AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 18 dell’ 8 luglio 2026
Procedura di controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell’UE ai sensi del regolamento (UE) 1020/2019 – Differenza tra immissione sul mercato e immissione in libera pratica
PREMESSA
Sono state segnalate, da parte di alcune Direzioni territoriali, criticità connesse all’applicazione del Regolamento (UE) 1020/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti nonché della normativa prevista per particolari tipologie di prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del citato Regolamento, in quanto disciplinati da disposizioni speciali (NOTA 1).
Tali criticità riguardano, in particolare, la questione relativa alla procedura di controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell’UE, ai sensi dei citati atti legislativi, e, segnatamente i diversi concetti di “ immissione in libera pratica”, “immissione sul mercato” e “messa a disposizione sul mercato” laddove solo in presenza di immissione sul mercato con messa a disposizione sul mercato la normativa in questione individua il momento a partire dal quale può verificarsi una violazione delle previsioni normative.
Premesso quanto sopra, al fine di garantire un’uniforme interpretazione ed applicazione della normativa in questione a livello nazionale, si rappresenta quanto segue.
QUADRO NORMATIVO
Ai sensi del Regolamento (UE) 1020/2019 (NOTA 2) e del d.lgs. n. 157/2022 (NOTA 3), come noto, ADM è competente per il controllo di tutti i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.
Per definire quali siano i prodotti che entrano nel mercato è opportuno un richiamo all’art. 3 del Regolamento (UE) 1020/2019, che qualifica:
– l’immissione sul mercato come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione” (punto 2);
– la messa a disposizione sul mercato come “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito” (punto 1);
– i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione come “i prodotti provenienti da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione o destinati all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale dell’Unione e vincolati al regime doganale di immissione in libera pratica” (punto 26) di cui agli articoli 77 e 201 del Regolamento (UE) 952/2013.
Coincidenti previsioni normative di “messa a disposizione sul mercato” e di “immissione sul mercato” sono presenti nel Regolamento (UE) 2023/988, art. 3, punti 6) e 7). (NOTA 4)
Inoltre, in maniera più puntuale, il documento di orientamento adottato dalla Commissione Europea Comunicazione 2022/C 247/01 – Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti, 2022 (NOTA 5) -, nella sua ultima stesura precisa, al Capitolo 2, che:
– la messa a disposizione sul mercato si realizza solo quando il prodotto è destinato all’uso finale nel mercato dell’Unione, secondo la finalità attribuita dal fabbricante (par. 2.2);
– l’immissione sul mercato coincide con la prima fornitura del prodotto, generalmente effettuata dal fabbricante o dall’importatore a un distributore o a un utilizzatore finale; le operazioni successive costituiscono invece semplici messe a disposizione. È inoltre precisato che non vi è immissione sul mercato se il prodotto non è destinato alla distribuzione, al consumo o all’uso nell’UE (par. 2.3) (NOTA 6);
– nelle vendite a distanza e online, i prodotti si considerano disponibili sul mercato dell’Unione quando l’offerta è chiaramente destinata ai consumatori UE (NOTA 7), ossia quando l’operatore economico indirizza le proprie attività verso uno o più Stati membri. Viene inoltre evidenziato che il momento dell’immissione sul mercato, rilevante ai fini dei requisiti di conformità, non è univoco ma dipende dalla specifica catena distributiva. In particolare: può verificarsi prima della vendita online, qualora il prodotto sia già stato immesso sul mercato e la vendita rappresenti solo una modalità di commercializzazione; può coincidere con l’immissione in libera pratica, ad esempio quando i beni sono inviati a operatori logistici nell’UE; può avvenire al momento della conferma dell’ordine, nei casi di acquisto diretto da parte del consumatore UE da un venditore stabilito fuori dall’Unione (par. 2.4);
– “… quando i prodotti vengono presentati in dogana e dichiarati per la procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell’UE …. Omissis … In pratica però può accadere che l’immissione in libera pratica e l’immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente” (NOTA 8) e che “Le autorità designate per il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione e le autorità di vigilanza del mercato hanno l’obbligo e il potere, in base ad un’analisi dei rischi, di controllare i prodotti provenienti da paesi terzi e di intervenire, se del caso, prima della loro immissione in libera pratica, a prescindere dal momento in cui sono immessi di fatto sul mercato dell’Unione.” (NOTA 9) (par. 2.5).
