CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20653 depositata il 18 giugno 2026
Pensione lavoratori dello spettacolo – Anzianità contributiva – Supplemento di pensione – Ricalcolo – Aliquota di rendimento – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di INPS avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso di G. M. D. aveva riconosciuto, nel ricalcolo della pensione per i lavoratori dello spettacolo, la liquidazione del supplemento di pensione, con specifico riferimento alla quota B relativa alla anzianità contributiva maturata a partire dall’1/1/1993, applicando la disciplina di cui all’art. 4 co.8 d.lgs. 182/97 (applicativa dell’aliquota di rendimento annuo del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’AGO diviso per 312) e non già la disciplina di cui all’art. 12 DPR 1420/71 (a tenore del quale ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000). Il richiedente confutava la determinazione compiuta da INPS dei supplementi relativi alla Quota B sulla base del criterio da ultimo citato, ed il Tribunale dichiarava il diritto dell’assistito al ricalcolo di supplemento nell’importo di euro 308,63 mensili in quota B anziché di Euro 229,74 come determinato da INPS, rigettando l’eccezione di decadenza triennale ex art. 47 dpr 639/70 non vertendosi in domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale ma solo all’adeguamento della prestazione già riconosciuta, suscettibile di prescrizione decennale; e riconosceva l’errato calcolo della quota B rispetto alla quale valeva solo il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di £ 1.000.000 con i conseguenti calcoli differenziali e percentuali sui contributi giornalieri e importi di differenze pensionistiche mensili.
Ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 182/97, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS che possono far valere un’anzianità assicurative e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all’art. 1 co.12 L.335/95; il rateo pensionistico in Quota B (quello con il calcolo contributivo) tiene conto della retribuzione giornaliera pensionabile non superiore a 315mila lire, valevole per entrambe le quote come dice INPS per il rinvio all’art. 12 co.7 dpr 1420/71 operato dall’art. 1 co.10 d.lgs. 182/97; ma la Corte territoriale, sul solco di precedenti pronunce locali, ritiene invece che la norma individuabile sia l’art. 4 co. 8 d.lgs 182/97 per la quale la retribuzione giornaliera pensionabile massima sia quella annua in vigore tempo per tempo nell’AGO diviso per 312. La riforma Dini avrebbe introdotto una disciplina meno favorevole della precedente ma proprio per questo motivo “-e in funzione parzialmente compensativa- priva, per la quota B, di un tetto massimo predeterminato in misura fissa”.
2. Avverso la pronuncia d’appello ricorre per cassazione INPS affidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resiste con controricorso. L’Istituto ricorrente deposita, infine, memorie illustrative in prossimità di udienza.
3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inapplicabile il “massimale pensionabile” nella determinazione della “quota B” del trattamento previdenziale erogato ai lavoratori dello spettacolo, senza considerare che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 182 del 1997 si integra con quella contenuta nell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, inequivocabile nel definire una retribuzione pensionabile connotata dal “massimale”. Le previsioni dell’art. 1, comma 11, del d.lgs. n. 182 del 1997, richiamate dalla Corte di merito, riguarderebbero le sole pensioni calcolate integralmente secondo il sistema contributivo. Né argomenti di segno contrario si potrebbero evincere dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, che si prefiggerebbe di definire le aliquote di rendimento delle diverse fasce di retribuzione pensionabile, senza abrogare il limite del massimale vigente per le fasce indicate. Peraltro, la previsione dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, nel richiamare l’art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992, richiamerebbe anche il comma 2, che lascia inalterati i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai rispettivi ordinamenti. Nel sistema ENPALS, le quote eccedenti il massimale non rileverebbero in alcun modo nel calcolo della pensione, laddove, nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, tutta la retribuzione, pur se eccedente il massimale, concorrerebbe a formare la base di calcolo del trattamento. Al massimale imponibile, previsto nel regime ENPALS, non potrebbe che fare riscontro anche un massimale pensionabile, al fine di salvaguardare la sostenibilità del sistema. La soppressione di un massimale pensionabile, soprattutto a fronte del permanere di un massimale imponibile, avrebbe richiesto una disposizione espressa. Infine, l’interpretazione propugnata dalla Corte di merito confliggerebbe con i princìpi e i criteri direttivi della legge di delega (art. 2, co.22, lettera a, della legge 8/8/1995, n. 335), che ribadirebbe la necessità di garantire le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali e di commisurare le prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti.
