AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 135 dell’ 8 luglio 2026

Articolo 87, comma 1, lett. c), del TUIR – Regimi a fiscalità privilegiato – Regimi speciali – Articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società Alfa S.p.A. (di seguito ”Alfa” o l”’Istante”) possiede una partecipazione del 25 per cento nella società Beta, con sede nella Repubblica di Serbia (di seguito ”Beta” o la ”partecipata estera”). La partecipazione è stata iscritta nel bilancio di Alfa, fin dalla costituzione della partecipata estera, tra le immobilizzazioni finanziarie.

La società Beta esercita un’attività di produzione, mediante un insediamento produttivo che occupa circa 220 persone e che ha richiesto notevoli investimenti in immobilizzazioni materiali.

L’insediamento in Serbia non risponde a nessun obiettivo di pianificazione fiscale aggressiva, quanto piuttosto alla volontà di radicare nel territorio serbo un effettivo insediamento produttivo, sostenendo i cospicui investimenti a tal fine necessari, oltre all’assunzione alle proprie dipendenze delle maestranze da utilizzare nei processi produttivi.

L’Istante intende procedere alla vendita della partecipazione detenuta in Beta al socio di maggioranza della medesima partecipata estera, Gamma Finanziaria (di seguito ”Gamma”).

Come precisato anche dall’Istante, Alfa e Gamma non appartengono al medesimo gruppo di imprese.

Beta applica la legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia, che all’articolo 50a prevede: «il contribuente che investe in proprie immobilizzazioni, ossia nelle cui immobilizzazioni investe altra persona, nell’ammontare superiore ad 1 miliardo di RSD (dinari serbi), e che utilizza tali immobilizzazioni per lo svolgimento del suo oggetto sociale e delle attività iscritte nel suo atto costitutivo, ossia attività indicate nell’altro atto del contribuente con il quale si determinano attività che il contribuente svolge, e che nel periodo d’investimento assume al tempo indeterminato almeno 100 persone, va esentato dal pagamento dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche nel periodo di 10 anni proporzionalmente a tale investimento fatto. L’esenzione fiscale prescritta, all’adempimento delle condizioni precedentemente previste, va applicata dal contribuente a partire dal primo anno in cui è stato realizzato l’utile».

La partecipata estera, avendone le condizioni, ha applicato il citato articolo 50a nella determinazione della propria imposta sull’utile delle persone giuridiche.

Ciò premesso, Alfa chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale della plusvalenza relativa alla cessione della partecipazione in Beta. In particolare, l’Istante pone i seguenti quesiti:

1) se l’articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia debba essere considerato un regime speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, con ciò che ne consegue ai fini dell’applicazione, nel caso di specie, del regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR (Quesito 1);

2) se nell’applicazione della disciplina PEX di cui all’articolo 87 del TUIR è possibile tenere conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1007, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che tutela l’affidamento del contribuente che ha investito in uno Stato a fiscalità ordinaria al momento della produzione dell’utile (Quesito 2).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In merito al Quesito 1, l’Istante ritiene che la normativa prevista dall’articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia non costituisca un regime speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, in quanto è applicabile strutturalmente alla generalità dei soggetti che esercitano in tale Stato un’attività d’impresa quale l’attività esercitata da Beta.

La disciplina prevista dall’articolo 50a della legge serba, peraltro, fa parte della legislazione fiscale ordinaria della Repubblica di Serbia, è stata introdotta dal 2002 ed è parte della locale legislazione sull’imposta sul reddito delle società. Non è stata, quindi, introdotta da una legge speciale o come risultato di interventi fiscali specifici e limitati nel tempo, a carattere estemporaneo, ma è parte costitutiva e integrante del sistema fiscale ordinario e della legge ivi applicabile.

Per quanto riguarda il Quesito 2, Alfa evidenzia che, nel caso la normativa prevista dall’articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia sia da qualificare come un regime speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, ragioni di ordine logico-sistematico portano a ritenere che la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 1007, legge 27 dicembre 2017, n. 205, trovi applicazione non soltanto ai fini della tassazione dei dividendi distribuiti da una società partecipata estera, ma anche in occasione del realizzo della relativa partecipazione.

In altri termini, a parere dell’Istante, nel caso di specie occorrerebbe applicare la disciplina prevista dall’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR e dal D.M. 21 novembre 2001 (c.d. black list) vigente alla data di costituzione di Beta, non potendo rilevare la disciplina vigente al momento del realizzo della partecipazione.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 87, comma 1, del TUIR stabilisce che le plusvalenze da realizzo relative a partecipazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento (c.d. participation exemption, di seguito anche ”PEX”) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’ininterrotto possesso (c.d. holding period) delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) la residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;

d) l’esercizio, da parte della partecipata, di un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo 55 del TUIR.

La questione sottoposta all’attenzione della Scrivente riguarda esclusivamente il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR relativo alla residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (c.d. requisito della residenza fiscale), con particolare riguardo ai criteri identificativi di tali Stati o territori.

Pertanto, esula dall’oggetto dell’interpello la sussistenza delle altre condizioni richieste per l’applicazione del regime PEX, che non sono oggetto di alcuna valutazione in questa sede.

Nello specifico, la condizione di cui alla lettera c) chiede che sia soddisfatta la «residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo».

Il comma 2 dell’articolo 87 del TUIR stabilisce che «il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso».

Si tratta del c.d. ”periodo di monitoraggio” che, per le cessioni di partecipazioni infragruppo, impone di estendere l’analisi relativa alla residenza fiscale della società partecipata a tutto il periodo di possesso della partecipazione.

L’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, in primo luogo, esclude dagli Stati a regime fiscale privilegiato gli Stati appartenenti all’Unione europea e quelli appartenenti allo Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia. Inoltre, la medesima norma, alla lettera b) del comma 1, stabilisce che i regimi fiscali di Stati o territori esteri si considerano privilegiati se, in mancanza del requisito del controllo, il livello ”nominale” di tassazione applicabile alla società estera risulti inferiore al 50 per cento di quello vigente in Italia. A tal fine, si tiene conto anche di eventuali regimi speciali applicabili nello Stato estero.

Più precisamente, i regimi fiscali sono considerati ”speciali” se si tratta di discipline «che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto».

Come affermato nella relazione illustrativa al d. lgs. n. 142 del 29 novembre 2018 che ha introdotto nel TUIR la norma in commento ”può considerarsi ”regime speciale” quel particolare trattamento fiscale che l’ordinamento estero riconosce solo al ricorrere di determinati requisiti di straordinarietà o specialità, quali quelli connessi a un determinato status soggettivo ovvero a una particolare ubicazione territoriale del contribuente, ovvero al carattere temporaneo della disciplina fiscale di favore.

In sostanza, per ”regime speciale” si può intendere quella disciplina fiscale applicabile a determinati soggetti in ragione della tipologia di attività esercitata (ad esempio attività industriali svolte in ”zone franche”), ovvero delle particolari categorie di appartenenza (ad esempio le ”microimprese”), ovvero in virtù di accordi o provvedimenti ad hoc dell’Amministrazione finanziaria estera, laddove nell’ordinamento estero è presente un regime ordinario, strutturale e differente applicabile ad altri contribuenti che svolgono analoga attività industriale, commerciale o finanziaria.

A mero titolo esemplificativo, prendendo a riferimento il nostro ordinamento, si potrebbe ritenere come non speciale il regime dell’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ”ACE”), posto che tale agevolazione rappresenta un regime strutturale riconosciuto a tutti i contribuenti che effettuano investimenti nel capitale, seppure con regole specifiche per alcune categorie di contribuenti, giustificate alla luce delle peculiarità delle singole situazioni soggettive di questi(soggetti IRES, soggetti IRPEF, etc.). Invece, sono da ritenersi speciali, ad esempio, quei regimi che prevedono una codificata deduzione, oltre ai costi confluiti nel conto economico, soltanto per un limitato periodo di tempo (…). In questo caso, è da ritenersi che sia proprio il trattamento temporaneo a determinare una sorta di ”specialità” rispetto al regime strutturale applicabile al di fuori di detto periodo”.

Nel caso in esame, Alfa detiene una partecipazione del 25 per cento nella società Beta residente nella Repubblica di Serbia. L’Istante intende cedere la partecipazione in Beta a Gamma.

Trattandosi di una partecipazione non di controllo, Alfa deve fare riferimento al livello nominale di tassazione e a eventuali regimi fiscali speciali applicabili a Beta.

L’Istante e la controparte Gamma non appartengono al medesimo gruppo, di conseguenza, nella fattispecie oggetto di interpello il periodo di monitoraggio ha inizio dal quinto periodo di imposta anteriore al realizzo.

Dalle informazioni e dai documenti presentati da Alfa, risulta che la partecipata estera applica nella Repubblica di Serbia una disciplina fiscale che consente di detassare l’utile societario corrispondente agli investimenti in immobilizzazioni strumentali effettuati, a condizione che tali investimenti superino l’importo di 1 miliardo di dinari serbi e che Beta assuma, a tempo indeterminato, almeno 100 lavoratori dipendenti.

L’esenzione viene concessa «nel periodo di 10 anni proporzionalmente a tale investimento».

Al riguardo, si evidenzia come tale disciplina fiscale non sia applicabile a tutte le società commerciali che operano in Serbia, ma sia destinata a determinate società in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive.

Infatti, si tratta di un regime fiscale che tende a incentivare gli investimenti in beni strumentali che abbiano una ricaduta positiva sul livello occupazionale.

La durata dell’esenzione nel tempo (10 anni), il limite minimo di investimento (1 miliardo di dinari serbi), l’obbligo di assunzione di 100 dipendenti, caratterizzano la ”specialità” di tale regime fiscale.

In altri termini, Beta beneficia di una disciplina fiscale che deve essere comunque considerata un regime fiscale speciale ai fini dell’articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, pur essendo inserita ”a regime” fra le disposizioni della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia e non essendo classificata, almeno da un punto di vista formale, come una ”agevolazione”.

Per quanto riguarda il Quesito 2, si evidenzia che la disciplina contenuta nell’articolo 1, commi 1007 e 1008 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), non può essere applicata alle plusvalenze da cessione di partecipazioni, poiché il legislatore ha espressamente indicato che tali disposizioni valgono esclusivamente ai fini della disciplina degli utili da partecipazione di cui all’articolo 47, comma 4, del TUIR e dei dividendi societari di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR.

In definitiva, si ritiene che la plusvalenza che deriva dalla cessione della partecipazione in Beta non presenti le caratteristiche richieste dall’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR per beneficiare del regime PEX di cui al medesimo articolo, atteso che la medesima partecipata estera deve essere considerata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata.