AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 165 del 31 agosto 2026
Modalità di determinazione del reddito derivante da un trust trasparente estero nei confronti di un beneficiario residente – Articolo 44, comma 1, lettera g–sexies), del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La contribuente istante (di seguito Istante) è una cittadina statunitense residente fiscalmente in Italia da diversi anni, che, a seguito del decesso della madre nel 2025, è divenuta beneficiaria di un Trust americano (di seguito Trust).
Il Trust è stato costituito secondo il diritto dello Stato della California il 18 ottobre 2006 dai genitori dell’Istante (di seguito Disponenti o singolarmente il/la Disponente, con riferimento al padre o alla madre), cittadini statunitensi ivi residenti fiscalmente, deceduti rispettivamente nel 2020 (il padre) e nel 2025 (la madre).
I Disponenti erano co-trustee e beneficiari fino alla morte dei redditi netti dei beni detenuti in Trust.
Al fine di una corretta qualificazione del Trust secondo la normativa fiscale italiana – premettendo che i genitori dell’Istante risultano essere sempre stati fiscalmente residenti negli Stati Uniti – nell’istanza viene rappresentato che gli elementi caratterizzanti ne danno una connotazione di trust fiscalmente interposto in capo ai genitori.
L’Istante unitamente ai propri fratelli, infatti, non ha alcun poter d’intervento sulla gestione e/o modifica delle disposizioni del Trust e non risulta beneficiaria individuata in caso di esistenza ancora in vita di uno dei genitori disponenti.
In data 26 luglio 2012, i genitori avevano nominato, in caso di impedimento o impossibilità di entrambi, come potenziali trustee, i figli secondo il seguente ordine: il figlio e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, contemporaneamente l’Istante e la sorella; ove una delle due sorelle non potesse ricoprire l’incarico, l’altra avrebbe dovuto ricoprirlo da sola.
Sulla base delle disposizioni dell’atto istitutivo, alla morte del Padre l’intero patrimonio del Trust è stato suddiviso in due distinti patrimoni separati (di seguito, Trust derivati):
– Survivor’s Trust, che è un trust revocabile a discrezione della Madre (Disponente superstite);
– Decedent’s Trust, che è un trust irrevocabile.
L’atto istitutivo prevedeva la possibilità di istituire anche un Marital Trust, che non risulta istituito.
L’unica beneficiaria dei Trust derivati è la madre finché è in vita. Alla sua morte il patrimonio, al netto delle spese connesse al decesso e alle imposte dovute, sarà distribuito in parti uguali ai figli, o agli eredi di questi ultimi.
La Madre ha mantenuto il ruolo di Trustee dei Trust derivati fino al 1° dicembre 2021. Con un atto di modifica dell’atto istitutivo del Trust, da tale data la Madre diviene co-trustee insieme al fratello e alla sorella dell’Istante e, nel caso di impossibilità di questi ultimi, un altro soggetto.
In data 11 luglio 2023 è stata dichiarata ”incapace di prendere decisioni senza assistenza”. I fratelli dell’Istante, in forza del loro ruolo di co-trustee, sono stati autorizzati con la sentenza della Corte di Giustizia dello Stato americano (California) a ”procedere ad una distribuzione eccezionale di capitale, stante comunque l’esistenza in vita della mamma, (…) ai tre figli beneficiari, tra cui l’Istante”.
A seguito di tale distribuzione, sebbene ai fini reddituali i Trust derivati risultavano essere ancora interposti in capo alla mamma fino al suo decesso, a partire dal periodo d’imposta 2023, l’Istante ha comunque dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale la quota di possesso degli asset detenuti tramite i Trust derivati ”di cui risulta essere civilisticamente beneficiaria”.
Nell’istanza viene precisato che non ha dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito in Italia la quota incassata trattandosi di una distribuzione di capitale e non di reddito. Detta somma è stata dichiarata e tassata negli Stati Uniti come donazione tra genitore e figli.
A seguito del decesso della Disponente, avvenuto il 20 maggio 2025, si è dato corso alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust e nell’atto di modifica del 2021, in forza dei quali il patrimonio del Survivor’s Trust e del Decedent’s Trust, composto da attività finanziarie depositate presso intermediari statunitensi e immobili situati negli Stati Uniti, rimanente a seguito del pagamento delle spese funerarie e delle imposte dovute negli Stati Uniti, è stato suddiviso ai tre figli (tra cui l’Istante).
Nel presupposto che il Trust sia interposto in capo alla Disponente fino alla morte di quest’ultima e della trasparenza del Trust medesimo per l’Istante, solo successivamente al decesso della madre, l’Istante chiede ”di conoscere la modalità di determinazione del reddito imputato al beneficiario individuato dal medesimo trust al fine di correttamente adempiere ai propri obblighi fiscali”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il Survivor’s Trust e il Decedent’s Trust siano da qualificare come entità interposte rispetto alla Disponente fino al decesso di quest’ultima avvenuto il 20 maggio 2025, essendo stata la Disponente l’unica beneficiaria sino alla morte dei redditi generati dai Trust derivati. Ciò in quanto al fratello e alla sorella dell’Istante, sebbene co-trustee, sarebbe stato precluso di intervenire in maniera libera nella gestione e nella distribuzione del patrimonio dei Trust fino al decesso della madre.
La qualificazione di entità interposta fino al decesso del soggetto interponente, da rinvenirsi dapprima nei genitori e successivamente nella sopravvissuta mamma, comporterebbe a parere dell’Istante un’effettiva attribuzione rilevante ai fini fiscali al Trust dei beni nel momento del decesso.
Solo dopo tale momento, a parere dell’Istante, sarebbe possibile qualificare i Trust derivati come trasparenti in capo ai beneficiari, con possibile attribuzione agli stessi del patrimonio.
L’Istante ritiene, pertanto, di essere titolare dei redditi imputati per trasparenza dal Trust e generati a far data dal decesso della madre e intende dichiarare nel proprio Modello Redditi – PF relativo all’anno di imposta 2025 i redditi conseguiti dal Trust indipendentemente dall’effettiva distribuzione dei medesimi.
A parere dell’Istante, la qualificazione dei Trust, dapprima interposti e successivamente trasparenti, risulterebbe rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR e della determinazione della componente afferente al patrimonio e di quella afferente ai redditi. Tenuto conto che i beni dell’interponente, anche se già presenti nel Trust, sono da considerarsi parte dell’attivo ereditario, l’Istante ritiene che la componente patrimoniale sia da determinarsi al momento del decesso della madre dell’Istante e la qualificazione di trust trasparente con beneficiario individuato nell’Istante.
Sebbene nella circolare n. 34/E del 2022 sia stato chiarito che ”ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tener conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito”, a parere dell’Istante non si può non tenere conto della formulazione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR.
Ancorché nel citato documento di prassi sia stato chiarito che il perimetro applicativo dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR sia da riferirsi ai trust opachi esteri, ad avviso dell’Istante, nel caso di specie, si deve tener conto di tale disposizione per consentire il corretto trattamento ai fini fiscali in capo al beneficiario del possibile disallineamento sussistente nella determinazione dei redditi imponibili tra sistemi fiscali di Stati diversi. Diversamente si riscontrerebbe la doppia tassazione dello stesso reddito, che sarebbe stato tassato per imputazione dall’interponente in fase di conseguimento e una seconda volta in fase di attribuzione in capo al beneficiario individuato. Dovendo procedere ad una determinazione della componente patrimoniale e della componente reddituale al fine di individuare la base imponibile rilevante in Italia, l’Istante ritiene che i valori dei beni oggetto di operazioni fiscalmente rilevanti debbano essere definiti sulla base del valore rinvenibile al momento del decesso del soggetto interponente.
Tanto premesso, a parere dell’Istante, nella effettiva determinazione dell’ammontare imponibile in Italia si deve tenere conto delle regole di determinazione del reddito previste in Italia, definendo la componente patrimoniale e la componente reddituale.
Ne consegue che, definita l’imponibilità della dismissione del patrimonio immobiliare secondo le regole previste negli Stati Uniti, in Italia si dovrà distinguere nell’ammontare del provento distribuito dal Trust al beneficiario la componente patrimoniale, pari al valore dell’immobile al 20 maggio 2025 e non al valore al momento del conferimento in data 18 ottobre 2006, in sede di costituzione del Trust da parte dei genitori dell’Istante.
A parere dell’Istante, ai fini fiscali italiani, la sola parte di provento percepito dal beneficiario eccedente l’importo pari al valore normale del bene in Trust al momento del decesso della madre rappresenterebbe la componente reddituale da assoggettare ad imposizione in Italia ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.
