AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 3 luglio 2026

Regolamento (UE) 2026/1422 del 25 giugno 2026 – Regolamento (UE) 2026/1455 del 25 giugno 2026

Nella GUUE del 30.06.2026 sono stati pubblicati il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2026/1422 del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 riguardante le regole procedurali relative alla prova di origine non preferenziale, e il Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2026 relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America.

Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore dal 1° luglio.

Ciò posto, in base all’art. 6 del regolamento UE 2026/1455 ai fini dell’agevolazione tariffaria prevista per le merci statunitensi “l’origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 o 3, di tale regolamento”.

Si evidenzia che, in tale ipotesi, ai sensi del nuovo art. 59 bis del Regolamento (UE) 2015/2447 (introdotto dal citato Regolamento (UE) 2026/1422) “la prova dell’origine non preferenziale comprende anche elementi di prova che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente dal paese di origine verso l’Unione, o sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il trasporto attraverso altri paesi, o quando sono state immagazzinate o frazionate in tali paesi, le merci non sono state sottoposte ad alcuna modifica, se non per conservarle in buono stato o mediante l’aggiunta o l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a requisiti specifici.”.

I competenti Servizi della Commissione, da ultimo, hanno annunciato:

– l’introduzione, nel sistema TARIC, di una specifica misura tariffaria (142): per richiedere il beneficio, i dichiaranti dovranno indicare il codice preferenza 300 e il nuovo codice documento U190;

– la prossima pubblicazione di un documento di orientamento per gli SS.MM. volto a fornire chiarimenti sull’applicazione del menzionato nuovo articolo 59bis del Regolamento 2026/1422, non solo in vista del trattamento da riservare alle merci statunitensi di cui al Regolamento 2026/1455, ma anche ai fini dell’intera disciplina dell’origine non preferenziale.