INPS – Messaggio n. 2308 dell’ 8 luglio 2026

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026 avente a oggetto: “Schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti a dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio – Regolamento contenente le “Disposizioni per la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti a dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio”

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026 è stato adottato il nuovo schema di convenzione finalizzato a disciplinare la concessione di finanziamenti ai pensionati dell’INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti concessi ai dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio, nonché il Regolamento contenente le “Disposizioni per la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti a dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio”, di seguito Regolamento (Allegato n. 1).

Il nuovo schema convenzionale ha validità dal 1° maggio 2026 fino al 30 aprile 2029, salvo rinnovo espresso per una sola volta e per la medesima durata, mediante scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il precedente schema di convenzione, prorogato fino al 30 aprile 2026, è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto.

In particolare, le principali novità sono contenute nel:

– comma 6 dell’articolo 12, rubricato “Gestione del piano di ammortamento”, che prevede che: “Nel caso in cui il piano di ammortamento cessi prima della sua naturale scadenza, o venga rimodulato, per le seguenti evenienze:

  1. a) estinzione anticipata totale del finanziamento;
  2. b) chiusura del piano (per annullamento del prestito o altre cause) da effettuare successivamente alla avvenuta validazione del piano da parte dell’INPS;
  3. c) rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale del finanziamento;

il soggetto convenzionato si impegna a richiederne la chiusura (o rimodulazione) all’INPS esclusivamente mediante l’utilizzo delle rispettive funzioni telematiche dedicate”;

– comma 2 dell’articolo 14, rubricato “Rinnovi di contratto”, che prevede che: “In caso di rinnovo c.d. “esterno”, il soggetto convenzionato si impegna a trasmettere all’INPS i dati relativi all’estinzione del finanziamento oggetto del rinnovo utilizzando la funzione telematica dedicata. Nel caso in cui il versamento estintivo sia avvenuto tramite bonifico identificato con TRN (Transaction Reference Number), nel campo denominato “N. CRO/TRN” devono essere inseriti esclusivamente dal sesto al sedicesimo carattere del codice, quale identificativo del CRO (Codice Riferimento Operazione)”;

– comma 3 dell’articolo 7, rubricato “Comunicazione di quota cedibile”, che prevede che: “La consultazione della comunicazione di quota cedibile della pensione da parte del soggetto convenzionato avviene previa identificazione del pensionato, attraverso l’acquisizione di copia di un valido documento di riconoscimento o mediante un processo conforme ai requisiti del Regolamento (UE) n. 910/2014, e con la necessaria comunicazione e verifica di uno dei seguenti elementi di riscontro alternativi:

– OTP inviato dall’INPS sull’eventuale cellulare certificato del pensionato;

– importo, comprensivo di cifre decimali, di una delle ultime due mensilità di pensione pagata.”

Inoltre, è prevista la facoltà in capo all’INPS di svolgere attività di audit, controlli e verifiche nei confronti dei soggetti convenzionati ai fini della verifica del rispetto degli obblighi scaturenti dalla convenzione, delle regole in materia di sicurezza nella gestione delle proprie banche dati e della protezione nel trattamento dei dati personali.

Il testo del Regolamento è stato oggetto di analogo aggiornamento e, conseguentemente, rispetto al previgente testo, sono state aggiornate le disposizioni in tema di ambito di applicazione (cfr. l’art. 1), recupero crediti residui (cfr. l’art. 9), rinnovi di contratto (cfr. l’art. 10), rimborso oneri (cfr. l’art. 15) e in materia di protezione dei dati personali (cfr. l’art. 16).

Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2024, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di 2,03euro, IVA esente ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per estrazione del rateo pensionistico fino al 31 dicembre 2026.

Parimenti, per il rimborso degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione, l’articolo 15 del Regolamento prevede che l’onere da corrispondersi è pari a 111,12 euro, IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e 9,26 euro, IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità successive.

L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.

Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le banche e gli intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con intermediari e soggetti privati, al seguente indirizzo e-mail: convenzioni.cessionequinto@inps.it.

Allegato

(INPS – Delibera 29 aprile 2026, n. 55)