Da quanto chiarito nella Guida Blu emerge, pertanto, che, se pur nella generalità dei casi vi sia coincidenza tra il momento dell’immissione in libera pratica e quello dell’immissione sul mercato (NOTA 10), può accadere che l’immissione in libera pratica e l’immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente. In particolare:
– l’immissione sul mercato può avvenire prima dell’immissione in libera pratica: ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi delle vendite online o a distanza al consumatore finale da parte di soggetti non residenti (e-commerce B2C), anche se il controllo materiale della conformità dei prodotti può essere effettuato soltanto nel momento in cui i prodotti arrivano in dogana nell’UE;
– l’immissione sul mercato può avvenire dopo l’immissione in libera pratica: è il caso, ad esempio, della filiale europea (persona giuridica) di una multinazionale che importa i prodotti ai fini di una successiva fornitura (messa a disposizione) ai distributori: in tale ipotesi, la fornitura (prima messa a disposizione) avviene solo successivamente all’immissione in libera pratica (NOTA 11);
– l’immissione sul mercato potrebbe non avvenire: ciò si verifica, ad esempio, quando le merci, pur immesse in libera pratica, non sono destinate a essere messe a disposizione sul mercato dell’UE, ma vengono successivamente esportate verso un Paese terzo. In tale ipotesi, in assenza di una fornitura destinata alla distribuzione, al consumo o all’uso nel mercato dell’Unione, non si configura un’immissione sul mercato.
CONTROLLI DOGANALI
In considerazione dei succitati chiarimenti, del disposto dell’art. 1, par. 1, del Regolamento (UE) 2019/1020 – il quale stabilisce che nel mercato dell’Unione devono essere disponibili soltanto prodotti conformi – e del principio per cui “le autorità designate per il controllo dei prodotti … omissis … che entrano nel mercato dell’Unione hanno l’obbligo e il potere, in base ad un’analisi dei rischi, di controllare i prodotti provenienti da paesi terzi e di intervenire, se del caso, prima della loro immissione in libera pratica, a prescindere dal momento in cui sono immessi di fatto sul mercato dell’Unione”, i funzionari doganali, in presenza di merci terze soggette al controllo fisico o documentale connesso a finalità di sicurezza/vigilanza (NOTA 12), sono tenuti ad effettuare il controllo e svolgere tale attività mediante le procedure di seguito specificate a fronte di ognuna delle situazioni descritte:
1) dichiarazione di immissione in libera pratica e contestuale o antecedente immissione sul mercato: gli Uffici, qualora nell’ambito delle attività di controllo rilevino delle irregolarità o sospettino la presenza di non conformità o rischi, procedono, come di consueto, alla sospensione dello svincolo e alla segnalazione dell’irregolarità o della sospetta irregolarità alla/e autorità competente/i, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2019/1020, per le azioni da intraprendere e, in caso di conferma da parte di queste ultime, per dare avvio della procedura sanzionatoria (NOTA 13).
2) Dichiarazione di immissione in libera pratica senza contestuale o antecedente immissione sul mercato di prodotti dichiarati non conformi: in tali ipotesi, considerato che i beni non sono destinati – al momento della presentazione della dichiarazione doganale – ad essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione, non deve procedersi (NOTA 14) alla sospensione dello svincolo e alla citata segnalazione dell’irregolarità o della sospetta irregolarità alla/e autorità competente/i ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2019/1020. Tali ipotesi ricorrono ad esempio, quando i beni dichiarati per l’immissione in libera pratica sono destinati ad essere conformati in un momento successivo prima di un’eventuale messa a disposizione sul mercato dell’UE, oppure quando sono destinati alla esportazione verso un Paese terzo.
