CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22651 depositata il 3 luglio 2026
Rapporto di lavoro subordinato – Retribuzioni – Trasferimento di azienda – Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Non contestazione – Rigetto
Fatti di causa
1. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda della lavoratrice e dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato alle sue dipendenze, in forza di trasferimento di azienda del 31.7.2014 dal Gruppo C. s.p.a., con diritto alla riammissione in servizio nelle mansioni in precedenza occupate e condanna della OVS s.p.a. al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento al ripristino del rapporto di lavoro.
2. In particolare, la lavoratrice, già interessata da una serie di vicende circolatorie aziendali, essendo originariamente dipendente di S. s.p.a., per quanto in questa sede rileva, a seguito di un precedente giudicato con cui si era dichiarata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Gruppo C. s.p.a. dall’1.1.1999, chiedeva di essere riammessa in servizio da quest’ultima che, tuttavia, in data 25.7.2018, le comunicava contestualmente la reintegra e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, adducendo di non disporre più di unità produttive a cui adibirla.
3. La lavoratrice, avendo appreso che due dei punti vendita a cui era stata addetta nel 1995 e nel 1996 erano stati ceduti a O. s.p.a. nel mese di luglio 2014, impugnava il licenziamento intimatole dal Gruppo C. s.p.a., convenendo anche O. s.p.a. quale cessionaria ex art. 2112 c.c., per sentire accertare la sussistenza a far data dall’1.8.2014 di un rapporto lavorativo alle dipendenze della cessionaria con tutti gli effetti di legge.
4. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010 con riferimento alla domanda spiegata in via principale, volta a ottenere l’accertamento della costituzione del rapporto tra la ricorrente e la società O. s.p.a., ai sensi dell’art. 2112 c.c., a decorrere dalla ricezione della lettera datata 25.07.2018, con cui il Gruppo C. s.p.a. comunicava la reintegra della V. in esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1462/18 e il contestuale licenziamento della stessa per giustificato motivo oggettivo.
5. Interposto gravame da parte della lavoratrice, la Corte d’appello riformava la sentenza appellata, ritenendo inapplicabile al caso di specie la decadenza, e accoglieva il ricorso con accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di O. s.p.a., in virtù del trasferimento d’azienda del 31.7.2014.
6. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi a cui ha resistito la lavoratrice con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
7. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.
I. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si censura la sentenza (capi da 4.1.a 4.4) per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604/1966, come mod. dall’art. 32 della l. n. 183/2010, in relazione all’art. 2112 c.c.;
II. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604/1966, come mod. dall’art. 32 l. n. 183 del 2010, in relazione al licenziamento intimato dal Gruppo C. s.p.a. il 25.7.2018 (capi da 4.1 a 4.4 della sentenza), e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo;
III. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c, si eccepisce la violazione degli artt. 115, 116 e 188 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2112 c.c. (capi da 7.1 a 7.5), nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo;
IV. Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si fa valere la violazione dell’art. 1206 c.c., in relazione all’art. 2112 c.c. (capi 7.7. e 8 della sentenza);
V. Col quinto motivo, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., si eccepisce la violazione dell’art. 2909 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo (capo 8 della sentenza).
2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, vertendo entrambi sull’eccezione di decadenza, fatta valere, in un caso, in relazione alla cessione di azienda intervenuta tra il Gruppo C. s.p.a. e l’O. s.p.a. e, nell’altro, al licenziamento intimato dalla prima di tali società.
3. La società, in primis, si duole del fatto che la Corte territoriale, a differenza del giudice di primo grado, abbia ritenuto inapplicabile la decadenza rispetto alla cessione d’azienda e, in secondo luogo, evidenzia che, avendo la lavoratrice impugnato il licenziamento solo nei confronti del Gruppo C. s.p.a., sarebbe incorsa nella decadenza di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, aspetto sul quale, tuttavia, la Corte aveva omesso di pronunciarsi.
4. Osserva invero il Collegio come, nel ritenere inapplicabile la decadenza in relazione al trasferimento d’azienda, la Corte d’appello abbia fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia come affermati da questa Corte, secondo cui in tema di trasferimento di azienda, l’azione del lavoratore volta a far accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (cfr. in termini Cass. n. 28750/2019, Rv. 655699 – 01).
5. Quanto poi a una pretesa decadenza che si sarebbe verificata ex art. 6 l. n. 604 del 1966, come modificato dal 32 l. 183 del 2010, rispetto al licenziamento intimato dal Gruppo C. s.p.a. il 25.7.2018, di là dal fatto che correttamente la lavoratrice lo impugnava nei confronti del datore di lavoro che formalmente ebbe a intimarglielo, deve anche osservarsi come neppure vi fosse un onere in tal senso, trattandosi di licenziamento successivo alla cessione.
6. E infatti, secondo la giurisprudenza pacifica e consolidata di questa Corte, <<il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effetto legale ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tam quam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina. La domanda svolta dal lavoratore in tali casi è intesa soltanto a far valere l’effettività del passaggio; ad avvalersi cioè degli effetti ex lege della cessione e non ad impugnare un licenziamento che per essere intervenuto dopo il passaggio è inidoneo ad inficiare gli effetti legali derivanti dal passaggio ed a determinare alcuna estinzione del rapporto; anche per difetto di legittimazione sostanziale e di titolarità del rapporto in capo al cedente. Il rispetto della normativa sui licenziamenti individuali, ivi compreso l’onere del rispetto della impugnazione, deve ritenersi richiamato dall’art. 2112, 4° comma solo per i casi di possibile recesso da parte del cedente intervenuto prima che l’effetto di continuità garantito dal 1°comma dell’art. 2112 c.c. possa esprimere i suoi effetti>> (cfr. Cass. n. 3235/2024).
7. I motivi sono pertanto infondati.
8. Quanto al terzo motivo con il quale si censura la sentenza per l’errore di percezione nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, laddove la stessa aveva ravvisato la non contestazione da parte della società circa il fatto che la lavoratrice era stata adibita a uno dei due punti vendita ceduti, avendo di contro la società ricorrente da sempre contestato tale circostanza, trattasi di censura che si palesa inammissibile e infondata.
9. Va innanzitutto premesso che l’apprezzamento circa l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte costituisce valutazione riservata al giudice di merito, nell’ambito del giudizio di fatto allo stesso riservato (cfr. Cass. n. 3680/2019, Rv. 653130-01), sicché tale apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione” (Cass. n. 13217/2014, Rv. 631806-01).
10. Inoltre, la censura di falsa applicazione del principio di non contestazione ex art. 115, comma 2, c.p.c. soggiace alla necessità dell’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., ciò sia nel caso in cui si lamenti che il giudice abbia ritenuto operante il principio in assenza dei suoi presupposti (tal è, appunto, il caso che occupa), quanto nel caso in cui ci si dolga, al contrario, dell’erronea esclusione della sua operatività, per cui il ricorrente è tenuto non solo a indicare la sede processuale in cui abbia esposto o ribadito le tesi lamentate come disattese, inserendo nel ricorso la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi con la riproduzione degli atti del giudizio nella misura necessaria a tale scopo (cfr. Cass. n. 16655/2016, Rv. 641486-01), ma anche a indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi cfr. Cass. n. 12840/2017, Rv. 644383-01), in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c..
11. Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie, dai passaggi dei rispettivi atti trascritti nel ricorso per cassazione, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non emerge che in grado d’appello vi sia stata da parte sua una specifica contestazione delle circostanze fattuali consistenti nell’avere la lavoratrice prestato attività lavorativa presso le due sedi di Roma Piazza Talenti e Colli Portuensi, apparendo le contestazioni piuttosto rivolte a smentire la circostanza che la sentenza d’appello del 2018 avesse preso posizione su quali fossero le sedi di lavoro della Volpe, oltre che a confutare il fatto che il rapporto lavorativo in questione rientrava tra quelli ceduti e, infine, che la lavoratrice avesse mai operato presso le filiali gestite da O. s.p.a., laddove è pacifico che tali filiali negli anni 1995-1996 fossero gestite da altra società e che solo in seguito erano state interessate da una duplice vicenda circolatoria per passare, infine, a quest’ultima.
12. Inoltre, osserva il Collegio come la doglianza neppure appare confrontarsi adeguatamente con il decisum, che non scaturisce da una mera applicazione del principio di non contestazione, ma dalla valutazione di un complesso di elementi costituiti in primis dall’accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Roma n. 1462/2018, nella quale si dava atto che tutti i punti vendita del ramo tradizionale non alimentare, compresi quelli per i quali aveva lavorato in precedenza la Volpe, erano stati oggetto del contratto di cessione del 29.12.1998, oltre che dalle risultanze documentali rappresentate dalle visure camerali del Gruppo C. s.p.a. e di O. s.p.a.; all’esito di tale vaglio, la Corte rilevava come, pur in assenza del contratto di cessione di ramo aziendale, che era onere della società produrre, se non altro in virtù del criterio della vicinitas e senza che sia ravvisabile il lamentato sovvertimento della regola di riparto degli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c., poteva affermarsi che il rapporto di lavoro subordinato fosse stato oggetto di trasferimento aziendale ex art. 2112 c.c. all’odierna ricorrente in cassazione.
13. Il motivo è in conclusione infondato.
14. Con il quarto motivo, la società censura la sentenza per violazione dell’art. 1206 c.c. nella parte in cui la ha condannata al pagamento delle retribuzioni sin dal giorno del licenziamento, laddove la lavoratrice solo in data 29.11.2018 le aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative, per cui era a partire da quella data che avrebbe avuto diritto al pagamento del danno parametrato alle differenze retributive.
15. Va a tal proposito, tuttavia, osservato come, diversamente da quanto accade nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato per nullità del termine, la prosecuzione del rapporto di lavoro costituisce un effetto legale automatico della cessione d’azienda, che non richiede necessariamente un atto di costituzione in mora, così come nel caso di ordine di reintegrazione del lavoratore (cfr. Cass. n. 15376/2019, Rv. 654106 – 01).
16. Il motivo è quindi infondato.
17. Venendo infine all’ultimo motivo di ricorso, con lo stesso la parte si duole del fatto che la sentenza, pur avendo assunto a fondamento la pronuncia della Corte d’appello di Roma del 2018, nella parte in cui la stessa aveva accertato la natura del rapporto con il Gruppo C. s.p.a. per estenderla anche a O. s.p.a., non aveva poi tenuto conto della quantificazione dell’ultima retribuzione globale di fatto dalla stessa operata come pari a € 704,51, avendola riquantificata nel superiore importo di € 1.213,80.
18. La censura appare, invero, tesa inammissibilmente a veicolare nella presente fase una questione nuova, atteso che, come emerge dalla lettura della sentenza gravata, la Corte d’appello evidenziava l’assenza di contestazione sulla quantificazione dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonostante sia in primo grado che in grado d’appello la lavoratrice la avesse quantificata in tale specifico importo.
19. Trattasi quindi di motivo inammissibile, anche alla luce delle considerazioni esposte nel trattare il terzo motivo di ricorso sui limiti del sindacato avente a oggetto l’applicazione da parte del giudice di merito del principio di non contestazione, a cui si rimanda (paragrafi 9 e 10).
20. Il ricorso va in conclusione respinto.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
22. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che, quanto ai compensi, liquida in € 5.500,00 in favore della controricorrente, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.