CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24655 depositata il 15 agosto 2026

IRPEF – Avviso di accertamento – Principio di proporzionalità – Gravi ed eccezionali ragioni – Compensazione delle spese giudiziali – Rigetto

Fatti di causa

1. Fr.Ca. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 22 settembre 2023, n. 5288/12/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (…) da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’IRPEF relativa all’anno 2014 per l’importo complessivo di Euro 7.953,28 con i relativi accessori, per presunti redditi scaturenti dalle risultanze della dichiarazione 770 della ” B.R. Srl.” (poi, con decorrenza dall’anno 2014, della ” D.N. Srl.”), ha rigettato l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate e l’appello proposto in via incidentale da Fr.Ca. avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 29 aprile 2021, n. 4829/1/2021, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Nel confermare la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso originario del contribuente e aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (per “l’incertezza e la peculiarità della questione”), la Commissione tributaria regionale ha compensato le spese del giudizio di secondo grado, nonostante l’annullamento dell’atto impositivo, senza addurre la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per giustificare tale statuizione.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente confermata dal giudice di appello la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, argomentando che: “Nella motivazione della Sentenza appellata, i giudici di prime cure hanno ritenuto “che il ragionamento dell’Amministrazione appare in astratto condivisibile”, pur se l’indizio rappresentato dalle risultanze del richiamato mod. 770 non può da solo costituire prova del pagamento. Da qui la ritenuta incertezza e peculiarità della questione che, pur in presenza dell’accoglimento del ricorso, hanno portato alla compensazione delle spese di lite”.

Secondo il ricorrente, “la CGT di II grado capitolina, nel confermare la sentenza gravata, integrandone parzialmente la motivazione, ha evidentemente violato l’art. 15 del D.Lgs. 546/1992 non avendo evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, di gravi ed eccezionali ragioni”.

1.1 Il predetto motivo è infondato.

1.2 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

1.3 Anche nel giudizio tributario, per giurisprudenza costante, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34693; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).

1.4 Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario – dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6- 2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).

1.5 Nella specie, a ben vedere, la motivazione della sentenza impugnata – in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado – non appare palesemente illogica o inconsistente ovvero manifestamente erronea, avendo valorizzato l’incertezza del quadro probatorio, caratterizzato da un indizio (il modello 770 elaborato dal sostituto di imposta, che attesta il versamento di somme al contribuente), che aveva legittimato l’iniziativa dell’amministrazione finanziaria, ma che si era risolto a suo sfavore per la ritenuta insufficienza di prova.

Il che è coerente con l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di spese giudiziali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2019, n. 21157; Cass., Sez. 2, 16 maggio 2022, n. 15495).

1.6 Parimenti, si pone sulla stessa linea la riformulazione dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dell’art. 1, comma, lett. e), n. 1), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, il quale ha previsto la compensabilità totale o parziale delle spese giudiziali, oltre che “in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, anche “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Difatti, per quanto l’entrata in vigore di tale norma sia specificamente regolamentata dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, nulla esclude che la fattispecie tipizzata ex novo dal legislatore possa fungere da criterio ermeneutico nell’esegesi del previgente testo dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconducendosi in via interpretativa nell’apprezzamento dell’ampia casistica delle “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre la compensazione totale o parziale.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.