AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 136 dell’ 8 luglio 2026
Deduzione spese forfettarie in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale ex articolo 95, comma 4, del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa s.r.l. (di seguito ”Istante” o ”Società”) presenta un’istanza di interpello ordinario ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito all’interpretazione dell’articolo 95, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede una deduzione delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti al di fuori del territorio comunale.
Nel merito, viene rappresentato che l’Istante è una società fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, che opera principalmente nel settore dell’autotrasporto, con particolare riferimento alla distribuzione delle merci per conto terzi nel settore dell’e-commerce.
La Società dichiara di essere regolarmente iscritta nel c.d. R.E.N. – Registro Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate all’esercizio della professione trasporto merci, numero iscrizione XXX.
Nella propria attività di trasporto, si avvale sia di lavoratori assunti direttamente sia di lavoratori che prestano la loro opera con contratto di somministrazione, come previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (per contratto di somministrazione di lavoro si intende la tipologia contrattuale in forza della quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore).
L’Istante, coerentemente con il contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito ”CCNL”) ”Logistica, Trasporto merci e Spedizioni applicato”, non riconosce alla maggioranza dei lavoratori con mansione di autista alcuna indennità, nemmeno analitica, a titolo di rimborso delle spese per le trasferte effettuate dagli stessi. Tali importi, ai sensi del CCNL, non sono dovuti, stante l’orario di lavoro effettivamente compiuto dai lavoratori.
L’Istante chiede, quindi, se può usufruire delle deduzioni forfettarie, previste dall’articolo 95, comma 4, del TUIR, per le trasferte effettuate sia dai lavoratori direttamente assunti sia da quelli somministrati dalle agenzie di somministrazione, operanti sempre con mansione di autisti, anche se non eroga agli stessi alcuna indennità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che, essendo un’impresa autorizzata all’attività di autotrasporto merci, possa usufruire delle deduzioni forfettarie previste dall’articolo 95, comma 4, del TUIR, anche se non eroga alcuna indennità ai propri lavoratori. Ciò in quanto per trasferta non può che intendersi la missione che preveda la fuoriuscita dal territorio comunale dell’unità locale dell’impresa presso cui l’autista è assunto o presso cui è assunto dalla società di somministrazione del lavoro (indipendentemente dall’erogazione di indennità o di rimborsi spese).
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è limitato esclusivamente al quesito prospettato dall’Istante e non implica alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti dall’articolo 95, comma 4, del TUIR.
Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
L’ articolo 95, comma 4, del TUIR stabilisce che «[…] le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto […]».
Come evidenziato nella risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002, tale disposizione (all’epoca contenuta nel comma 1-quater dell’articolo 62 del TUIR) circoscrive il proprio ambito applicativo ”[…] alle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi, individuandole in modo preciso attraverso il richiamo all’autorizzazione amministrativa richiesta per lo svolgimento di tale attività. La precisa individuazione della tipologia di imprese agevolate porta a ravvisare il presupposto per usufruire del beneficio nella effettuazione di trasferte, fuori dal territorio comunale, da parte del dipendente o del socio-lavoratore, nell’esercizio dell’attività soggetta ad autorizzazione, nella quale devono ritenersi comprese anche le attività strumentali o integrate nel ciclo dell’autotrasporto […]”.
Tutto ciò premesso, in merito al quesito posto, si rileva che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell’articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti.
Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.
Con riferimento al caso di specie, pertanto, la predetta deduzione non spetta in quanto l’Istante non provvede, in concreto, a sostenere l’onere della trasferta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.