Con riguardo alla dismissione del patrimonio immobiliare, l’Istante sostiene, inoltre, che anche la parte avente una connotazione reddituale in realtà non dovrebbe essere assoggettata ad imposizione poiché, tenendo conto della qualifica reddituale originaria di reddito immobiliare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del TUIR l’immobile risulta essere stato acquisito per successione e, pertanto, sussiste la non imponibilità della plusvalenza generata.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si premette che il quesito oggetto del presente interpello non verte sulla qualificazione del Trust, pertanto, nella risposta si assume acriticamente quanto affermato dall’Istante, in merito alla qualificazione dello stesso come trasparente a seguito del decesso della Disponente.
L’istituto del Trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con ”beneficiari individuati” (cosiddetto ”trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto ”trust opaco”).
Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l’Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si aggiungono ai chiarimenti resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010 è stato evidenziato che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio dei trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
Nel medesimo documento di prassi, richiamando la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata quella ”dei trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso” e ”ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari”.
Con riferimento ai trust esistenti fiscalmente, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di trust:
– ”trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante ”imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
– ”trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Con riferimento ai trust trasparenti, l’articolo 73, comma 2, del TUIR prevede che nei «casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali». Per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata. In tale ipotesi, l’imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust avverrà direttamente in capo ai beneficiari, ovvero, in difetto, in parti uguali.
Ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust nei confronti dei beneficiari, l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR prevede che sono redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73».
Nella circolare n. 34/E del 2022 è stato chiarito che ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto ”enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del TUIR, salvo le ipotesi di:
– beneficiario ”individuato” residente (cfr. par. n. 3.1); e
– beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (cfr. par. 3.3).
In tali ipotesi nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del TUIR, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della Circolare n. 48/E del 2007.
L’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, stabilisce che «Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
In proposito, la circolare n. 34/E del 2022 ha precisato che la ”norma detta una presunzione relativa, con la finalità di assicurare l’imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della ”attribuzione” effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, sebbene la disposizione operi un generico riferimento ai ”trust esteri”, si ritiene che la stessa si applichi, in linea di principio, ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata in quanto:
– la relazione illustrativa nella parte in cui chiarisce che la modifica risolve
«il problema inerente i redditi provenienti da trust opachi esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito»;
– sotto il profilo sistematico, come precisato al paragrafo 2.3, le attribuzioni da parte di trust opachi esteri a beneficiari residenti, ordinariamente, non danno luogo a tassazione in capo agli stessi. Come anticipato in premessa, infatti, il decreto ha inteso prevedere regole puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, prevedendo l’inclusione delle relative ”attribuzioni” tra i redditi di capitale di cui alla lettera g-sexies) e introducendo la presunzione relativa con il comma 4-quater”.
Nel caso di specie, il Trust risulta essere stato costituito nel 2006, in California (Stati Uniti) da cittadini statunitensi ivi residenti fiscalmente. Il patrimonio del Trust è costituito da beni immobili situati negli Stati Uniti ed attività finanziarie detenute da intermediari statunitensi. Lo scopo del Trust (e dei Trust derivati) è la detenzione, amministrazione e distribuzione dei beni dei Disponenti secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo, ovvero distribuzioni periodiche prima ai Disponenti e, dopo il decesso di uno di loro, al Disponente superstite.
In forza di quanto previsto dal Trust, dopo la morte di uno dei Disponenti si è proceduto alla costituzione di due Trust derivati, uno revocabile (Survivor’s Trust) ed uno irrevocabile (Decedent’s Trust) e in ciascuno di essi è confluita rispettivamente la quota posseduta da ciascuno dei Disponenti nel patrimonio del Trust.
Sia l’atto istitutivo del Trust sia l’atto di modifica del 2021 prevedono che alla morte del Disponente superstite, l’intero patrimonio contenuto nei Trust sarebbe stato diviso in parti uguali tra i tre figli, tra cui l’Istante, senza alcuna discrezionalità da parte dei trustee in proposito. Essendo l’Istante tra i beneficiari individuati nell’atto di Trust, a seguito del decesso del Disponente superstite, ai fini della determinazione del reddito, l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione nel caso di specie.
Inoltre, in linea, con quanto chiarito, nella citata circolare n. 34/E del 2022, anche nel caso di specie, ”ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito”.
L’Istante, in quanto beneficiaria individuata di un trust estero dal 20 maggio 2025, è tenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali dal periodo d’imposta 2025, sulla base dei chiarimenti forniti nella circolare n. 34/E del 2022, nella circolare n. 38/ E del 23 dicembre 2013, che fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di monitoraggio fiscale, e nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.