MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 22 giugno 2026
Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell’allegato A, parte integrante del presente decreto, le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
Il presente decreto è pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione «Trasparenza/Pubblicità legale».
Allegato A
ELENCO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IVI COMPRESE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NONCHÈ DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CHE COSTITUISCONO CAUSE OSTATIVE AL GODIMENTO DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
| Art. 437 c.p. | 24 mesi |
| Art. 589, comma 2, c.p. | 24 mesi |
| Art. 603-bis c.p. | 24 mesi |
| Art. 590, comma 3, c.p. | 18 mesi |
| Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1956 | 12 mesi |
| Art. 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998 | 8 mesi |
| Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 6 mesi |
| Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | 6 mesi |
| Articoli 7 e 9 decreto legislativo n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata | 3 mesi |
| Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | 3 mesi |