INPS – Messaggio n. 2275 del 6 luglio 2026

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015 – D.I. n. 2/2017 – Modalità di recupero, a valere sulle risorse residue relative all’anno 2019, in favore delle imprese di cui all’elenco allegato al presente messaggio – Istruzioni contabili

1. Premessa

Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020 sono state fornite istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Con il messaggio n. 1697 del 26 aprile 2021 sono state ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (NOTA 1).

Su richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stata effettuata la rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019 ed è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, sulla base delle rilevazioni operate dall’Istituto, il citato Dicastero ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle imprese indicate nel messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

Il predetto Dicastero ha successivamente richiesto una ulteriore rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019 e, dalle rilevazioni contabili operate dall’Istituto, è emersa la presenza di ulteriori somme residue sullo stanziamento per l’anno 2019.

Pertanto, il citato Dicastero ha adottato ulteriori decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle imprese indicate nell’allegato al presente messaggio (Allegato n. 1), a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali relativi alle somme residue rispetto agli stanziamenti dell’anno 2019, nonché le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo spettanti alle citate imprese.

2. Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per la fruizione dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.

3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2019

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento di cui all’Allegato n. 1 al presente messaggio, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

– nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

4. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile della misura in argomento, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019, si fa uso del conto GAW37349 (“L982”), istituito con la citata circolare n. 100/2020, alla quale si rinvia.

– Note –

(1) Cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 100/2020.

Allegato 1

(Testo dell’allegato)