CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20476 depositata il 17 giugno 2026
Lavoro – Assistenza sanitaria dirigenti – Accordo di risoluzione del rapporto di lavoro – Cassa di Assistenza – Iscrizione del dirigente – Polizze assicurative individuali – Oneri fiscali e contributivi – Diritto di rivalsa del sostituto d’imposta – Rigetto
Fatti di causa
1.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 784/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’impugnazione proposta in via principale da U.A. S.p.A. nei confronti di M.C.G. e dichiarando improcedibile per difetto di notifica l’appello incidentale concernente la statuizione sulle spese di lite.
La società aveva agito per ottenere la restituzione delle somme versate al Fisco e all’INPS quale sostituto d’imposta a titolo di oneri fiscali e contributivi gravanti sull’assistenza sanitaria garantita all’ex dirigente in forza di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro.
1.1. La controversia origina dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 19 ottobre 2011. In tale sede, le parti avevano concordato la risoluzione del rapporto e la società si era impegnata a mantenere in favore del G. – privo, all’epoca, dei requisiti pensionistici – il trattamento di assistenza sanitaria previsto dall’Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione, “anche alla stregua dell’art. 1, IV co. dell’accordo citato”.
2. Fino al 2013, la società aveva mantenuto l’iscrizione del dirigente presso la Cassa di Assistenza del Gruppo.
Dal 2014, U. (subentrata a Fondiaria-SAI) aveva invece aveva attivato polizze assicurative individuali ad hoc, instando per la restituzione delle somme versate, sulla scorta dell’assunto di aver agito quale sostituto d’imposta e sostenendo che il relativo onere non potesse più gravare sulla Cassa.
2.1. La Corte territoriale confermando l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto che l’impegno negoziale di garantire il “trattamento di cui all’Allegato 8” imponesse la specifica modalità attuativa ivi prevista (iscrizione alla Cassa) e non una generica copertura assicurativa; la clausola 6 dell’accordo avesse natura derogatoria rispetto ai requisiti ordinari di accesso alla Cassa e l’imposizione fiscale fosse l’effetto di una scelta unilaterale della società (la sostituzione della Cassa con polizze individuali), le cui conseguenze non potevano ricadere sul beneficiario, anche in forza dell’art. 2 dell’Allegato 8 che pone l’onere dell’assistenza a carico dell’impresa.
3. Per la cassazione di tale sentenza U.A. S.p.A. ha proposto ricorso affidato a sette motivi.
M.C.G. resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
Ragioni della decisione
1. I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche e riassunti come segue sono da reputarsi infondati, poiché l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale si ancora correttamente al tenore letterale dell’accordo, alla sua coerenza complessiva e al comportamento successivo delle parti.
1.1. Segnatamente, con il primo motivo, formulato sotto i profili di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1368 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’accordo del 19 ottobre 2011 obbligasse la società a mantenere l’iscrizione del G. alla Cassa di Assistenza Dirigenti – modalità attuativa non prevista nell’accordo – in contrasto con lo statuto e il regolamento della Cassa e con i canoni di ermeneutica contrattuale.
1.2. Con il secondo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si denuncia violazione dell’art. 1372 c.c., sostenendosi che l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale produrrebbe effetti inammissibili nei confronti della Cassa di Assistenza, soggetto terzo estraneo all’accordo.
1.3. La terza censura (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) lamenta violazione dell’art. 2 dell’Allegato 8 al CCNL e omesso esame di un fatto decisivo: la disposizione in oggetto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, prevederebbe l’attuazione dell’assistenza tramite la Cassa soltanto per i soggetti in possesso dei requisiti ex art. 1 dell’Allegato, di cui il dirigente era pacificamente privo; la motivazione della Corte territoriale sarebbe inoltre contraddittoria nell’affermare, per un verso, che la fonte del diritto del G. fosse da rinvenirsi nell’accordo individuale e non nell’Allegato 8, e nell’applicare, per l’altro, la modalità attuativa prevista dall’art. 2 del medesimo Allegato.
