CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22485 depositata il 30 giugno 2026

Inps – Contributi – Avviso di addebito – Gestione separata – Prescrizione – Omesso esame – Iscrizione d’ufficio – Opposizione – Accoglimento

Considerato che

In riforma della pronuncia di primo grado la Corte d’appello di Ancona rigettava l’opposizione proposta dall’avv. S. C. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps relativamente ai contributi per l’anno 2011 dovuti alla Gestione separata cui la professionista era stata iscritta d’ufficio dall’ente in relazione alla sua attività libero professionale.

La Corte d’appello rigettava l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il dies a quo decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e affermava l’obbligo contributivo nonostante l’odierna ricorrente versasse il contributo integrativo alla Cassa di appartenenza ma non il contributo soggettivo.

Avverso la sentenza, Sara Cannuccia ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

È rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.

L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ritenuto che

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95, 55 R.D.L. n.182/35, dell’art.17 d.P.R. n.435/01, per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato (v. ad es. Cass.28565/22, Cass.33885/22) che la prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20). In particolare, nella determinazione del giorno di scadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25).

Quanto ai contributi relativi all’anno 2011, l’art.1, co.1 d.P.C.m 6.6.2012, fissava il termine per il pagamento al 9.7.2012, sicché l’interruzione della prescrizione, in data 23.8.2017, non fu tempestiva.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo: la comunicazione del 23.8.2017 era tornata al mittente per compiuta giacenza, e quindi non era perfezionato l’atto interruttivo della prescrizione.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2941 n.8 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116, co.8 l. n.388/00, per avere la Corte applicato il regime dell’evasione e non quello dell’omissione.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, co.25 e 26 l. n. 335/95, 18, co.12, d.l. 98/11 conv. in l. 111/11, per avere la Corte d’appello ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata.

Gli ultimi tre motivi sono assorbiti.

In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.