Affinché il funzionario doganale possa accertare la situazione di cui al presente punto l’operatore economico è tenuto a produrre, all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui deve essere attestato:
– che il bene non è, al momento della presentazione doganale, destinato alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione in quanto rivolto ad un mercato extra UE oppure al mercato UE solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla normativa unionale;
– l’effettivo utilizzo e il luogo di destinazione/stoccaggio/deposito privato del bene.
Ad ausilio degli operatori economici, è stato predisposto l’allegato modello di autocertificazione per l’indicazione delle informazioni circa l’utilizzo e il luogo di destinazione/stoccaggio/deposito privato della merce/bene.
Ai fini dell’allegazione alla dichiarazione doganale dell’autocertificazione in parola, è stato altresì istituito il codice documento 25AO da indicare a cura degli operatori economici ovvero dei loro rappresentanti. In assenza dell’indicazione del predetto codice documento, la merce si considera destinata all’immissione sul mercato e si procede come al punto 1).
Nell’ambito dell’attività di controllo, qualora emergano dubbi circa la veridicità delle informazioni riportate nell’autodichiarazione, l’Ufficio può chiedere all’operatore economico/rappresentante la produzione di idonea documentazione giustificativa atta a comprovare che la merce non è destinata alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione nonché il luogo di destinazione/stoccaggio.
Possono configurarsi le seguenti ipotesi:
a) Documentazione idonea: l’Ufficio ritiene idonea e sufficiente la documentazione prodotta dall’operatore economico o dal suo rappresentante.
L’Ufficio, qualora all’esito dell’esame della documentazione prodotta dall’operatore e della verifica che il bene non è destinato ad essere immesso sul mercato, pur in presenza di merci non conformi, non ritenga sussistenti motivazioni ostative, procede allo svincolo della merce.
In tali ipotesi, infatti, come già evidenziato, atteso che la merce non è destinata ad essere contestualmente immessa sul mercato, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo VII del Regolamento (UE) 2019/1020 e, pertanto, non si procede né alla sospensione dello svincolo né all’avvio di procedimenti sanzionatori.
Contestualmente all’atto dello svincolo, l’Ufficio trasmette apposita comunicazione al Nucleo Speciale Beni e Servizi Guardia di finanza – Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti all’indirizzo rm2210000p@pec.gdf.it e, per conoscenza, all’Ufficio controlli dogane della Direzione Dogane, recante ogni utile documentazione e informazione acquisita in sede istruttoria al fine di consentire lo svolgimento dei controlli ritenuti opportuni, successivi all’immissione in libera pratica, sulla merce e sull’operatore.
b) Documentazione non idonea: l’Ufficio ritiene insufficiente e/o non attendibile la documentazione prodotta dall’operatore economico o dal suo rappresentante (perché, ad esempio, il soggetto destinatario è direttamente un consumatore finale o un distributore nella rete unionale).
In tale ipotesi l’Ufficio procede come al punto 1) “dichiarazione di immissione in libera pratica e contestuale o antecedente immissione sul mercato”.
Qualora nel corso dell’istruttoria emergano indizi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere non veritiero il contenuto dell’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall’operatore economico o dal suo rappresentante, l’Ufficio procede altresì alla segnalazione all’Autorità giudiziaria ai sensi della normativa vigente.
3) Prodotti in arrivo da paesi terzi, posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall’immissione in libera pratica: qualora l’Ufficio abbia dubbi in merito alla conformità o alla possibile destinazione del bene all’immissione sul mercato dell’Unione, in applicazione dell’art. 25.4 del Regolamento (UE) 2019/1020, ne dà immediata comunicazione all’Ufficio doganale di destinazione competente per l’eventuale immissione in libera pratica, fornendo tutte le informazioni utili ai fini delle successive valutazioni.
Appare opportuno precisare che eventuali controlli successivi allo svincolo della merce, diversi dai controlli a posteriori disposti da ADM, non rientrano nelle competenze dell’Ufficio doganale, ma possono essere disposti ed effettuati dalla Guardia di finanza, quale autorità designata dall’art. 4 del d.lgs. n. 157/2022, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) 2019/1020.
CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Con riferimento alle fattispecie disciplinate dal precedente paragrafo “Controlli doganali”, punto 1) – dichiarazione di immissione in libera pratica e contestuale o antecedente immissione sul mercato -, la contestazione delle violazioni amministrative può essere avviata, allo sdoganamento, esclusivamente nei casi in cui, a seguito di conferma di irregolarità o non conformità da parte dell’autorità competente, l’immissione sul mercato del prodotto sia precedente o contestuale all’immissione in libera pratica.
Diversamente, come sopra chiarito al precedente paragrafo punto 2) – dichiarazione di immissione in libera pratica senza contestuale o antecedente immissione sul mercato di prodotti dichiarati non conformi -, qualora l’Ufficio ritenga attendibile il contenuto dell’autodichiarazione di cui al codice documento 25AO presentata dall’operatore economico, nonché dell’eventuale documentazione integrativa prodotta in sede di controllo, non si procede all’avvio del procedimento sanzionatorio.
Con riferimento ai controlli a posteriori, in entrambe le ipotesi sub 1) e 2), qualora, nell’ambito delle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 48 del Codice Doganale dell’Unione e del capo IV dell’Allegato 1 al d.lgs. 141/2024, emerga – anche attraverso l’esame della contabilità del dichiarante e delle operazioni commerciali successive allo svincolo delle merci – che il prodotto è stato immesso sul mercato in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore applicabile, l’Ufficio procede alla constatazione della violazione e all’avvio del relativo procedimento sanzionatorio.
Ai fini dell’accertamento a posteriori e con specifico riferimento all’ipotesi di cui al punto 2), l’immissione sul mercato può essere desunta anche dalle operazioni commerciali intervenute successivamente allo svincolo delle merci, quali, a titolo esemplificativo, la stipula di contratti di vendita/fornitura, l’emissione di fatture, la consegna o altra documentazione comprovante la distribuzione dei prodotti sul mercato dell’Unione.
Sia in caso di controlli in linea che a posteriori, fatte salve eventuali disposizioni speciali di settore applicabili e le specifiche norme che attribuiscono all’Agenzia la potestà sanzionatoria in determinate materie, la procedura di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
In particolare, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689/1981, i funzionari incaricati del controllo procedono all’accertamento della violazione, redigendo apposito verbale di constatazione della violazione nel quale devono essere indicati i fatti accertati, le disposizioni violate, il soggetto responsabile e gli eventuali obbligati in solido.
La violazione deve essere contestata con le modalità previste dall’articolo 14 della legge n. 689/1981. Nel caso sub 1), il termine di novanta giorni per la notificazione decorre dalla comunicazione all’Ufficio, da parte dell’autorità competente, dell’avvenuto rilevamento della non conformità o irregolarità della merce o del bene, quale esito dell’attività istruttoria; nel caso sub 2) e con riferimento ai controlli a posteriori, il termine per l’Agenzia decorre dalla data della conoscenza dell’avvenuta immissione sul mercato del prodotto non conforme.
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il trasgressore, laddove non escluso, può estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento, entro 60 gg dalla notifica, in misura ridotta, pari a un terzo del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione ovvero, se più favorevole e qualora sia stabilito un importo minimo edittale, al doppio del relativo minimo, oltre alle eventuali spese del procedimento.
Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della violazione. L’avvenuto pagamento in misura ridotta comporta l’estinzione dell’obbligazione e preclude la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
In particolare, nell’atto deve essere precisato che il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere effettuato a favore del conto corrente intestato all’UADM, con indicazione della seguente causale “Pagamento sanzione amministrativa. Rif. n. …(NOTA 15)”.
Alle somme eventualmente riscosse a titolo di oblazione, si applicano le disposizioni dell’art. 114 dell’Allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141, con riferimento alla ripartizione delle somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative.