2. In via preliminare va ribadito che non è ammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei che facciano contemporaneamente riferimento alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., poiché una tale tecnica espositiva finisce per rimettere al giudice di legittimità il compito di “isolare” e ricondurre le singole doglianze ai corretti vizi deducibili, impostazione che questa Corte ha già ritenuto inammissibile (Cfr., sul punto, Cass. n. 3397 del 2024).
2.1. Va, altresì, ricordato che l’Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione (15 ottobre 2007), quale contratto collettivo nazionale, è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con applicazione diretta dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; diverso è il regime del verbale di conciliazione del 19 ottobre 2011, quale contratto individuale, la cui interpretazione è censurabile in cassazione soltanto per violazione specifica dei canoni ermeneutici, con onere della parte ricorrente di indicare in qual modo e con quali considerazioni il giudice se ne sarebbe discostato, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura (ex multis, Cass. n. 30141 del 13 ottobre 2022).
2.2. Nel merito, l’interpretazione della Corte d’Appello deve reputarsi corretta.
Sulla scorta del criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., occorre evidenziare che il punto 6 dell’accordo del 19 ottobre 2011 fa riferimento non ad una generica «copertura sanitaria» o a un «trattamento equivalente», ma al «trattamento di assistenza sanitaria di cui all’accordo per l’assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici allegato sub 8 al CCNL». Il richiamo è, dunque, espresso e sistematico: riguarda il trattamento nella sua integralità, non soltanto il contenuto prestazionale.
L’art. 2 dell’Allegato 8 – che prescrive che «l’assistenza sanitaria sarà attuata tramite la costituzione di una Cassa di assistenza» e che «l’onere dell’assistenza è a carico dell’impresa» – non disciplina i soli soggetti beneficiari (regolati dall’art. 1) ma le modalità attuative del beneficio: modalità che il richiamo contrattuale incorpora per intero.
Anche avuto riguardo al criterio dell’interpretazione sistematica, deve evidenziarsi che la Corte ha correttamente applicato il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole ai sensi dell’art. 1363 c.c., coordinando il riferimento all’Allegato 8 con la previsione di una durata sine die del beneficio (fino all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con analogo trattamento), il che rendeva manifesta l’intenzione delle parti stesse di estendere al dirigente esodato lo stesso trattamento normalmente riservato ai dirigenti in servizio o pensionati.
2.3. In tale contesto si colloca, in modo coerente, anche il richiamo contenuto nel punto 6 dell’accordo all’art. 1, comma 4, dell’Allegato 8, che eleva da otto a quindici mesi il mantenimento dell’assistenza nel caso di risoluzione per superamento del comporto di malattia.
La Corte d’Appello ha correttamente inteso tale richiamo come indice di una volontà di attribuire all’impegno assunto un’efficacia derogatoria rispetto alle regole generali per l’accesso al trattamento, e tale conclusione trova ulteriore conferma nella clausola secondo cui il trattamento viene meno “soltanto” in presenza di un nuovo rapporto di lavoro con pari trattamento, senza limitazioni temporali.
Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che le parti intendessero garantire al dirigente il medesimo trattamento “sotto ogni profilo”, incluse le modalità di erogazione collegate al canale attuativo collettivo (iscrizione alla Cassa), e che la deroga pattuita investisse i requisiti soggettivi di accesso (art. 1), non le modalità attuative (art. 2), con conseguente insussistenza di ogni denunciata contraddittorietà.
2.4. L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratore poteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni: il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, poteva confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nelle stesse forme godute in costanza di rapporto, ossia mediante iscrizione alla Cassa, forma che non comportava oneri fiscali né contributivi.
