CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24659 depositata il 15 agosto 2026
Imposta di registro – Avviso di rettifica di valore – Termine lungo di impugnazione – Sospensione feriale dei termini processuali – Accoglimento
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 28 aprile 2021, n. 3899/21/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggiore imposta di registro n. (…) nei confronti della “G. Srl”, in dipendenza della compravendita stipulata tra An.Ma. (in qualità di venditore) e la “G. Srl” (in qualità di compratrice) su terreni siti in T. (ME) e B. (ME) per il prezzo di Euro 60.000,00, con rogito notarile registrato il 24 marzo 2010, rettificandosi il valore complessivo nella misura di Euro 316.000,00, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti della “G. Srl” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il 20 gennaio 2014, n. 323/12/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di secondo grado ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto della notifica dell’atto di appello oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione – nella misura di sei mesi, secondo il testo novellato dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. – dalla pubblicazione della decisione di prime cure.
3. La “G. Srl” si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di trattazione.
4. La resistente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. In limine litis, si rileva che la memoria illustrativa della “G. Srl” – in cui si eccepisce che l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate sarebbe stato carente di specificità, dal momento che “tanto nell’atto di appello quanto nel ricorso per cassazione, l’Ufficio ha indicato che l’atto di vendita sarebbe stato registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24 marzo 2010 al n. (…), mentre dagli atti della resistente emerge il riferimento all’avviso di liquidazione n. (…), Registro 2006”, per cui: “Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non soddisfa gli oneri di specificità ed autosufficienza richiesti, in particolare, dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., poiché la censura formulata presuppone l’esame diretto dell’atto di appello, ma tale atto non è stato né allegato né riprodotto nei suoi passaggi essenziali” – è inammissibile, in base al principio secondo cui, nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 1-bis del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 196), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l’adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380-bis.1 cod. proc. civ. (in termini: Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2021, n. 17030 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5°, 5 gennaio 2022, n. 268; Cass., Sez. 5°, 27 aprile 2022, n. 13226; Cass., Sez. 2°, 30 giugno 2026, n. 22467).
2. Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, e 51, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché dell’art. 327 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, con riferimento all’art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, prima della modifica apportata a tale comma dall’art. 16, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 162, ed all’art. 155 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado l’applicabilità della riduzione a sei mesi del termine lungo di impugnazione, ancorché tale modifica fosse inapplicabile ai procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, per i quali il termine lungo di impugnazione era ancora pari ad un anno.
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Come è noto, l’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha novellato l’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel senso di ridurre da un anno a sei mesi la durata del termine lungo di impugnazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni (anche nel processo tributario), il termine lungo (semestrale) di impugnazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge, ai soli giudizi instaurati in prime cure dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2011, n. 17152; Cass., Sez. 6°-5, 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., Sez. 6°-3, 6 ottobre 2015, n. 19969; Cass., Sez. 6°-5, 6 ottobre 2016, n. 20102; Cass., Sez. 6°-5, 28 settembre 2017, n. 5178; Cass., Sez. 5°, 11 maggio 2018, n. 11500; Cass., Sez. 5°, 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., Sez. 6°-5, 27 febbraio 2020, n. 5423; Cass., Sez. 25 gennaio 2021, n. 1437; Cass., Sez. 6°-3, 1 dicembre 2021, n. 37750; Cass., Sez. 6°-5, 6 giugno 2022, n. 18107; Cass., Sez. 5°, 12 maggio 2023, n. 13086; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024, n. 25145; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 120; Cass., Sez. 3°, 2 giugno 2026, n. 17402).
2.3 Ne discende che, nella specie, essendo stato incardinato il giudizio di prime cure dalla contribuente con ricorso notificato il 5 maggio 2008, depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il 29 maggio 2008, quindi prima del 5 luglio 2009, e deciso con sentenza depositata il 20 gennaio 2014, n. 323/12/2020, il termine lungo (annuale) di impugnazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. veniva a scadenza, con il computo della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (nel testo antecedente alla modifica da parte dell’art. 16, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2014, n. 162, e quindi dall’1 agosto 2014 al 15 settembre 2014), il 7 marzo 2015. Ma, cadendo di sabato, poteva trovare applicazione l’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (quale aggiunto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), a tenore del quale la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo “… si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”, con il conseguente differimento della scadenza al lunedì successivo, cioè al 9 marzo 2015. Per cui, l’appello notificato il 4 marzo 2015 era tempestivo.
3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.