In relazione alla quota non assegnata all’Agenzia, l’Ufficio territoriale provvede al versamento a favore del conto corrente indicato (NOTA 16) dall’autorità competente, riportando nella causale la seguente dicitura: “pagamento sanzione amministrativa ai sensi di … [base normativa] – Rif. n. … [verbale]”.
L’Ufficio deve inoltre trasmettere la contabile del pagamento alla competente autorità di sorveglianza.
In mancanza di pagamento in misura ridotta, trova applicazione l’articolo 17 della legge n. 689/1981, in forza del quale il funzionario che ha accertato la violazione è tenuto a presentare apposito rapporto all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione nelle modalità di cui al successivo art. 18. Il rapporto deve essere corredato dalla prova dell’avvenuta contestazione o notificazione della violazione e trasmesso all’autorità competente in relazione alla materia oggetto della violazione ovvero, in mancanza, al Prefetto.
STRUMENTI CAUTELARI
Sono stati segnalati da alcuni Uffici dubbi interpretativi in merito all’applicabilità dell’istituto del sequestro amministrativo di cui all’art. 13 della legge n. 689/1981 nelle fattispecie in cui, in sede di controllo allo sdoganamento, sia già stato disposto il fermo della merce ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020 mediante sospensione dell’immissione in libera pratica.
Al riguardo, si ritiene che il sequestro amministrativo “cautelare” non trovi applicazione nelle ipotesi in cui la merce permanga sotto vincolo doganale. In tali casi, infatti, la funzione cautelare propria del sequestro risulta già integralmente soddisfatta dalla sospensione dello svincolo, che mantiene la merce nella disponibilità dell’Autorità doganale e ne impedisce qualsiasi forma di utilizzo, distribuzione o immissione sul mercato dell’Unione da parte dell’operatore economico.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, nel corso dei controlli allo sdoganamento, qualora l’Autorità di vigilanza del mercato comunichi la non conformità della merce alla normativa sulla sicurezza dei prodotti, gli Uffici debbano disporre il sequestro amministrativo esclusivamente nei casi in cui tale misura sia espressamente prevista dalla normativa di settore applicabile.
In assenza di una specifica previsione, ferma restando la sospensione dello svincolo, gli Uffici devono notificare all’operatore economico le determinazioni adottate dall’Autorità di vigilanza del mercato competente.
Qualora, nell’ambito dei controlli a posteriori, venga accertata una violazione connessa all’immissione sul mercato di prodotti non conformi e la merce risulti ancora, in tutto o in parte, nella disponibilità dell’operatore economico, l’Ufficio procede al sequestro amministrativo cautelare della stessa ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689/1981.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
Allegato
(testo dell’allegato)
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Note:
(1) Secondo il principio della lex specialis, il regolamento “dovrebbe applicarsi soltanto nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto in altra normativa di armonizzazione dell’Unione”, quali i regolamenti (CE) n. 1223/2009, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2018/858 (4° considerando e art. 2, par. 1).
(2) Ai sensi dell’art. 25, par. 3, i prodotti soggetti al diritto dell’Unione che devono essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» sono sottoposti a controlli effettuati dalle autorità designate a norma del par. 1. In particolare, gli artt. 26, 27 e 28 prevedono la possibilità per le autorità doganali di operare una sospensione e/o il rifiuto della immissione in libera pratica nel corso dei controlli.
(3) Recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.
(4) Regolamento (UE) 2023/988, in vigore dal 13 dicembre 2024, che stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi il medesimo obiettivo, il quale, al considerando 61, prevede che, a norma del Regolamento (UE) 952/2013, “i prodotti provenienti da paesi terzi destinati a essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione o destinati all’uso o al consumo privato nel territorio doganale dell’Unione sono vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica». Tale procedura mira ad espletare le formalità previste per l’importazione delle merci, compresa l’applicazione delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in modo che tali merci possano essere messe a disposizione sul mercato dell’Unione come qualsiasi prodotto fabbricato nell’Unione”. Vedasi Circolare ADM 16/2025 del 10 luglio 2025.