Questo profilo trova riscontro nel comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), poiché la società, dal 30 settembre 2011 fino alla fine del 2013, ha mantenuto l’ex dirigente iscritto presso la Cassa, garantendogli l’assistenza tramite la polizza collettiva/cumulativa e senza mai richiedere rimborsi di oneri fiscali o contributivi.
Tale condotta, protrattasi per oltre due anni successivi alla conclusione dell’accordo, costituisce, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, un elemento interpretativo decisivo ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., e rende incompatibile con il regolamento negoziale una lettura che consentisse alla società di modificare unilateralmente le modalità di attuazione dell’assistenza sanitaria, sostituendo l’iscrizione alla Cassa con polizze individuali assoggettate a tassazione.
2.5. Da ciò consegue che non è condivisibile l’assunto secondo cui sarebbe stato consentito alla società sostituire unilateralmente l’iscrizione alla Cassa con polizze individuali “ad hoc”, poiché una simile sostituzione altererebbe la modalità di adempimento incorporata nel regolamento contrattuale per effetto del rinvio espresso all’Allegato 8 e frusterebbe l’affidamento del beneficiario, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede anche nella fase esecutiva.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1372 c.c., è corretto escludere che l’interpretazione accolta produca effetti inammissibili nei confronti della Cassa quale terzo estraneo, poiché la decisione si limita a vincolare la datrice di lavoro all’utilizzo del canale attuativo predisposto in attuazione del CCNL, senza configurare un’obbligazione “verso” o di un terzo, ma rappresentando, piuttosto, un vincolo interno alla sfera della società quanto alle modalità di adempimento dell’impegno assunto.
La società, invero, non si è obbligata verso un autonomo soggetto distinto da sé; la datrice ha, piuttosto, assunto l’impegno di utilizzare, per il dirigente, il canale attuativo che essa stessa aveva istituito.
2.6. Il terzo motivo, riassunto al punto 1.3 della presente motivazione, verte essenzialmente sull’interpretazione offerta dalla Corte dell’art. 2 Allegato 8 censurandosi, segnatamente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – quanto alla circostanza che l’assistenza sanitaria, secondo quella disposizione attuata a mezzo della Cassa di Assistenza, avrebbe dovuto essere riconosciuta ai soli soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del citato Allegato – nonché la contraddittorietà della pronuncia della Corte là dove, per un verso, la fonte del diritto del lavoratore sarebbe stata da rinvenirsi nell’accordo individuale e non nell’Allegato 8, e, per l’altro, si sarebbe prevista l’applicazione della modalità attuativa prevista dall’art. 2 del medesimo Allegato.
Premesso il perimetro del giudizio in ordine al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. frutto di consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 13428 del 2020) la motivazione della Corte d’Appello consente di chiarire l’assenza di qualsivoglia contraddittorietà.
Ed invero, la deroga pattuita nell’accordo del 19 ottobre 2011 riguarda i presupposti soggettivi di accesso al trattamento (art. 1 dell’Allegato 8), non le modalità attuative (art. 2): è coerente e non contraddittorio ritenere che le parti abbiano voluto applicare al dirigente il trattamento nella sua integralità, compresa la modalità di erogazione tramite la Cassa, in deroga soltanto ai requisiti soggettivi che ordinariamente ne condizionano la fruizione.
La censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa che questo Collegio non reputa conforme ai criteri ermeneutici richiamati.
3. Con il quarto motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si denuncia violazione dell’art. 1375 c.c., deducendosi che la stipulazione di polizze individuali – con premi integralmente a carico della società – costituirebbe corretta esecuzione dell’accordo secondo buona fede, in presenza di uno statuto e un regolamento della Cassa ostativi all’iscrizione del dirigente.
3.1. Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) si denuncia omesso esame del fatto che la stipulazione di polizze assicurative fosse un “mezzo” attuativo dell’assistenza sanitaria anche per la stessa Cassa di Assistenza dei Dirigenti del G.F.S., talché la stipulazione di polizze individuali ad hoc non sarebbe stata modalità difforme da quella dell’Allegato 8.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possono essere accolti.
