CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22625 depositata il 2 luglio 2026
Trattamento di fine rapporto – Lavoro straordinario – Art. 2120 c.c. – Consulenza tecnico-contabile – Contributo unificato – Inammissibilità
Fatti di causa
1. Il Consorzio Stabile SIS Società Consortile per azioni, quale successore a titolo particolare per atto tra vivi alla Società Autostrade Meridionali, impugna sulla base di un unico motivo la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di Domenico Piscopo al computo nel trattamento di fine rapporto della retribuzione per il lavoro straordinario, prestato in misura fissa e continuativa, e condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore le conseguenti differenze retributive oltre accessori.
2. In particolare, la Corte di merito ha osservato che non era contestata la continuità nella erogazione dello straordinario e del lavoro notturno e che pertanto tali emolumenti erano destinati ad incidere sulla determinazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art 2120 c.c., risultando piuttosto contestata la erroneità dei conteggi (sentenza, pag. 2). Per questa ragione era stata disposta ctu in seconde cure dalla quale era emerso addirittura come dovuto un importo maggiore di quello reclamato dal lavoratore.
3. D. P. ha depositato controricorso.
4. Parte ricorrente ha depositato memoria.
5. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2120, comma 2 c.c., dell’art. 11, punti 10 e 22 del contratto collettivo per i dipendenti delle società concessionarie “Autostrade e Trafori” e dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in quanto ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto si era limitata ad applicare la norma codicistica, senza considerare la specifica e puntuale disciplina derogatoria dettata dalla contrattazione collettiva di riferimento; richiama a supporto plurime norme del contratto collettivo applicabile in tema di retribuzione parametro, di elementi aggiuntivi e di indennità corrisposte ai lavoratori, in ragione delle particolari modalità di adempimento della prestazione di lavoro dalle quali asserisce evincersi la volontà delle parti collettive i di escludere il compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo per il computo del trattamento di fine rapporto.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Dallo storico di lite della sentenza impugnata non emerge che in sede di gravame la società aveva impugnato la decisione di primo grado per avere determinato il trattamento di fine rapporto sulla base della previsione dell’art. 2120 c.c. anziché sulla disciplina, in tesi derogatoria, dettata dal contratto collettivo applicabile. La Corte di merito ha infatti chiarito che con l’appello proposto la società non aveva contestato la continuità nella erogazione dello straordinario e del lavoro notturno con la conseguente incidenza degli emolumenti a tale titolo prestati nella determinazione del TFR ai sensi dell’art. 2120 CC bensì la erroneità dei conteggi alla base del quantum liquidato in prime cure per non avere il giudice di quel giudizio considerato importi già inclusi nel computo del trattamento di fine rapporto. In ragione di tale censura era stato rinnovata la consulenza tecnico-contabile la quale aveva riconosciuto l’importo da accantonare in misura finanche superiore a quello richiesto dal lavoratore (sentenza pagg. 2 e 3).
2.2. Parte ricorrente non si confronta con le effettive ragioni alla base del decisum della sentenza impugnata e, con la diretta denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. e del contratto collettivo applicabile, introduce un tema di indagine del tutto estraneo all’ambito devoluto alla Corte di merito secondo quanto ricostruito dallo storico di lite, non validamente contrastato sul punto dalla odierna ricorrente.
2.3. La questione della deroga ad opera del contratto collettivo ai criteri di computo del trattamento di fine rapporto, consentita ai sensi dell’art. 2120, comma 2 c.c., non è stata infatti trattata dalla Corte di merito, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della parte ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto.
2.4. Va ricordato, infatti, che nel giudizio di cassazione, “che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti.” (Cass. 26.3.2012 n. 4787).
2.5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione assorbe il rilievo di infondatezza nel merito della censura articolata, secondo quanto ritenuto da condivisibile precedente di questa Corte che, pronunziando in relazione al contratto collettivo “Autostrade e Trafori”, ha escluso che esso contenesse una previsione di deroga al canone ex art. 2120 comma 1 c.c. in tema di trattamento di fine rapporto (Cass. 24810/2024).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.
4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.