2. Nel controricorso la parte privata eccepisce inammissibilità per intervenuto giudicato sulla affermata applicabilità alla liquidazione della quota B della Tabella di cui all’art. 12 d.lgs. 503/92 e nella parte in cui on ha ritenuto applicabile l’art. 12 co. 2 d.lgs. 503/92.
2.1 – Nelle memorie depositate in prossimità di udienza l’INPS ribadisce le proprie difese, contesta l’eccezione di inammissibilità di controparte e segnala la stabilizzazione di un orientamento reso da questa Corte con recenti pronunce del 2025 (ord. n.24136/25, 24142/25, 24038/25).
3. Occorre, in linea preliminare, sgombrare il campo dall’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso (pagine 18 e 19), sul presupposto che il ricorrente non abbia specificamente censurato le statuizioni della sentenza d’appello, incentrate sull’inapplicabilità delle previsioni di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992 e di per sé idonee a sorreggere la decisione impugnata.
3.1 – Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5395; da ultimo, Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17467), il ricorso dell’INPS «contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L’unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamento previdenziale senza l’applicazione del limite retributivo e, in ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato).
4. Le censure, pertanto, possono essere scrutinate nel merito e si rivelano fondate.
4.1 – Riguardo alla perdurante vigenza applicativa dell’art. 12 co.7 DPR 1420/1971, va osservato, in primo luogo, che l’art. 4 comma 8 del d.lgs. 182/97, riferito al calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, non abroga né sostituisce il criterio di calcolo ivi previsto, limitandosi ad integrarlo sotto il profilo dell’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% sulla retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso 312, mentre per la parte di quota di retribuzione giornaliera pensionabile eccedente il predetto limite, il computo è effettuato secondo le aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del d.lgs. 503/1992.
5. La norma in esame fornisce un criterio determinativo dell’aliquota di rendimento applicabile in misura fissa per una prima parte di retribuzione giornaliera pensionabile, ed in misura variabile decrescente per una seconda parte; non si introduce, dunque, una nuova nozione di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo che al 31/12/1995 abbiano già maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, né una deroga al criterio del pro-quota per le anzianità maturate dopo il 31/12/1992 (criterio retributivo in quota B), e va osservato che il rinvio alla retribuzione annua pensionabile diviso 312 costituisce il parametro (“limite massimo”) di retribuzione giornaliera pensionabile (“corrispondente”) al quale applicare l’aliquota di rendimento del 2%, destinata a decrescere per le quote retributive eccedenti il predetto limite secondo gli scaglioni dell’art. 12 del D.Lgs. 503/92.
6. Si aggiunga che il criterio di calcolo della retribuzione giornaliera è connaturato alle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, e che il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile del settimo comma (di Lire 315mila) è rimasto inalterato nella sua astratta oggettività, fatta salva la rivalutazione annua in base ISTAT a decorrere dal 1/1/1998 come novellato dall’art. 1 co.10 D.Lgs. 182/97.
7. Infine, alcuna incidenza ha, ai fini di una diversa determinazione della base di calcolo nel caso in esame, il successivo comma 11 dell’art. 1 del d.lgs. 182/97, riferito al “personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’art. 1 comma 23 della Legge 8 agosto 1995 n.355”, ossia a coloro che sono sottoposti al regime contributivo, puro o opzionato. 4.3- Resta fermo, pertanto, il criterio di calcolo dell’art. 12 co.7 DPR 1420/1971 come corretto dall’art. 1 co.10 D.Lgs. 182/97. Anche sul punto si rimanda a recenti pronunce di questa sezione; è stato affermato in ord. n. 23988/2024 quanto segue: «Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass. 36056/22, seguita da altre, tra cui Cass. 38018/22, Cass. 870/23, Cass. 1775/23), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.
8. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps».
9. Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.