Le censure, nel loro complesso, non colgono la ratio decidendi.
La Corte non ha fondato la sua decisione sulla violazione del principio di buona fede e correttezza, né su una asserita impossibilità giuridica per U. di stipulare polizze diverse e ad hoc, bensì sul contenuto dell’impegno, in concreto assunto dalla datrice di lavoro, di assicurare al lavoratore esodato il benefit secondo le modalità garantite dalla Cassa di Assistenza dirigenti; l’accensione di polizze individuali, con il conseguente obbligo di versare imposte e contributi, doveva imputarsi ad una sua scelta unilaterale, “verosimilmente basata su diversa interpretazione dell’accordo sottoscritto da Fondiaria-SAI a cui essa è succeduta”, inidonea però ad incidere in senso peggiorativo per il dipendente sull’ampiezza dell’obbligo assunto, consistente nell’assicurare l’iscrizione alla Cassa del dirigente anche in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Deve poi aggiungersi che il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto non può essere invocato per legittimare la modifica unilaterale delle modalità di adempimento pattuite, tanto più quando – come nella specie – il contenuto di tale modalità deriva da un richiamo contrattuale espresso all’intero impianto dell’Allegato 8.
3.2. L’omesso esame, poi, della circostanza secondo cui la Cassa operasse tramite polizze assicurative non appare sussistente.
La Corte ha, anzi, espressamente valorizzato la distinzione, sul piano fiscale, tra le polizze collettive e cumulative stipulate dalla Cassa a favore dell’insieme degli iscritti – esenti ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR perché erette su base contrattuale collettiva – e le polizze individuali stipulate da U. per il solo G., alle quali non si applicava tale esenzione.
Non vi è omissione, ma deve, invece, ritenersi che parte ricorrente prospetti una diversa e contrapposta valutazione, inammissibile in sede di legittimità.
4. Con il sesto motivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) U. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1 e 2, TUIR, sostenendo che i corrispettivi corrisposti per trattamenti di assistenza sanitaria in forza di accordo individuale – e non di contratto collettivo o regolamento aziendale – costituiscano reddito imponibile ai sensi del comma 1 e non beneficino dell’esenzione prevista dal comma 2.
Il motivo è infondato.
L’art. 51, comma 1, TUIR enuncia il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, stabilendo che esso è costituito da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.
Il successivo comma 2, lett. a), dispone tuttavia che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, entro il limite di importo ivi indicato.
La ratio di tale esenzione risiede nella finalità socio‑assistenziale del benefit e nella sua erogazione in attuazione di previsioni collettive o regolamentari che ne garantiscano la generalità e l’obiettività.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, l’accordo del 19 ottobre 2011, pur avendo natura individuale quanto alla sua fonte, ha reso applicabile al lavoratore il trattamento di assistenza sanitaria previsto dall’Allegato 8 del CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione, comprensivo delle relative modalità di attuazione. In particolare, le parti hanno concordato il mantenimento dell’iscrizione del dirigente alla Cassa di Assistenza Dirigenti, con conseguente fruizione dell’assistenza sanitaria erogata mediante le polizze collettive e cumulative stipulate dalla Cassa stessa.
L’obbligo assunto dalla società non era, pertanto, quello di stipulare polizze individuali assoggettate a tassazione, bensì quello di mantenere il dirigente iscritto alla Cassa, garantendogli l’accesso all’assistenza sanitaria nelle medesime forme, e con il medesimo regime fiscale, di cui beneficiavano i dirigenti in servizio e quelli in quiescenza.
È pacifico, infatti, che per i soggetti iscritti alla Cassa l’assistenza sanitaria venga assicurata attraverso polizze collettive e cumulative, non soggette a imposizione fiscale e contributiva in forza dell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, TUIR, trattandosi di beneficio istituito da una fonte collettiva.
