CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22621 depositata il 2 luglio 2026
Licenziamento per giusta causa – Visite fiscali INPS – Irreperibilità del lavoratore – Verbali di accesso domiciliare – Art. 2700 c.c. – Onere della prova – Sanzioni conservative CCNL – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 355/2025 pubblicata il 26 aprile 2025, ha confermato la decisione del locale Tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto da (…) aveva annullato il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore da (…) S.r.l. in data 8 novembre 2023, condannando la società alla reintegrazione del (…) nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970.
2. Al lavoratore era stato contestato, con lettera del 27 ottobre 2023, di essersi reso irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo domiciliare disposte dall’INPS durante periodi di assenza per malattia: in data 7 settembre 2023, con esito «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo»; in data 17 ottobre 2023, con esito «non ha risposto nessuno all’indirizzo»; in data 20 ottobre 2023, con esito nuovamente «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo».
La Corte territoriale, nel condividere l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha escluso la sussistenza del grave inadempimento e, con riguardo alla contestazione relativa all’assenza del 17 ottobre, ha applicato il disposto dell’art. 18, comma 4, St. lav., ritenendo che la condotta del lavoratore – tenuto conto della mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento dal domicilio per una seduta fisioterapica – integrasse un’ipotesi per la quale il CCNL applicato prevede sanzioni meramente conservative.
3. Per la cassazione della sentenza (…) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione assistito da memoria affidato a quattro motivi.
3.1. Ha resistito con controricorso (…)
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
3.2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la violazione/falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., censurandosi l’interpretazione dei verbali di accesso domiciliare resa dalla Corte d’Appello.
Secondo la ricorrente, l’espressione «effettuato l’accesso» contenuta nei verbali del 7 settembre e del 20 ottobre 2023 implicherebbe che l’indirizzo è stato trovato – altrimenti l’accesso non sarebbe stato «effettuato» – e che «sconosciuto/irreperibile» non sarebbe l’indirizzo, bensì il lavoratore.
Tali aggettivi, secondo l’impostazione di parte ricorrente, mal si collegherebbero alla parola «accesso», mentre avrebbero miglior concordanza letterale con la parola sottintesa «lavoratore».
La ricorrente richiama altresì le comunicazioni INPS che riportano l’esito «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo», confermando, secondo tale tesi, che l’indirizzo sarebbe stato trovato e che fosse il lavoratore a risultare irreperibile.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’Appello, quanto alle visite del 7 settembre e del 20 ottobre 2023, ha ritenuto che le indicazioni riportate nei verbali del 7/9/2023 e del 20/10/2023 contenessero indicazioni internamente ambivalenti che ben potevano dar adito ad opposte(quelle sostenute dalle parti) interpretazioni.
In particolare, secondo la tesi datoriale, il (…) non era stato reperito presso il domicilio/residenza, mentre, secondo la tesi del lavoratore, era il domicilio/residenza del (…) a non essere stato individuato.
Tali interpretazioni ambigue, secondo quanto già ritenuto dal Tribunale di Venezia, dovevano reputarsi corroborate, in favore della parte appellata, sia nel fatto che il (…) nell’immediatezza della contestazione, si era giustificato negando di essere rimasto assente dal domicilio e, ancor di più, nel fatto che gli accessi effettuati dai medici fiscali in date – il 13/9/2023 ed il 17/10/2023 – contigue a quelle del 7/9/2023 e del 20/10/2023 erano andati a buon fine, ciò inducendo ad affermare che presso la residenza del lavoratore vi fossero sufficienti indicazioni per reperirlo e per lasciare comunicazioni entro la buca delle lettere.
1.2. Ne ha arguito la Corte che nel settembre 2023 la situazione presso l’abitazione del (…) dovesse essere differente rispetto a quella che l’appellante documentava come esistente al mese di giugno 2023, allorquando non vi erano indicazioni del numero civico dell’abitazione e del nominativo dello stesso.
1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle norme giuridiche che, disposte dal legislatore per l’interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all’interpretazione degli atti unilaterali e di quelli amministrativi in particolare (tra le altre, Cass. n. 5286 del 2025; Cass. n. 5966 del 2022).
1.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato un’interpretazione complessiva e coordinata delle espressioni contenute nei verbali, non limitandosi al dato testuale atomisticamente considerato, ma inserendolo in un più ampio quadro indiziario: ha dato rilievo all’annotazione «impossibilità a lasciare l’invito», che difficilmente si concilia con l’ipotesi di una semplice assenza del lavoratore dal domicilio (in tal caso il medico avrebbe lasciato l’invito nella cassetta delle lettere, come in altre occasioni); ha valorizzato la comparazione con gli accessi andati a buon fine in date contigue; ha infine rilevato che la situazione dei luoghi – come ammesso dalla stessa società appellante – era mutata tra giugno e settembre-ottobre 2023, con la presenza di indicazioni sufficienti per reperire l’abitazione.
Si tratta di motivazione non implausibile, atteso che l’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte territoriale non ha violato il canone dell’interpretazione letterale, ma lo ha integrato con una valutazione contestuale che – in presenza di espressioni intrinsecamente ambigue – risulta deltutto conforme ai principi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., in particolare al criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).
Le censure articolate dalla ricorrente si risolvono, in definitiva, in una sollecitazione a sovrapporre l’interpretazione della parte a quella del giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità ove – come nel caso di specie – quest’ultima risulti sorretta da motivazione non implausibile, appunto, e priva di fratture logiche.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, sul presupposto che i verbali di accesso per visita medica costituiscano atto pubblico avente efficacia di piena prova fino a querela di falso.
Secondo tale prospettazione, sostenere che il medico fiscale non avrebbe trovato l’indirizzo significherebbe mettere in dubbio l’atto compiuto dal pubblico ufficiale senza aver proposto querela di falso.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Come noto, l’art. 2700 c.c. stabilisce che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che i verbali redatti da pubblici ufficiali, ivi compresi i medici fiscali incaricati delle visite di controllo, godono di fede privilegiata limitatamente ai fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi né alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass., Sez. Un., n. 12545 del 1992; Cass. n. 17355 del 2009; Cass. n. 24818 del 2016; Cass. n. 24637 del 2022).
In particolare, per quanto concerne i verbali di visita fiscale, questa Corte ha precisato che il certificato redatto dal medico convenzionato con l’INPS per il controllo della malattia del lavoratore costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, l’efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto effettivamente attestato nel documento: qualora il medico certifichi esclusivamente che all’indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l’assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l’effettiva presenza del lavoratore presso l’abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso (Cass. n. 24181 del 2016).
Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno disconosciuto la veridicità di quanto materialmente attestato dal medico fiscale nei verbali, ma hanno, piuttosto, rilevato l’intrinseca ambiguità delle espressioni utilizzate, idonee a dar adito a opposte interpretazioni.
L’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte territoriale non richiedeva, pertanto, la previa proposizione della querela di falso, trattandosi non già di contestare la verità dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, bensì di chiarire il significato delle espressioni verbali adoperate dal medesimo.
A ciò si aggiunga che, secondo principio consolidato, la querela di falso non è necessaria per inficiare la valenza probatoria del verbale nella parte in cui esso contenga valutazioni o apprezzamenti del verbalizzante, ovvero nella parte in cui siano riportate dichiarazioni di terzi (Cass. n. 26376 del 2013; Cass. n. 9963 del 2002).
Nel caso in esame, le annotazioni «sconosciuto/irreperibile» costituiscono sintesi valutativa dell’esito dell’accesso, e la loro equivocità – come correttamente rilevato dai giudici di merito – non può essere superata attribuendo loro un significato univoco sfavorevole al lavoratore senza violare il riparto dell’onere probatorio.
3.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere che il medico fiscale non abbia rinvenuto l’abitazione del lavoratore, tale irreperibilità sarebbe comunque imputabile al lavoratore medesimo, il quale avrebbe reso di fatto irreperibile l’indirizzo.
Graverebbe pertanto sul lavoratore l’onere di dimostrare di aver posto in essere quanto in suo potere per consentire l’accesso e di essere presente presso l’indirizzo indicato nei giorni degli accessi.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’Appello ha escluso che nel caso di specie possa dirsi provato che l’irreperibilità attestata fosse da riferire al lavoratore, piuttosto che a quanto attestato circa l’indirizzo presso cui il medico si è recato. Ha ritenuto che l’interpretazione più plausibile – alla luce della comparazione con gli accessi andati a buon fine e della situazione dei luoghi – fosse quella favorevole al lavoratore, e ha conseguentemente escluso la sussistenza del fatto contestato.
L’art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Nel caso di specie, il fatto contestato al lavoratore era l’essersi reso irreperibile alle visite di controllo. I giudici di merito hanno accertato che tale fatto – in relazione agli accessi del 7 settembre e del 20 ottobre 2023 – non è stato provato, stante l’ambivalenza delle annotazioni contenute nei verbali e la valorizzazione del quadro indiziario complessivo.
Il richiamo all’art. 1218 c.c. e all’onere probatorio gravante sul lavoratore in caso di irreperibilità attestata dal medico fiscale attiene al distinto profilo del diritto all’indennità di malattia nei confronti dell’INPS (ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983), non già al regime probatorio del licenziamento disciplinare: in tale ultima ipotesi, il datore di lavoro che intenda licenziare il dipendente per assenza ingiustificata alla visita fiscale deve provare il fatto costitutivo dell’irreperibilità, non potendosi limitare a invocare l’onere probatorio a carico del lavoratore.
Quanto al profilo dell’onere di diligenza del lavoratore nel rendersi reperibile, esso presuppone, in ogni caso, l’accertamento dell’effettiva irreperibilità del medesimo, che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso sulla base del complessivo materiale probatorio.
In particolare, si ripete, l’intrinseca ambiguità delle attestazioni non ha consentito di individuarne in modo inequivocabile il contenuto, mentre è emerso che in altre circostanze, vicine ai due interventi, la notificazione fosse andata a buon fine.