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:247:FULL&from=EN. Tale documento, pur non essendo un testo giuridicamente vincolante, è uno dei principali documenti di riferimento sulle modalità di attuazione del quadro legislativo in materia di vigilanza del mercato.
(6) Tra le eccezioni di cui al Paragrafo 2.3 si segnalano i casi di interesse per le attività di questa Agenzia:
- quando la merce è presente nei magazzini del fabbricante (o del suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione) o dell’importatore, ma non ancora messa a disposizione, e quindi non fornita per la distribuzione, il consumo o l’uso, salvo diversa disposizione della vigente normativa di armonizzazione dell’Unione;
- quando la merce è trasferita dal fabbricante in un paese terzo a un rappresentante autorizzato nell’Unione che il fabbricante ha designato per garantire che il prodotto sia conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione;
- quando la merce viene introdotta da un paese terzo nel territorio doganale dell’UE, in transito, posta in zona franca, in deposito, in custodia temporanea o vincolata ad altro regime doganale speciale (ammissione temporanea o perfezionamento attivo);
- quando la merce è esposta o utilizzata in condizioni controllate in occasione di fiere, mostre o dimostrazioni;
- quando la merce è acquistata da un consumatore in un paese terzo mentre era fisicamente presente in questo paese e portata nell’UE da tale consumatore per suo uso personale.
(7) Nello stesso senso dispone anche l’art. 4 del Regolamento (UE) 988/2023.
(8) Si riporta il paragrafo 2.5 per intero: “Prima di raggiungere l’utilizzatore finale nell’UE, i prodotti provenienti da paesi extra-UE sono presentati in dogana e dichiarati per la procedura di immissione in libera pratica. Scopo dell’immissione in libera pratica è l’espletamento di tutte le formalità di importazione in modo che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato dell’UE e circolarvi liberamente, come qualsiasi prodotto fabbricato nell’UE. Di conseguenza, quando i prodotti vengono presentati in dogana e dichiarati per la procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell’UE; esse dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile. In pratica però può accadere che l’immissione in libera pratica e l’immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente. L’immissione sul mercato è il momento in cui il prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso ai fini dell’osservanza della normativa di armonizzazione dell’Unione. L’immissione sul mercato può avvenire prima dell’immissione in libera pratica, ad esempio in caso di vendite online o a distanza da parte di operatori economici ubicati al di fuori dell’UE, anche se il controllo materiale della conformità dei prodotti può essere effettuato soltanto non appena i prodotti arrivano in dogana nell’UE. L’immissione sul mercato può avvenire anche dopo l’immissione in libera pratica.”
(9) “Questo serve ad evitare l’immissione in libera pratica e quindi la messa a disposizione nel territorio dell’UE di prodotti che non sono conformi alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione o presentano rischi gravi per la salute, la sicurezza, l’ambiente o altri interessi pubblici.”
(10) Come avviene, ad esempio, nel caso di un importatore che è anche distributore: in tale ipotesi, infatti, la fornitura dal soggetto non residente all’importatore si configura come messa a disposizione sul mercato.
(11) Cfr. nota 6, ipotesi sub a) e b).
(12) Sia esso selezionato da circuito doganale o da analisi dei rischi locale.
(13) Vedasi ad es. la Circolare 12/2025.
(14) Tenuto conto di quanto disposto dall’art.1, par. 1 del Regolamento (UE) 2019/1020 in ordine alla possibilità per l’autorità doganale di non intervenire prima dell’immissione in libera pratica.
(15) Deve essere indicato l’identificativo della dichiarazione.
(16) Il MIMIT ha recentemente comunicato che il vecchio IBAN IT84A0100003245348008230101 è stato sostituito, a partire dal 1° gennaio 2025, dal nuovo IBAN IT74N0100003245BE00000000IL. Pur essendo il vecchio IBAN comunque finalizzato al bilancio dello Stato grazie a un sistema di riconciliazione automatica, si raccomanda la puntuale indicazione, negli atti di contestazione, dell’IBAN aggiornato, ai fini della corretta gestione delle pratiche.