CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24207 depositata il 29 luglio 2026
Avviso di accertamento – IRES, IRAP, IVA – Consolidato fiscale – Interessi passivi – Inerenza – Deducibilità – Accoglimento
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 1 dicembre 2015, alla società V. Srl (soggetto successivamente estinto, in quanto incorporato nella società controllante F. Srl), quale società consolidata, ed alla F. Srl, quale società controllante in regime di consolidato fiscale, avviso di accertamento n. (…), con il quale venivano recuperati a tassazione, per l’anno 2011, costi non inerenti pari ad Euro 299.328,08 (rilievo non impugnato, e quindi divenuto definitivo), nonché interessi passivi ritenuti indeducibili per Euro 6.266.626,80 (di cui Euro 95.380,28 eccedenti il valore normale e corrisposti a F. Ema V-CV, Euro 3.699.553,52 in quanto non corrisposti ed Euro 2.471.693,00 riguardanti I.R.S.), con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA.
1.1. La società F. Srl impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 640/2018, depositata il 14 febbraio 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso di accertamento limitatamente al recupero a tassazione degli interessi passivi pari ad Euro 3.699.553,52 e confermando, invece, l’accertamento relativamente al recupero degli interessi passivi per Euro 95.380,28 (l’accertamento relativo agli interessi passivi IRS per Euro 2.471.693,00 era stato invece oggetto di definizione per adesione); spese compensate.
1.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n. 2004/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata in segreteria il 9 maggio 2019, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorso n. 38412/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).
Resiste con controricorso la F. Srl
2. Avverso lo stesso avviso di accertamento n. (…) proponeva separato ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche la V. Srl, quale società consolidata.
2.1. La C.T.P. adita, con sentenza n. 641/2018, depositata il 14 febbraio 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso di accertamento limitatamente al recupero a tassazione degli interessi passivi pari ad Euro 3.699.553,52 e confermando, invece, l’accertamento relativamente al recupero degli interessi passivi per Euro 95.380,28 (l’accertamento relativo agli interessi passivi IRS per Euro 2.471.693,00 era stato invece oggetto di definizione per adesione); spese compensate.
2.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n. 2003/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata in segreteria il 9 maggio 2019, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorso n. 38414/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).
Resiste con controricorso la F. Srl, quale incorporante (e già consolidante fiscale) la V. Srl
3. Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissata per la discussione dei ricorsi l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
È intervenuto, nel ricorso n. 38414/2019 R.G., il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. A.P., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo ed assorbiti i restanti.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi nn. 38412/2019 R.G. e 38414/2019 R.G., per evidenti ragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avviso di accertamento) e soggettiva (la debitrice controricorrente è la medesima, in veste sia di consolidante che di incorporante la società consolidata V. Srl)
2. Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alla descrizione ed al loro esame in maniera unitaria.
2.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 384, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era “perplessa ed inintelligibile”, in quanto, pur confermando l’inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società contribuente e dei relativi costi per interessi, aveva comunque ritenuto deducibili gli interessi passivi in oggetto in quanto tale componente negativa dedotta dalla V. Srl era stata specularmente dichiarata come ricavo dalla F. (consolidante) nell’anno 2011.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la violazione del combinato disposto degli artt. 96 e 109, nonché dell’art. 117, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Deduce l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto deducibili gli interessi passivi, nonostante fosse pacifico che detti interessi non fossero stati pagati dalla consolidata V. Srl per rinuncia al credito da parte della F. Srl, non avendo rilevanza alcuna la circostanza che tale componente negativa fosse stata specularmente dichiarata come ricavo dalla consolidante F. Srl, stante l’autonomia soggettiva delle due società.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, invece, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.
Sostiene l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva esaminato il profilo attinente all’economicità/antieconomicità dell’operazione, con riferimento all’operazioni di finanziamento infragruppo ed all’entità degli interessi passivi dedotti, incorrendo così del vizio di ultrapetizione, posto che l’accertamento non era fondato con riferimento alla disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione dell’art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Osserva l’Ufficio che la C.T.R. aveva escluso la verifica del requisito dell’inerenza per la deducibilità degli interessi passivi, senza considerare, tuttavia, che ciò non escludeva la possibilità di una valutazione in termini di antieconomicità-congruità e, quindi, di inerenza “quantitativa”.
2.5. Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione degli artt. 2467 e 2697, comma 2, c.c., nonché dell’art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamente valutato come l’opzione della V. Srl di ricorrere ad un finanziamento infragruppo più oneroso rispetto a quello bancario fosse comunque conveniente, in considerazione della postergazione del credito dei soci finanziatori, tenuto conto del fatto che tale finanziamento, ad un tasso più che doppio rispetto al tasso di mercato, aveva comunque contribuito ad aumentare lo squilibrio finanziario della società.
3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Infatti, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. (ad opera dell’articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (tra le altre, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).
A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi – che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546/1992 – di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza della mera “insufficienza” o “contraddittorietà” della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).
Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare comunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur con motivazione concisa, ha spiegato che la deduzione degli interessi passivi per un credito non più esistente – in quanto la creditrice F. Srl aveva rinunciato a tale credito – era comunque ininfluente, dato che tale deduzione era stata comunque compensata dall’indicazione di corrispondenti ricavi da parte della stessa consolidante F. Srl
La sentenza, quindi, è sul punto comunque motivata.
3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati.
La C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero degli interessi passivi corrisposti dalla V. Srl alla consolidante F. Srl (che ha poi incorporato la stessa V. Srl), sulla base di due considerazioni: a) non rileva il giudizio di inerenza nella deduzione degli interessi passivi; b) trattandosi di consolidato fiscale, la componente negativa dedotta da V. Srl è stata specularmente dichiarata come ricavo da F. Srl
Deve tuttavia rilevarsi che l’Amministrazione finanziaria non ha recuperato a tassazione tali interessi passivi in quanto non inerenti, ma perché inesistenti, posto che la F. Srl aveva rinunciato al credito nei confronti della consolidata/controllata V., per cui comunque la V. non avrebbe potuto dedurre alcunché.
Inoltre, a nulla rileva che il costo in questione, pur inesistente, fosse stato indicato come ricavo dalla consolidante, in quanto, vertendosi in ipotesi di consolidato fiscale, le regole per la redazione delle singole dichiarazioni erano comunque immutate.
Invero, la tassazione su base consolidata non fa assumere alla fiscal unit la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, pur comportando la formazione di un’unica base imponibile di gruppo; inoltre, la tassazione su base consolidata non prevede, in via generale, alcuna deroga all’obbligo per ciascuna società, facente parte del consolidamento, di determinare il proprio reddito individuale secondo le regole ordinare contenute nel capo II del Titolo II del D.P.R. n. 917/1986, che definiscono condizioni e limiti per la determinazione del reddito d’impresa.
Il consolidato fiscale, inoltre, è radicalmente diverso dal bilancio consolidato civilistico. Quest’ultimo, infatti, è un bilancio nel quale la pluralità delle società è rappresentata come un soggetto unitario, per cui le poste relative ai rapporti interni di gruppo sono reciprocamente elise ed i patrimoni netti integrati; nel consolidato fiscale, invece, le diverse società conservano la loro autonomia, e si opera esclusivamente la sommatoria algebrica dei risultati fiscali conseguiti da ciascuna società, e quindi il reddito complessivo globale, che è il risultato della somma dei redditi complessivi di ciascuna società.
Pertanto, anche in presenza di un consolidato fiscale l’Ufficio ha il potere/dovere di recuperare a tassazione i componenti negativi di redditi insussistenti anche se, specularmente, detti componenti sono indicati come positivi in capo al soggetto che avrebbe erogato la prestazione o ceduto il bene.
Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare che “in tema di determinazione del reddito di impresa, l’utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un’operazione economica, dovendosi escludere che la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l’attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall’attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo” (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).
Deve considerarsi, inoltre, che l’imputazione a titolo di interessi attivi in capo alla consolidante F. Srl non “azzera” l’effetto della deduzione degli stessi in capo alla consolidata V. Srl, perché non necessariamente si traduce in un maggior reddito imponibile della prima, e quindi in una maggiore imposta. Invero, proprio in virtù delle particolari norme di tassazione degli interessi, l’imputazione di un maggior importo a titolo di interessi attivi può avere determinato per la stessa il beneficio di un incremento del limite quantitativo di deduzione dei propri interessi passivi, giacché gli interessi passivi sono deducibili in misura corrispondente agli attivi e, solo per la parte eccedente, entro il 30% del ROL (art. 96 D.P.R. n. 917/1986).
Ne consegue che possono essere oggetto di deduzione solo i costi e le spese effettivamente sostenuti, e non è quindi possibile ritenere che il mancato pagamento di un componente negativo possa diventare ininfluente, allorché il corrispondente ricavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante) della prestazione.
Deve escludersi, infine, che nella specie possa ritenersi sussistente un’ipotesi di doppia imposizione, in quanto l’Ufficio ha assoggettato a tassazione una sola volta il presupposto impositivo (consistente nell’inesistenza dei costi per interessi passivi) e, tutt’al più, la società consolidante avrebbe potuto solo dedurre l’importo oggetto di rinuncia, laddove in presenza delle giustificazioni previste dalla legge (art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986).
Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: “nel consolidato fiscale, il gruppo di società non assume la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, per cui la tassazione su base consolidata non prevede alcuna deroga all’obbligo, per ciascuna società facente parte del consolidato, di determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie”.
3.3. Il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti, perché attengono alla questione subordinata della antieconomicità degli interessi pattuiti con la consolidante.
4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dispone la riunione del ricorso n. 38414/2019 R.G. al ricorso n. 38412/2019 R.G.
Accoglie, con riferimento ad entrambi i ricorsi, il secondo e terzo motivo; rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il quarto e quinto motivo.
Cassa le sentenze impugnate, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.