MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 3 luglio 2026
Credito d’imposta design e ideazione estetica 2026
Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente decreto reca il contenuto, le modalità e i termini di invio dell’allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le spese in attività di design e ideazione estetica, di cui al comma 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.
Art. 2
(Procedura per l’accesso al beneficio)
1. Per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.
2. Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione di cui al comma 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.
3. L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.
4. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
5. Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
7. Nel caso di indisponibilità anche parziale delle risorse, le comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Ministero ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1.
8. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità di cui al presente decreto comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta e la decadenza della prenotazione.
Art. 3
(Apertura della piattaforma)
1. Le comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2026, esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nell’apposita sezione “Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).
2. Con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 2 relative al completamento degli investimenti.
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).
Allegato 1
MODELLO
(Testo dell’allegato)