Deve, quindi, ritenersi che la censura, in definitiva, si basi su una ricostruzione fattuale alternativa a quella operata dai giudici di merito e tenda a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, sottratta al sindacato di legittimità.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 CCNL chimici-farmaceutici industria e dell’art. 1 del D.M. Ministero del Lavoro 11 gennaio 2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto giustificabile l’assenza alla visita di controllo del 17 ottobre 2023, nonostante il lavoratore fosse assente dal domicilio per sottoporsi a un trattamento massofisioterapico/osteopatico senza averne dato preventiva comunicazione al datore di lavoro, come richiesto dall’art. 31 del CCNL.
Deduce, altresì, la violazione dell’art. 1 del D.M. 11 gennaio 2016, il quale esclude dall’obbligo di reperibilità i soli lavoratori affetti da «patologie gravi che richiedano terapie salvavita», categoria nella quale non rientra la lombosciatalgia per cui il (…) si era sottoposto al trattamento.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La Corte d’Appello, sul punto, quanto alla visita del 17 ottobre 2023, ha osservato che il CCNL applicato in azienda descriva in termini piuttosto minuziosi cosa debba fare il lavoratore in malattia al fine di favorire le visite fiscali.
L’art. 31 del CCNL prevede infatti che “Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le parti concordano quanto segue:
– il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del successivo penultimo comma della presente lett. A), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, disponibile per le visite di controllo (o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge);
– sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’impresa. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa”.
La clausola contrattuale, ha osservato la Corte, in ogni caso, non contempla in alcun modo, ed il dato è comunque irrilevante, che le prestazioni terapeutiche alla quale essa fa riferimento debbano avere il carattere della necessarietà e della indefettibilità, limitandosi a prevedere che si tratti di prestazioni sanitarie essendo evidentemente, per ciò solo, irrinunciabili.
4.4. Deve anzitutto osservarsi che la Corte territoriale non abbia in alcun modo ritenuto «giustificabile» l’assenza del 17 ottobre 2023, come sostenuto dalla ricorrente.
Ha invece accertato che il lavoratore era assente dal domicilio senza aver dato la preventiva comunicazione richiesta dall’art. 31 CCNL, integrando così una violazione dell’obbligo informativo ivi previsto.
Tale violazione – in assenza di contestazione della recidiva e in considerazione della natura della prestazione sanitaria cui il lavoratore si era sottoposto – è stata tuttavia sussunta in un’ipotesi per la quale il contratto collettivo contempla sanzioni conservative (art. 38 CCNL), e non già la sanzione espulsiva.
4.5. La valutazione de qua è conforme al diritto vivente di questa Corte in tema di selezione della tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, al fine di selezionare la tutela applicabile, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo (Cass. n. 11665 del 2022; Cass. n. 13063 del 2022; Cass. n. 13065 del 2022; Cass. n. 13774 del 2022; Cass. n. 20780 del 2022; Cass. n. 11682 del 2022; tra le successive conformi, Cass. n. 17548 del 2025; Cass. n. 29343 del 2025).
Tale orientamento ha assunto il rango di diritto vivente, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, la quale – con la sentenza n. 128 del 2024 – ha rimarcato che la previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, evidenziando la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che si sovrapponesse alla valutazione circa la sproporzione del licenziamento come effettuata dalle parti sociali.
4.5. Nel caso di specie, il giudice territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi: ha accertato in fatto che l’art. 31 CCNL prevede che in mancanza di preventiva comunicazione dell’assenza dal domicilio per prestazioni sanitarie, «a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata»; ha quindi sussunto tale condotta – in assenza di recidiva e di ulteriori elementi di gravità – nelle previsioni dell’art. 38 del medesimo CCNL, che contemplano sanzioni conservative.
4.6. Quanto al richiamo della ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte in tema di onere di comunicazione (Cass. n. 3294 del 2016), esso non è pertinente: la sentenza invocata afferma che grava sul lavoratore l’onere di provare l’indifferibilità dell’obbligo dell’allontanamento e l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, ma ciò attiene all’accertamento dell’illecito disciplinare e non esclude che – una volta accertata la violazione – il giudice possa sussumerla in una previsione contrattuale a sanzione conservativa, come appunto avvenuto nel caso di specie.
4.7. Infine, il richiamo all’art. 1 del D.M. 11 gennaio 2016 non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale non ha affatto ritenuto escluso l’obbligo di reperibilità del (…) in forza di tale decreto, ma ha semplicemente qualificato la violazione – pacifica in punto di fatto – come sanzionabile in via conservativa e non espulsiva.
Il decreto ministeriale, che esclude dall’obbligo di reperibilità i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, non viene in alcun modo in rilievo ai fini della selezione della tutela applicabile, operando su un piano diverso da quello dell’autonomia collettiva.
4.8. Le censure articolate dalla ricorrente, pertanto, pur prospettate come violazione di legge, si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio e della gravità della condotta, inammissibile in sede di legittimità.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
5.1. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente (…) ai sensi dell’art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/03.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente (…).