CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22646 depositata il 3 luglio 2026

Avviso di accertamento – IRES e IRAP – Indeducibilità e indetraibilità – Fatture infragruppo – Contributo unificato – Giudicato e questioni pregiudiziali – Rinvio a nuovo ruolo

Rilevato che

1. In data 17 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate notificava alla società S.A.C.P.A. – (…) – Srl, poi incorporata per fusione nella società C.T.S. – (…) Spa, l’avviso di accertamento n. (…) con il quale, in relazione all’anno di imposta 2011, contestava l’indeducibilità di costi ai fini di IRES e IRAP per Euro 460.000,00 e la conseguente indetraibilità dell’IVA per Euro 93.350,00, in ragione della ritenuta genericità delle fatture emesse dalla società Ge.Di. Srl per prestazioni rese tra società infragruppo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso proposto dalla società contribuente, non essendo stata fornita la prova della congruità e della ragionevolezza dei costi di consulenza, nonché della loro determinatezza e proporzionalità in relazione alle singole prestazioni ricevute, anche sotto il profilo della coerenza economica dei costi sostenuti.

3. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, escludendo che la società avesse fornito la prova della ragionevolezza della spesa che risultava contraria ai comuni criteri organizzativi ed economico commerciali.

4. La società propone ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate, non avendo proposto tempestivo controricorso, ha depositato mero atto al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ.

4. La società contribuente ha depositato documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.

5. La società contribuente in data 10/03/2026 ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986, dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 cod. civ., assumendo di aver fornito la prova, ai fini della deducibilità dei costi, mediante la documentazione prodotta e dettagliatamente indicata, della certezza, della oggettiva determinabilità e dell’inerenza dei costi.

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; in particolare evidenzia che la Commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare nel dettaglio i documenti prodotti dalla società, menzionati negli atti di causa, sia in primo grado che in appello, che avrebbero condotto ad una decisione diversa.

3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza resa in violazione dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ., per omessa valutazione di elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito del giudizio, con particolare riguardo alla documentazione prodotta dalla società e non esaminata.

4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per aver omesso la pronuncia sul motivo di appello relativo all’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento in merito alla rideterminazione dell’aliquota ai fini dell’IRAP nella misura del 4,82, anziché in quella indicata dalla società nella percentuale del 4,36%.

5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla irrogazione delle sanzioni, in assenza di motivazione prevista a pena di nullità.

6. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente invoca il favor rei e, quindi, il D.Lgs. 158/2015, chiedendo l’applicazione del trattamento più favorevole.

7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, evidenziando che l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agli importi dovuti ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13, disposizione che a sua volta rinvia al contenuto del comma 1, relativo unicamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater.

Considerato altresì che:

in data sopravvenuta rispetto all’adunanza camerale e, precisamente, l’11/5/2026 è stata depositata l’ordinanza n. 13696, con la quale la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite, al fine di decidere le questioni concernenti la validità dell’avviso di accertamento redatto in violazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies della legge n. 212/2000 e le conseguenze relative alla utilizzabilità o meno degli atti acquisiti in virtù di un accesso non legittimamente eseguito presso i locali dell’attività o ad uso promiscuo, alla luce delle sentenze della CEDU (11 dicembre 2025, A. Srl e a. 7 c. Italia, e 6 febbraio 2025, nella causa I. Srl e altri c. Italia, ricorsi 36617/2018 e altri 12);

la ricorrente nella memoria depositata il 10/3/2026, oltre a ribadire l’applicabilità del giudicato in relazione alla sentenza depositata unitamente ad altri documenti in data 5 marzo 2026, ha illustrato le proprie difese chiedendo, tra l’altro, previa eventuale sospensione del giudizio e proposizione delle questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE e di legittimità costituzionale così come articolate, e previa eventuale disapplicazione delle norme di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 1972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12, legge 212/2000, di dichiarare la nullità dell’impugnato avviso di accertamento per violazione degli artt. 7-ter e 7 quinquies, L. n. 212 del 2000 e 12, della medesima legge; ritenuto che non è possibile procedere ad una riconvocazione dell’originario collegio dell’adunanza camerale del 20 marzo in quanto il Cons. A.A.S. è stato collocato fuori ruolo perché adibito ad altro incarico, onde va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa;

P.Q.M.

Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo.