Abstract

Il contributo analizza la ridefinizione del sistema di amministrazione e controllo delle società di capitali alla luce del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, con particolare attenzione alla frammentazione funzionale delle competenze e ai nuovi criteri di imputazione della responsabilità. La riforma viene esaminata attraverso il coordinamento sistematico degli artt. 2380-bis, 2381-bis, 2381-ter, 2392 e 2396-quinquies c.c., evidenziando il superamento di una concezione statica e binaria del rapporto tra gestione e controllo. L’analisi si concentra, in particolare, sulla distribuzione delle attribuzioni tra amministratori, organi delegati, consiglio di amministrazione e organo di controllo, nonché sul ruolo dei flussi informativi nel processo decisionale e nel giudizio di responsabilità. Particolare rilievo assume il principio del «ragionevole affidamento» degli amministratori non delegati, il cui ambito applicativo viene posto in relazione con il permanere del dovere di agire informati e con l’obbligo di intervento in presenza di fatti pregiudizievoli conosciuti. Il contributo esamina inoltre la rimodulazione della responsabilità solidale degli amministratori e la distinzione tra funzione gestoria, indirizzo e valutazione consiliare e vigilanza dell’organo di controllo. Ne emerge un modello di governance fondato sulla complementarità delle funzioni e sulla procedimentalizzazione dei rapporti tra gli organi sociali. In tale prospettiva, l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili viene ricostruita come requisito dinamico e permanente, da adattare alla natura, alle dimensioni, alla complessità e all’evoluzione dell’impresa. La riforma conferma così il progressivo passaggio da una concezione statica delle competenze a un sistema integrato di gestione, informazione, valutazione, controllo e responsabilità.

Parole chiave: d.lgs. n. 47/2026, amministrazione e controllo, governance societaria, responsabilità degli amministratori, amministratori non delegati, ragionevole affidamento, deleghe gestorie, flussi informativi, organo di controllo, adeguatezza degli assetti organizzativi, assetti amministrativi e contabili, responsabilità solidale, vigilanza societaria, diritto societario.

1. L’architettura sistematica del d.lgs. n. 47/2026: oltre la concezione statica della distinzione tra gestione e controllo

La riforma organica recata dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, rappresenta un momento significativo nell’evoluzione del diritto delle società di capitali, ponendosi nel solco di quella legislazione d’impresa che, a partire dalla riforma del 2003, ha progressivamente abbandonato i dogmi della rigidità statutaria per abbracciare un modello organizzativo flessibile, orientato alla competitività dei mercati e alla stabilità patrimoniale dell’ente. L’intervento normativo in esame non si limita a ritoccare frammenti isolati del codice civile o del testo unico della finanza, ma incide simultaneamente sulla riserva di competenza gestoria, sulla morfologia delle deleghe, sui flussi informativi endosocietari, sui criteri di imputazione della responsabilità civile e sui poteri di vigilanza dell’organo di controllo.

La portata dogmatica di questa riforma impone all’interprete di superare letture riduttive o atomistiche delle disposizioni codicistiche. Per lungo tempo, l’analisi accademica e l’applicazione giurisprudenziale si sono attardate su una contrapposizione rigida tra il momento della deliberazione collegiale e quello dell’esecuzione monocratica, ovvero tra la competenza gestoria degli amministratori e la funzione di controllo spettante ai sindaci. Il d.lgs. n. 47/2026 supera la separazione tradizionale tra amministrazione e controllo, la quale non viene meno, ma cessa di essere rappresentabile secondo una logica meramente binaria e statica, lasciando emergere una trama di relazioni procedurali che ridefinisce gli obblighi e l’area di rischio degli operatori economici. Le attribuzioni non si distribuiscono secondo compartimenti stagni, ma attraverso una rete di funzioni interdipendenti: gestione, organizzazione, delega, informazione, valutazione e controllo.

In tale prospettiva sistemica assumono una funzione ordinante il nuovo articolo 2380-bis del codice civile, che riconduce agli amministratori la gestione e la strutturazione organizzativa dell’impresa; l’articolo 2381-bis, che disciplina la delega di attribuzioni e le funzioni residue dell’organo; l’articolo 2381-ter, che positivizza il dovere di agire informato e riconosce il criterio del ragionevole affidamento; l’articolo 2392, che coordina la solidarietà con la concreta ripartizione delle attribuzioni; e, infine, il nuovo articolo 2396-quinquies, che delinea i doveri dell’organo di controllo in relazione all’adeguatezza e al funzionamento degli assetti. La posizione di ciascun organo sociale non risulta più definita esclusivamente dalla titolarità formale di una competenza astratta, bensì dalla funzione concretamente esercitata all’interno del circuito dinamico di governo. Ne discende che la separazione tradizionale tra amministrazione e controllo cede il passo a una trama di relazioni procedurali che ridefiniscono gli obblighi e l’area di rischio degli operatori economici.

2. La competenza gestoria e le funzioni consiliari di indirizzo, valutazione e supervisione

La riscrittura dell’articolo 2380-bis c.c., letta in combinato disposto con il nuovo articolo 2381-bis c.c., restituisce centralità all’organo amministrativo quale centro di governo dell’impresa. La norma conferma il principio generale secondo cui la gestione e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale. L’amministrazione si configura così come un’attività permanente di governo dell’impresa, comprendente anche la strutturazione organizzativa; nel sistema delle deleghe, il consiglio è inoltre chiamato, ai sensi dell’art. 2381-bis, a esaminare, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari della società.

Su questo presupposto si innesta il nuovo articolo 2381-bis c.c., il quale disciplina organicamente il rapporto tra l’organo collegiale e gli organi delegati. La delega gestoria non viene abolita o compressa; al contrario, essa viene confermata quale tecnica di allocazione funzionale delle attribuzioni gestorie, non riducibile a una mera delega di atti materiali, che assicura efficienza operativa e rapidità decisionale nelle strutture societarie complesse. Il conferimento di poteri a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati non esaurisce il ruolo del consiglio, il quale conserva una funzione di indirizzo, valutazione e supervisione della gestione delegata. Nello specifico, l’organo collegiale:

  • Determina in modo analitico il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe;

  • Può in ogni momento impartire direttive vincolanti agli organi delegati in merito alla condotta della gestione;

  • Mantiene la titolarità del potere di avocazione delle singole operazioni rientranti nell’ambito della delega;

  • Valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

  • Esamina, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari della società;

  • Valuta il generale andamento della gestione sulla base dei flussi informativi ricevuti dagli organi delegati.

Il modello delineato evidenzia una differenziazione funzionale tra la cura degli assetti, affidata agli amministratori e, nell’ambito delle attribuzioni conferite, agli organi delegati, e la valutazione della loro adeguatezza da parte del consiglio, senza che tale distinzione comporti una cesura tra gestione e supervisione dell’attività amministrativa. Gli organi delegati curano l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all’organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento, sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo. A ciò si aggiunge la delimitazione delle attribuzioni che il legislatore sottrae alla delega, in ragione della particolare rilevanza che esse assumono sul piano patrimoniale, organizzativo e della continuità dell’impresa, quali quelle previste dagli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c., oltre all’inderogabilità delle decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 2086, comma 2, c.c. La collegialità svolge così una funzione di garanzia procedimentale per le scelte destinate a incidere sulla sopravvivenza dell’ente.

3. Il dovere di informarsi e il principio del “ragionevole affidamento”: la svolta dell’art. 2381-ter c.c.

L’introduzione del nuovo articolo 2381-ter c.c. costituisce un tassello innovativo della riforma, poiché interviene direttamente sullo statuto soggettivo e comportamentale degli amministratori non esecutivi e indipendenti. Nel sistema anteriore, l’obbligo di agire informati risentiva di una formulazione laconica che aveva alimentato incertezze interpretative, spingendo talvolta la giurisprudenza verso letture rigorose, inclini a sanzionare la presenza in seno al consiglio a fronte di dissesti o illeciti gestori imputabili agli organi delegati.

La nuova disposizione disciplina i canoni della circolazione informativa all’interno dell’organo amministrativo. Da un lato, si impone al presidente del consiglio di amministrazione di assicurare che adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno siano tempestivamente messe a disposizione di tutti i consiglieri; dall’altro, si riconosce a ciascun amministratore la facoltà di attivarsi richiedendo agli organi delegati chiarimenti e notizie inerenti alla gestione sociale. La disposizione stabilisce inoltre che gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute conformemente alla legge e allo statuto.

Questa previsione ridisegna i confini dell’agire diligente attraverso una sequenza logica rigorosa: il dovere di informarsi impone un flusso informativo conforme a legge e statuto, il quale fonda il ragionevole affidamento, destinato tuttavia a essere superato in presenza di elementi concretamente anomali. Il «ragionevole affidamento» non costituisce una sorta di safe harbour generale o un’esenzione incondizionata dell’amministratore non delegato, il quale mantiene il dovere generale di agire informato. La norma ancora l’affidamento alle informazioni ricevute secondo i canali legali e statutari, imponendo di valutare se le circostanze concrete, alla luce delle informazioni disponibili e delle specifiche competenze dell’amministratore, richiedessero ulteriori iniziative istruttorie.

La collegialità informativa cessa così di essere un simulacro formale, trasformandosi in un procedimento logico e organizzato di acquisizione, circolazione e ponderazione dei dati necessari all’esercizio consapevole della funzione amministrativa.

4. La rimodulazione della responsabilità solidale e i criteri di imputazione: l’art. 2392 c.c.

La coerenza sistematica della riforma trova il proprio banco di prova nella riscrittura dell’articolo 2392 del codice civile, norma deputata a regolare il regime della responsabilità solidale degli amministratori. La disposizione conferma la regola tradizionale secondo cui gli amministratori rispondono solidalmente dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, parametrando tale obbligo alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e alle specifiche competenze dei singoli soggetti. Ciononostante, il coordinamento con la nuova disciplina delle deleghe e dell’informazione impone una rimodulazione dei criteri di imputazione del risarcimento.

L’articolo 2392 c.c. conserva la regola della solidarietà, coordinandola con la concreta distribuzione delle attribuzioni risultante dall’art. 2381-bis e prevedendo che essa operi, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 2381-bis e dal quarto comma dell’art. 2381-ter. La responsabilità derivante dall’attribuzione gestoria specificamente delegata non viene automaticamente imputata agli altri amministratori; tuttavia permane la responsabilità solidale per l’omesso intervento quando ricorrono i presupposti del secondo comma. Tale principio si coordina con il dovere di attivazione impeditiva, il quale stabilisce che gli amministratori rispondono solidalmente se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Sul piano dogmatico, la formulazione della disposizione collega testualmente il dovere di intervento alla conoscenza dei fatti pregiudizievoli; ne deriva che la responsabilità non può essere automaticamente desunta dalla mera qualità di amministratore o dalla mera astratta conoscibilità del fatto. Resta ferma la possibilità di desumere in via presuntiva la conoscenza effettiva da elementi gravi, precisi e concordanti, secondo le regole proprie dell’accertamento giudiziale, distinguendo la conoscenza effettiva accertata in concreto da una mera imputazione normativa di conoscibilità. L’amministratore privo di delega può dunque rispondere per omissione dell’intervento doveroso quando, a fronte di fatti pregiudizievoli conosciuti, disponeva di poteri di intervento concretamente esercitabili e la condotta omessa risulti causalmente rilevante rispetto al danno verificatosi.

Completa il sistema la regola di esonero prevista dall’ultimo comma dell’articolo 2392 c.c.: l’amministratore immune da colpa è esente da responsabilità qualora faccia constare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell’organo di controllo.

Sul versante penalistico, la rimodulazione civilistica dei criteri di imputazione e l’introduzione del ragionevole affidamento non possono essere automaticamente trasposte nell’accertamento dei reati societari o concorsuali. La responsabilità dell’amministratore non esecutivo deve essere accertata alla luce degli specifici elementi costitutivi del reato contestato e del coefficiente soggettivo richiesto dalla relativa fattispecie, senza che la distribuzione delle deleghe o l’adeguatezza degli assetti costituiscano, di per sé, automatismi né di responsabilità né di esonero dalla responsabilità penale.

5. L’architettura multilivello dei controlli: il nuovo art. 2396-quinquies c.c.

Il nuovo articolo 2396-quinquies c.c. completa l’impianto della governance societaria definendo con precisione i contorni dell’attività di vigilanza spettante all’organo di controllo. La norma stabilisce che l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni, fatta salva l’applicazione delle deroghe previste dalle leggi speciali per gli emittenti soggetti a discipline di settore.

