizzo di classificazioni e valori controllati, sulla base delle specifiche tecniche definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra cui, in via preliminare:

a) classificazione degli ambiti di titolarità;

b) classificazione delle tipologie di ente;

c) classificazione delle tipologie di attività;

d) classificazione delle attestazioni;

e) classificazione dei programmi;

f) classificazione ISTAT dei titoli di studio;

g) classificazione delle modalità formative;

h) classificazione Belfiore per i comuni e Stati esteri;

i) classificazioni relative ad Atlante del lavoro e delle qualificazioni (ADA, risultati attesi, attività, qualificazioni e livelli)

j) classificazioni riferite ai quadri unionali e internazionali.

Tutte le classificazioni che saranno di riferimento nel sistema SFeRA e nell’Albo Nazionale degli Enti Accreditati saranno oggetto di pubblicazione nella sezione Standard Tecnici del portale URP OnLine del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali raggiungibile utilizzando il seguente indirizzo: https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it

Unica eccezione a quanto appena descritto sarà rappresentata dalle classificazioni indicate al punto i), per le quali il riferimento sarà sempre l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Le classificazioni definitive e i relativi valori ammessi saranno resi disponibili con i successivi allegati tecnici.

Per la gestione dei dati anagrafici gli enti titolari delegati conferenti si conformano alle disposizioni dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7) Modalità di trasmissione

Il conferimento dei dati a SFeRA dovrà avvenire, secondo quanto sarà definito ai sensi e per gli effetti del decreto istitutivo mediante canale di interoperabilità diretta tra SFeRA e i sistemi informativi dei soggetti conferenti.

8) Digitalizzazione e portabilità delle attestazioni

Gli enti titolari delegati sono tenuti a progettare l’evoluzione dei propri sistemi informativi in modo da consentire la progressiva gestione delle attestazioni attraverso dati strutturati e metadati interoperabili, superando logiche esclusivamente documentali.

Le informazioni associate alle attestazioni dovranno essere idonee a consentire la successiva registrazione nel Fascicolo elettronico del lavoratore, la consultazione da parte dell’interessato e la futura fruizione attraverso gli strumenti nazionali di portafoglio digitale, sulla base delle specifiche tecniche definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine, l’alimentazione di SFeRA, da parte degli enti titolari delegati, nel rispetto dei principi di interoperabilità e sussidiarietà, è attuata attraverso il conferimento dei tracciati di dati associati ai documenti di trasparenza e di validazione rilasciati agli individui, in formato digitale aperto e sottoscritti con firma digitale a cura dell’ente titolato ovvero con sigillo elettronico a cura dell’ente titolare, fermo restando l’obbligo di conservazione dell’originale informatico a cura del rispettivo ente titolare. I tracciati di cui al primo periodo dovranno riportare i dati in conformità con gli standard tecnici e di contenuto anticipati con la presente circolare. A garanzia della provenienza originaria, dell’integrità, autenticità, non ripudio e conformità delle attestazioni, i tracciati recano contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9) Tempistiche di conferimento

Ferma restando la disciplina definitiva che sarà recata dal decreto istitutivo di SFeRA, i sistemi informativi dovranno essere predisposti per consentire conferimenti periodici e aggiornamenti tempestivi dei dati relativi:

a) all’avvio dei percorsi;

b) alle variazioni intervenute durante lo svolgimento;

c) alla conclusione del percorso;

d) alla frequenza individuale;

e) al rilascio delle attestazioni.

I soggetti destinatari della presente circolare dovranno, conferire, in cooperazione applicativa, i dati a SFeRA con cadenza giornaliera e comunque almeno entro quindici giorni dalla data di avvio dei percorsi formativi e di apprendimento autorizzati o finanziati e dalle successive variazioni di frequenza intercorse e sino a completamento del percorso stesso con i dati relativi alle attestazioni, con eccezione dei percorsi di durata inferiore alle trenta ore o alle due settimane e dei percorsi di formazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i quali l’invio dei dati relativi al percorso, alla frequenza e all’attestazione si realizza, anche in invio unico, con cadenza giornaliera e comunque almeno entro quindici giorni dalla conclusione dei percorsi stessi.

Per tutti percorsi formativi e di apprendimento che concorrono alla realizzazione di un patto di servizio personalizzato come definito all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il conferimento a SFeRA si realizza con cadenza periodica giornaliera e comunque entro quindici giorni dalla data di avvio di frequenza del percorso formativo e di apprendimento autorizzato o finanziato e dalle successive variazioni di frequenza intercorse e sino a completamento del percorso stesso.

10) Adempimenti richiesti ai soggetti destinatari

A decorrere dalla data della presente circolare e nelle more dell’adozione del decreto istitutivo di SFeRA, gli enti titolari delegati sono invitati ad avviare:

a) l’analisi di coerenza tra i propri sistemi informativi e le specifiche tecniche di cui alla presente circolare;

b) la verifica della disponibilità dei dati richiesti nei propri archivi;

c) la mappatura delle informazioni già presenti e di quelle da integrare;

d) la progettazione delle funzionalità necessarie alla produzione dei tracciati;

e) la verifica delle modalità di acquisizione e della qualità dei dati anagrafici degli enti e degli individui;

f) la definizione delle modalità interne di identificazione univoca dei percorsi;

g) la predisposizione delle regole di gestione di modifiche, cancellazioni e aggiornamenti;

h) la verifica delle condizioni tecniche per l’interoperabilità;

i) l’individuazione di un referente tecnico e di un referente amministrativo per le successive interlocuzioni con il Ministero.

11) Disposizioni finali

La presente circolare non introduce obblighi immediati di conferimento, né modifica la disciplina vigente in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Essa è finalizzata esclusivamente a consentire ai soggetti titolari delegati di avviare le attività propedeutiche all’adeguamento dei sistemi informativi, in vista della messa in esercizio di SFeRA.

Le ulteriori modalità operative, i termini di decorrenza, le procedure di accreditamento ai servizi, le regole definitive di interoperabilità, nonché le specifiche relative al trattamento dei dati personali saranno definite ai sensi e per gli effetti del decreto istitutivo di SFeRA e dalla successiva documentazione tecnico amministrativa.