4.1. La decisione della società di sostituire il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa con la stipulazione di polizze assicurative individuali deve imputarsi a una scelta unilaterale del datore di lavoro e, come tale, non può incidere sulla posizione del dirigente.
Tale conclusione è conforme al principio secondo cui, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, ciascuna parte è tenuta a salvaguardare l’utilità dell’altra (art. 1375 c.c.), principio che preclude alla parte obbligata di modificare unilateralmente le modalità di adempimento dell’obbligazione assunta, arrecando pregiudizio al beneficiario.
Già nel vigore del testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, la giurisprudenza di questa Corte aveva chiarito che l’esenzione contributiva opera soltanto quando il fondo o la forma assicurativa siano previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, non già quando il beneficio sia attribuito in via esclusivamente individuale; in difetto di tale presupposto, i premi erogati dal datore di lavoro per assicurare i propri dipendenti contro rischi extra‑professionali rientrano nella nozione di retribuzione imponibile (Cass. n. 11149 del 1992; Cass. n. 5298 del 1993).
4.2. La questione qui rilevante non è, dunque, quella astrattamente prospettata dalla ricorrente – se un accordo individuale possa o meno fondare l’esenzione fiscale – bensì quella, concreta, di individuare quale fosse la modalità di adempimento contrattualmente dovuta e il correlato regime fiscale.
Poiché l’accordo del 19 ottobre 2011 imponeva il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa di Assistenza Dirigenti, la copertura sanitaria così assicurata, fondata sul CCNL, avrebbe beneficiato dell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.
Ne consegue che l’imposizione fiscale è insorta esclusivamente in conseguenza della scelta unilaterale della società di stipulare polizze individuali in luogo dell’adempimento pattuito, con effetti che essa non può riversare sul dirigente; del resto, l’art. 2 dell’Allegato 8 colloca espressamente l’onere dell’assistenza sanitaria a carico dell’impresa, comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la copertura nelle forme convenute.
5. Con il settimo motivo U. denuncia violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 1371 c.c., sostenendo che il sacrificio economico derivante dal tributo debba gravare definitivamente sul soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce l’obbligazione e che il sostituto d’imposta sia, comunque, titolare di un obbligo‑diritto di rivalsa nei confronti del sostituito.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
È inammissibile la doglianza relativa alla pretesa nullità dell’accollo di imposta per contrasto con l’art. 53 Cost., poiché tale questione non risulta ritualmente introdotta nei gradi di merito né è rilevabile d’ufficio, non avendo la ricorrente indicato in quale specifico atto del giudizio precedente essa sarebbe stata dedotta, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.
Nel merito, il diritto di rivalsa del sostituto d’imposta – previsto dall’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 – presuppone che il sostituto fosse effettivamente tenuto a operare le ritenute, vale a dire che le somme corrisposte costituissero reddito imponibile per il sostituito.
Tale presupposto, nella specie, difetta: se la società avesse adempiuto all’obbligazione contrattuale nei termini pattuiti, mantenendo il dirigente iscritto alla Cassa di Assistenza, la copertura sanitaria sarebbe rientrata nell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR e non sarebbe sorto alcun debito tributario.
L’obbligazione fiscale è, dunque, insorta per effetto di una modalità di adempimento difforme dall’accordo, frutto di una scelta unilaterale della società, che non legittima l’esercizio della rivalsa nei confronti del beneficiario.
Né può invocarsi l’art. 1371 c.c., atteso che tale disposizione attiene ai criteri di interpretazione del contratto a titolo gratuito e non consente di trasferire sul lavoratore le conseguenze fiscali di una scelta esecutiva non conforme alla comune volontà delle parti.
5.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale, che ha escluso la legittimità della pretesa restitutoria azionata dalla società, trattandosi di oneri fiscali e contributivi derivanti da una modalità di esecuzione dell’accordo difforme da quella pattuita e, come tale, non idonea a fondare alcun diritto di rivalsa nei confronti del dirigente.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.