CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22458 depositata il 30 giugno 2026

Dequalificazione professionale – Demansionamento – Mansioni inferiori – Infermieri professionali – Onere della prova – Pubblico impiego contrattualizzato – Ricorso per cassazione – Rigetto del ricorso

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha condannato l’(…) (di seguito anche A.) a risarcire alle sue dipendenti V.M.L., D.F. e D.M. i danni da esse subiti per effetto della dequalificazione professionale dedotta, per essere state adibite in maniera continuativa e prevalente a mansioni inferiori rispetto alla qualifica rivestita di infermiere professionali.

Con tale sentenza la Corte territoriale ha parzialmente accolto l’appello presentato da tali lavoratrici nei confronti della anzidetta A. avverso la sentenza di primo grado, pronunciata il 2.11.2022 del Tribunale di Frosinone, che aveva invece respinto la loro domanda risarcitoria, senza procedere ad alcuna attività istruttoria, avendo ritenuto che la causa avesse natura documentale.

2. Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

3. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con un primo ed unico motivo di ricorso, la A. ha censurato la sentenza impugnata denunciando violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., 115, 347 e 420 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., evidenziando di aver reiterato, in sede di costituzione in appello, le richieste istruttorie avanzate in primo grado e che le stesse, ciononostante, non erano state valutate dal giudice del gravame.  

2. Rileva in primo luogo la Corte che nel ricorso, la formulazione di tale motivo è stata preceduta da una parte (pagg. da 3 a 10) intitolata «Infondatezza della domanda», al cui interno la ricorrente ha svolto alcune considerazioni sull’illegittimità della sentenza impugnata perché essa «non tiene conto della disciplina legale in ordine all’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, nonché delle regole in ordine alla ripartizione dell’onere della prova e dell’effetto devolutivo dell’appello; tutte norme che viola e, in via subordinata, applicata falsamente».

3. Le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità di tale parte del ricorso, ricompresa nell’ambito dei «Motivi», sul presupposto che essa riguarda questioni di fatto da ritenersi inammissibili e precluse nel giudizio di legittimità, non potendosi nuovamente tornare su questioni già decise nel merito, e per le quali peraltro non risulta formulato esplicitamente e validamente alcun motivo di ricorso.

4. Tale eccezione è infondata, poiché tale parte del ricorso può essere considerata come volta a fornire un inquadramento generale del quadro normativo di riferimento rilevante ai fini della valutazione dei fatti dedotti, come desumibile dalla frase «Prima di entrare nel merito degli errori commessi dalla Corte d’Appello di Roma, si reputa opportuno svolgere qualche considerazione sulla disciplina legale e contrattual-collettiva rilevante nel giudizio, come applicata dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, per evidenziare l’infondatezza della domanda erroneamente accolta in fase di appello».

4.1. Come tale, la parte in questione non va considerata come autonomo motivo di ricorso, che richiede il preventivo riscontro dei profili di ammissibilità previsti per il ricorso per cassazione.

5. A tale riscontro deve invece procedersi per quanto riguarda il primo, ma in realtà unico, motivo di ricorso formulato dalla ricorrente ed in precedenza richiamato.

6. Tale motivo, volto a far valere la violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge, ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

7. Questa Corte ha più volte affermato che il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ha l’onere, a pena d’inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, di svolgere specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 23745/2020, Cass. n. 10407/2025): è inammissibile, quindi, la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli meramente enunciata nella rubrica del motivo, che non trova però sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass. S.U., n. 25392/2019).  

7.1. Nel motivo in esame non è stato in alcun modo richiamato il contenuto precettivo di diverse disposizioni asseritamente violate, quali gli artt. 115, 347 e 420 c.p.c., né sono state svolte specifiche argomentazioni volte a evidenziare in che modo la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con le medesime disposizioni.

7.2. Parte ricorrente, al riguardo, ha dedotto che la sentenza è illegittima perché non ha tenuto né di quanto dedotto nel ricorso introduttivo dai lavoratori e di quanto allegato in memoria di costituzione dalla A. sia in primo che in secondo grado, senza che fossero state avanzate contestazioni al riguardo, né delle istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado e ribadite in appello, le quali non sono state neppure valutate.

7.3. Se con tale deduzione la ricorrente ha inteso dolersi di un’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza introdotta in giudizio, deve allora rilevarsi che una tale doglianza si risolve in realtà nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la quale integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere ex art. 360 n. 4 c.p.c. e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 22759/2014; v. pure, più recentemente, Cass. n. 4810/2025), nemmeno proposto in questa sede.

8. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre altresì tener conto del consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 20867/2020) secondo cui, per dedurre la violazione di tale disposizione è necessario denunciare che il giudice abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la sua violazione egli deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio.

8.1. Nel caso in esame però il giudice di secondo grado non è incorso in alcuna di tale violazioni, non avendo affermato di non dover osservare la disposizione in esame o di dover decidere la causa sulla base di prove disposte d’ufficio, avendo in realtà deciso la controversia sulla base della ripartizione degli oneri probatori, ponendo a fondamento della propria decisione la mancata osservanza dell’onere, ricadente sulla parte datoriale, di dimostrare l’esatto adempimento degli obblighi posti a suo carico dall’art. 2103 c.c., inquadrati nello specifico contesto del pubblico impiego contrattualizzato.

8.2. Le censure in proposito mosse risultano perciò infondate, e a diverse conclusioni non si può pervenire neanche sulla base della deduzione secondo cui le allegazioni svolte dalla A. non erano state contestate dalle lavoratrici.  

8.3. Al di là della genericità di tale deduzione, in proposito si deve considerare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione (v. Cass. n. 36/2019 e Cass. n. 27490/2019), la cui valutazione non è perciò sindacabile in cassazione.

9. Decidendo nel modo prima descritto, la Corte territoriale non è incorsa nemmeno nella violazione dell’art. 2697 c.c., la quale è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).

9.1. La Corte territoriale, nell’affermare che ricadeva sull’odierna ricorrente l’onere, non assolto, di dimostrare di avere assegnato alle sue dipendenti esclusivamente mansioni infermieristiche, proprie della categoria di appartenenza, o comunque mansioni a questa riconducibili in misura prevalente ed assorbente, si è attenuta ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, a fronte dell’allegazione da parte del lavoratore di un demansionamento o di una dequalificazione riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione ovvero attraverso la prova che questa è stata giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o, comunque, in base al principio generale risultante dall’art. 1218 c.c., da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. n. 48/2024, Cass. n. 4766/06, Cass. n. 4211/2016).

9.2. L’esistenza di un tale onere a carico dell’odierna ricorrente può essere affermata a maggior ragione alla luce della giurisprudenza, considerata anche dalla decisione impugnata,  consolidatasi con riferimento alle condizioni alle quali è consentita l’adibizione del pubblico dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, possibile solo nel caso in cui esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra un’obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, essa sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti (v. Cass. n. 12128/2025, pronunciata proprio con riferimento all’assegnazione di mansioni inferiori ad infermieri della sanità pubblica, Cass. n. 19419/2020, Cass. n. 17774/2006).

9.3. La violazione dell’art. 2697 c.c.,  non può essere affermata nemmeno sulla base dell’ulteriore deduzione della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente statuito che nella memoria di costituzione depositata in appello dalla A. «non era stata articolata alcuna istanza di prova, neanche sotto la forma della reiterazione di istanze già proposte in primo grado (art. 346 cpc)», non considerando che in detta memoria, a pag. 16 era stata reiterata la richiesta di ammissione della prova testimoniale già avanzata nella memoria difensiva di primo grado.

10. Tale deduzione risulta infatti infondata.

10.1. Le odierne controcorrenti hanno contestato la circostanza dedotta producendo, unitamente al controricorso, l’anzidetta memoria di costituzione in appello sub doc. n. 3, della quale hanno riassunto la parte di specifico interesse, deducendo che essa «riporta solamente un indice atti e documenti».

10.2. In effetti alla pagina 16 di detta memoria, diversamene da quanto dedotto dalla ricorrente, non figura alcuna reiterazione della prova per testi chiesta in primo grado, sicché la censura anzidetta deve ritenersi infondata.

11. Parimenti infondata risulta la censura relativa alla violazione dell’art. 2013 c.c., non potendosi affermare, in base agli insegnamenti giurisprudenziali in precedenza richiamati, che tale disposizione non prevede l’obbligo del datore di lavoro di provare il corretto adempimento dell’obbligazione relativa all’assegnazione delle mansioni al lavoratore, ma solo l’onere di contestare quanto ex adverso dedotto dai dipendenti che allegano l’inadempimento di tale obbligazione.

12. In base a tali considerazioni, il ricorso nel suo complesso deve essere rigettato.

13. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori come per legge.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis di detto art. 13, se dovuto.