CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21820 depositata il 26 giugno 2026
Avviso di accertamento – Iscrizione a ruolo – Riscossione – Preavviso di fermo – Notifica – Contraddittorio – Litisconsorzio necessario – Rigetto
Fatti di causa
1. In causa avente ad oggetto il preavviso di fermo n. (Omissis)avente come presupposto l’iscrizione a ruolo del carico portato in un avviso di accertamento per Irpef dell’anno di imposta 2007, la Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso della contribuente Ma.Mo.
2. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva l’appello e compensava le spese di lite. In particolare, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, evidenziava: a) la omessa motivazione circa la inesistenza della notifica del preavviso di fermo, doglianza che riteneva anche fondata poiché la notificazione, avvenuta mediante il sevizio postale, era priva di relata; b) il difetto di motivazione della comunicazione preventiva in merito alle esigenze che giustificavano l’adozione della misura cautelare e ai fatti atti a compromettere la garanzia del credito nonché per la mancata allegazione della copia dell’avviso di accertamento posto a base del medesimo; c) l’assenza di prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento prodromico; d) la mancata indicazione del termine di durata di efficacia del fermo; e) ancora, riteneva fondata l’eccezione di illegittimità della richiesta di compensi per la riscossione e le spese di procedura in ragione della natura cautelare, e non di atto esecutivo, della misura.
3. Contro tale decisione EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE Spa ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate e la contribuente, alle quali il ricorso è stato notificato in data 25/05/2017, non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18 giugno 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 546 del 1992 correlato all’art. 14, comma 2, del medesimo D.Lgs., e lamenta la nullità della sentenza per non aver rilevato che la sentenza di primo grado era stata resa a contraddittorio non integro nonostante la tempestiva istanza di chiamata in causa dell’ente impositore formulata dall’agente della riscossione.
1.1. Il motivo è infondato.
In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, legittimato passivo necessario è l’agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all’iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall’altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l’ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass. n. 10854/2018).
Questa Corte ha anche affermato che nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (Cass. n. 1112/2015).
Né a diverse conclusioni si perviene in applicazione dell’art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, poiché ove si tratti di liti che “non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi”, questa Corte ha affermato che anche in tale circostanza non sussiste comunque litisconsorzio necessario (Cass. n. 22729/2016) e che il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, ha natura di Utis denuntiatio sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (Cass. n.16695/2019).
Anche in tal caso quindi il giudice di primo grado non aveva l’obbligo di integrare il contraddittorio né occorreva un’autorizzazione alla chiamata da parte del giudice.
2. Respinto il primo motivo, relativo ad asseriti vizi di carattere processuale, occorre esaminare i due motivi relativi al merito.
La CTR ha accolto il ricorso sulla base di plurime considerazioni, del tutto autonome tra loro, e costituenti autonome rationes decidendi, la nullità della notificazione del preavviso opposto e i vizi, anche di motivazione, del medesimo.
Il secondo motivo censura la statuizione relativa al vizio di notifica.
Il terzo motivo è invece relativo al ritenuto difetto di motivazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c. correlato all’art. 26 e all’art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973; la ricorrente deduce che la documentazione depositata attestava la regolare notificazione del preavviso avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale (applicabile anche al preavviso di fermo) e che il plico era stato ritirato personalmente dalla destinataria che apponeva la firma nello spazio preposto, non applicandosi le formalità degli artt.137 e ss. c.p.c.; deduceva ancora che comunque l’atto era stato ritualmente impugnato con operare della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.
3.1. Il motivo, pur fondato in diritto, non comporta tuttavia l’accoglimento del ricorso, alla luce di quanto si dirà in merito al terzo motivo.
È errata infatti la statuizione della CTR che, pur dando atto che la notificazione fosse avvenuta direttamente a mezzo posta, ha ritenuto necessaria la redazione di una relata di notifica e il rispetto delle forme di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., laddove è noto che, ove la notifica sia avvenuta mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non vi è la necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima, costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 35822/2023; Cass. n.29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n.4376/2017; Cass. n. 1304/2017).
Inoltre, questa Corte ha costantemente ritenuto che il disposto dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo il quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, è espressione di un principio generale, applicabile anche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso di accertamento o cartella di pagamento (Cass. S.U. n. 19854/2004; Cass. n.12153/2005; Cass. n. 24962/2005; Cass. n. 2272/2011; Cass. n. 10445/2011; Cass. n.17251/2013; Cass. n. 654/2014; Cass. n. 17198/2017; Cass. n. 27326/2024; Cass. n.677/2025), cosicché la tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, con ragionamento che appare estensibile a qualsiasi atto impugnato, tanto più al preavviso di fermo ove non viene in rilievo un tema di decadenza.
Ciò, però, come anticipato, non può comportare l’accoglimento del ricorso, alla luce della inammissibilità del terzo e ultimo motivo.
4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente infatti deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; censura la decisione ove ha ritenuto il preavviso privo di adeguata motivazione posto che invece nel dettaglio del debito era indicato l’atto sotteso, l’anno di riferimento, il debito residuo scaduto, interessi e compensi, e peraltro l’avviso presupposto era stato anche impugnato dalla contribuente.
4.1. Tale motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non censura le singole statuizioni con cui la CTR ha ritenuto il difetto di motivazione e comunque il vizio del preavviso e consistenti: a) nella mancata indicazione delle “esigenze che giustificavano l’adozione della misura cautelare” e dei fatti “atti a compromettere la garanzia del credito”; b) nella mancata allegazione della copia dell’avviso di accertamento posto a base del medesimo e l’assenza di prova dell’avvenuta notifica del medesimo; c) nella mancata indicazione del termine di durata del fermo.
Si tratta di statuizioni non solo convergenti ma che appaiono costituire ragioni della decisione del tutto autonome in quanto ciascuno dei vizi ritenuti sussistenti è idoneo ad inficiare l’atto impugnato.
Il motivo censura solo la statuizione sub b), deducendo l’avvenuta indicazione dell’atto prodromico che sarebbe stato anche impugnato da parte del contribuente, ma non censura affatto quella sub a) nè quella sub c) che sono del tutto specifiche e autonome rispetto all’altra, e cui non viene dedicata alcuna critica. Il motivo invece contiene solo alcune generiche considerazioni sulla natura del fermo, non confrontandosi con tali statuizioni, e si rivela quindi inammissibile.
5. Alla luce della inammissibilità del terzo motivo, poiché l’accoglimento dell’originario ricorso rimane supportato dalle specifiche rationes decidendi sul punto adottate dalla CTR, il ricorso va complessivamente respinto.
Non occorre provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimità alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva di parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.