Le disposizioni consentono di ricostruire, sul piano sistematico e ai fini dell’analisi, un modello funzionale articolato in tre livelli progressivi e coordinati, che non corrisponde a una rigida tripartizione legislativa degli organi, ma descrive la diversa collocazione funzionale delle attività di cura, valutazione e vigilanza:

  1. Primo livello — cura e gestione: Amministratori e, nell’ambito delle attribuzioni delegate, organi delegati, i quali hanno il compito primario di istituire e curare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in coerenza con la dimensione e la complessità dell’impresa;

  2. Secondo livello — indirizzo e valutazione: Consiglio di amministrazione, il quale, ai sensi dell’articolo 2381-bis c.c., non si limita a ricevere i report, ma valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza degli assetti, esamina i piani e monitora l’andamento generale della gestione;

  3. Terzo livello — vigilanza: L’organo di controllo, al quale l’art. 2396-quinquies c.c. attribuisce il compito di vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dei relativi sistemi di controllo interno e gestione dei rischi.

Questa stratificazione dimostra come il legislatore abbia operato attraverso un coordinamento funzionale tra competenze contigue, distribuendo le funzioni secondo una logica di complementarità. La vigilanza non si risolve in una verifica meramente formale o documentale, né si spinge fino alla sostituzione dell’organo di controllo agli amministratori nelle scelte di merito gestionale; essa si configura come una funzione di controllo distinta dalla funzione gestoria, volta a verificare l’adeguatezza e il concreto funzionamento dei presidi organizzativi. In questa prospettiva, l’organo di controllo assume anche una funzione di raccordo informativo con l’assemblea, alla quale, ai sensi del secondo comma dell’art. 2396-quinquies, riferisce sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

6. Considerazioni conclusive: la natura dinamica dell’adeguatezza organizzativa

La riforma attuata con il d.lgs. n. 47/2026 consegna all’interprete un microsistema normativo caratterizzato da una marcata differenziazione funzionale delle competenze e dalla loro interazione procedimentalizzata. La gestione d’impresa, la cura degli assetti, il sistema delle deleghe, la circolazione dell’informazione consiliare, la valutazione collegiale e la vigilanza indipendente costituiscono i segmenti interdipendenti di un unico processo di governo societario.

Il rapporto tra gli artt. 2381-ter e 2392 c.c. costituisce uno dei principali snodi sistematici della riforma. L’informazione ricevuta secondo legge e statuto costituisce il presupposto del ragionevole affidamento dell’amministratore non delegato; l’emersione di elementi ulteriori può tuttavia rendere necessaria un’attività informativa o valutativa ulteriore. Quando l’amministratore venga a conoscenza di fatti pregiudizievoli, entra in gioco il distinto dovere di attivazione previsto dall’art. 2392, secondo comma. La responsabilità non deriva, dunque, né dalla mera appartenenza al consiglio né, all’opposto, dalla sola esistenza di una delega altrui, ma dalla concreta relazione tra attribuzioni, informazioni disponibili, posizione funzionale dell’amministratore, poteri concretamente esercitabili e condotta esigibile. L’assetto organizzativo non può essere ridotto a un elemento statico o a un adempimento meramente burocratico da verificare soltanto in occasione della crisi, bensì a una componente strutturale intrinseca ai doveri permanenti degli organi sociali.

Ne discende che l’adeguatezza deve essere intesa in senso dinamico, quale requisito destinato a essere costantemente verificato e adattato in rapporto alla natura, alle dimensioni, alla complessità e all’evoluzione dell’attività esercitata dalla società, nonché alla mutevolezza dei rischi endogeni ed esogeni che gravano sul mercato globale. Uno dei principali elementi di novità sistematica della riforma può essere individuato proprio in questa trasformazione concettuale: l’organizzazione societaria cessa di essere il presupposto inerte dell’agire imprenditoriale per divenire un processo permanente di costruzione, informazione, valutazione e controllo.

La corretta allocazione delle competenze e la trasparenza dei flussi informativi si rivelano così le chiavi di volta non soltanto per garantire l’efficienza economica dell’impresa, ma per assicurare una più equa, prevedibile e rigorosa imputazione delle responsabilità in caso di disfunzione o dissesto. Il diritto societario contemporaneo, alla luce del d.lgs. n. 47/2026, si conferma in definitiva come una tecnica di organizzazione economica orientata a disciplinare l’iniziativa privata attraverso presìdi di legalità organizzativa e di prudenza gestionale.